C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

Quando la polizia "chiede" la visione di un volantino prima di una manifestazione



“ Non ho imparato per tutta la mia vita a piegarmi ad una condizione estranea. Adesso mi hanno incarcerato allontanato da moglie e opera. Ma anche se mi ammazzano: Piegarsi vuol dire mentire!”

Erich Muhsam, in questi versi, nella poesia Il prigioniero esprime una forza ed una emozione senza freni inibitori. Una poesia che andrebbe letta in ogni strada e contrada, una poesia che andrebbe diffusa in ogni luogo, perché esprimere il proprio pensiero liberamente, senza condizione alcuna, con l'assunzione piena ed incondizionata della propria responsabilità, è probabilmente la cosa più ardua ma nello stesso rivoluzionaria che oggi possa esistere.
Oggi come allora.
Piegarsi vuol dire mentire, scrive Musham.
Condizionare un proprio scritto, limitare un proprio scritto, censurare uno scritto, vuol dire mentire a se stessi ed alla comunità. A parer mio inibire il proprio grido di ribellione, vuol dire tradire quella libertà che ogni giorno laicamente si invoca.
Perché questa premessa?
Scrivo ciò, in relazione a delle segnalazioni che mi continuano ad arrivare. E quando mi giunge tale segnalazione, in quel momento, vivo un brivido di rabbia e non comprensione.
Ovvero sussiste una prassi, in alcune realtà italiane, che vorrebbe un controllo preventivo, a volte indotto a volte solo precauzionale, da parte delle Autorità di Polizia, su volantini, testi, scritti, che dovrebbero trovare diffusione nel corso di qualche iniziativa politica o di dissenso.
Una prassi volta a consolidare una sorta di tregua sociale, una prassi che in realtà altro non è che una violazione palese della libertà di espressione . Il "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", come anche garantito dall’articolo 21 della Costituzione oltre che da Convenzioni Internazionali, è stato sancito dalla Corte Costituzionale come “pietra angolare dell’ordine democratico” nella sentenza del 17 aprile 1969, n. 84.

I cittadini e non devono sapere, che quella prassi è anticostituzionale. Il 23 aprile del 1956 la prima udienza pubblica della Corte costituzionale, presieduta da Enrico De Nicola, affrontò, guarda caso, una questione che riguardava la costituzionalità di una norma della vecchia legge di pubblica sicurezza del 1931, che in sostanza richiedeva l’autorizzazione di polizia per distribuire volantini o affiggere manifesti, e puniva la distribuzione o affissione non autorizzate.
Ben trenta giudici penali italiani sollevarono l'incostituzionalità dell'articolo 113 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, poiché in contrasto, appunto, con l'articolo 21 della Costituzione.

La Corte Costituzionale così si pronunciava: “ La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto dei trenta giudizi promossi con le ordinanze sopra elencate, é unica e fu sollevata nel corso di vari procedimenti penali (alcuni in primo grado, altri in appello) che si svolgevano a carico di persone alle quali erano imputate trasgressioni al precetto dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. per avere o distribuito avvisi o stampati nella pubblica strada, o affisso manifesti o giornali, ovvero usato alto parlanti per comunicazioni al pubblico, senza autorizzazione dell’ autorità di pubblica sicurezza, com'é prescritto nel detto articolo, o anche, nonostante il divieto espresso di tale autorità. A tutti perciò era contestata contravvenzione punibile a norma dell'articolo 663 Cod. pen. modificato con D.L. 8 novembre 1947, n. 1382.
(...) Ma é innegabile che nessuna determinazione in tale senso vi é nel detto articolo, il quale, col prescrivere l'autorizzazione, sembra far dipendere quasi da una concessione dell'autorità di pubblica sicurezza il diritto, che l'art. 21 della Costituzione conferisce a tutti, attribuendo alla detta autorità poteri discrezionali illimitati, tali cioè che, indipendentemente dal fine specifico di tutela di tranquillità e di prevenzione di reati, il concedere o il negare l'autorizzazione può significare praticamente consentire o impedire caso per caso la manifestazione del pensiero.

É vero che questa ampiezza di poteri discrezionali é stata notevolmente ridotta dal successivo decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, il quale consente ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza che abbiano negata l'autorizzazione, disponendo che la decisione del Procuratore della Repubblica sostituisca a tutti gli
effetti l'autorizzazione predetta.
Ma, ciò nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi così per l'autorità di pubblica sicurezza come per l'organo chiamato a controllarne l'attività a seguito di ricorso continua a sussistere una eccessiva estensione di poteri discrezionali, non essendo in alcun modo delineata la sfera entro la quale debbano essere contenuti l'attività di polizia e l'uso dei poteri di questa.
La Corte costituzionale deve perciò dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 113 del
T.U. delle leggi di p.s., fatta eccezione per il comma 5), dove é disposto che "le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente" la quale ultima disposizione non é comunque in contrasto con alcuna norma costituzionale e può mantenere la sua efficacia.”

Dunque, a parer mio, nessuna prassi, che abbia come scopo un controllo preventivo ma anche durante o successivo, con indirette ma anche dirette finalità di autorizzazione, su testi, volantini,giornali, da diffondere per una manifestazione ma non solo, può avere luogo. Perché anticostituzionale, perché prassi di natura meramente autoritaria e fascista, visto e rilevato, che quella prassi nasce anche da una norma, ora abrogata, del Regime Fascista.




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