Il
processo mediatico di questo inizio secolo è alle porte. Tra qualche
mese si celebrerà il rito processuale che vedrà coinvolto il signor
Paolo Gabriele e Claudio Sciarpelletti .
Sul
sito internet del Vaticano è disponibile il testo dell'atto che ne
disporrà il rinvio a giudizio. Ben 33 pagine dove emergono questioni
a dir poco interessanti.
Scrivo
da laico, e certamente sentir parlare oggi di processo in casa del
Vaticano, per un fatto che ha riguardato sia la fede che la chiesa
come istituzione, mi lascia a dir poco perplesso. Ma venivamo al
dunque del provvedimento come sopra citato. Non mi soffermerò sulle
cose note, come la vicenda dell'assegno, del libro dell'Eneide o
della pepita presunta d'oro, e delle carte ufficiali sottratte, bensì
sulla questione che ha riguardato l'imputabilità di Gabriele, poiché
reputato capace di intendere e volere, nella realizzazione di atti,
che hanno comportato la violazione di norme del codice penale
Zanardelli ancora vigente in Vaticano.
Nel
PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL
VATICANO NEI CONFRONTI DEL SIGNOR PAOLO GABRIELE, sia la
REQUISITORIA DEL PROMOTORE DI GIUSTIZIA che la SENTENZA DI RINVIO A
GIUDIZIO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE 13 agosto 2012 dedicano
grande spazio alla questione più controversa, Gabriele era capace di
intendere e volere?
Sono
state realizzate ben due perizie mediche, quella del perito d'ufficio
e quella del secondo perito.
Ovviamente
sia il promotore della giustizia, così viene chiamato il loro
Pubblico Ministero, che il Giudice Istruttore prenderanno per buona
quella del perito d'ufficio, il quale sinteticamente risponde ai tre
quesiti postigli dal Giudice istruttore in questo modo:
Al
1°: «La condizione personologica riscontrata [nel periziando] non
configura un disturbo di
mente
tale da abolire la coscienza e la libertà dei propri atti».
Al
2°: «In considerazione della pervasività della condizione
personologica riscontrata, si ritiene il
periziando
ancora socialmente pericoloso pur se nello specifico ambito dei reati
ascrittigli».
Al
3°: «Tenuto conto dell’assetto personologico accertato, si
considera il periziando
suggestionabile
e quindi in grado di commettere azioni che possono danneggiare se
stesso e/o
altri»
In
questo contesto psicodiagnostico il Secondo Perito, Prof. Dr. Tonino
Cantelmi, così risponde in particolar modo al primo quesito come
posto dal giudice istruttore:
Al
1°: «Quanto emerso appare avere assunto sul periziando il potere di
sviluppare una deformazione dei processi ideativi, fissità
ideo-affettiva, rimuginazione, un esame alterato della propria realtà
personale ed ambientale che allo stato attuale e nel periodo
2011-2012 ha agito abolendo la coscienza e la libertà dei propri
atti»
Pagine
e pagine di atti ed interpretazioni sono state dedicate a questa
problematica, fondamentale, per definire il rinvio a giudizio
dell'imputato principale.
La
perizia d'ufficio, che non nega l'esistenza di un disturbo mentale
a carico del sig. Gabriele, rileva che quel disturbo mentale non
sarà tale, da abolire la coscienza e la libertà dei propri atti,
verrà reputata idonea per un semplice motivo, ovvero che le
indicazioni fornite dal primo perito appaiono , testuali parole, più
persuasive di quelle del Secondo Perito e
così facendo il giudice affermerà la sussistenza
nell’imputato di una capacità di intendere e di volere tale da non
impedirne la imputabilità e la colpevolezza, anche se,
eventualmente, spetterà al Giudice di merito soppesarne l’esatta
misura...
Persuasiva
per cosa? Cosa vuol dire essere persuasivi? La Chiesa doveva punire
l'infedele, ed ovviamente sarà la perizia medica più persuasiva
per la realizzazione della condanna mediatica, perché il signor
Gabriele è già stato condannato mediaticamente, e per la
realizzazione del processo che verrà a breve, quella che verrà
ritenuta idonea. Ma sarà anche persuasiva per distrarre dal vero
nocciolo della questione, il fatto che il Papa non abbia il controllo
integrale della sua Chiesa.
Uno
degli elementi che convinceranno il promotore di giustizia sulla
colpevolezza dell'infedele, è la richiesta di perdono.
Infatti, il Promotore di Giustizia, scrive Si aggiunga che, da
ultimo, il Gabriele ha chiesto perdono al Santo Padre, ribadendo
così, implicitamente la coscienza e volontà di aver compiuto l’atto
criminoso.
Che
altro aggiungere? Riportare
nell'atto processuale, come elemento determinante per la definizione
dell'imputabilità del signor Gabriele, la richiesta di Perdono, è
un qualcosa che dovrebbe creare scalpore ed indignazione per ogni
fedele. Ma così non è stato, eppure Giovanni diceva che "Se
confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i
peccati e purificarci da ogni iniquità" .
Con
quella richiesta di Perdono il Papa avrebbe certamente potuto evitare
in qualche modo la realizzazione di quel processo. Ma probabilmente
il Papa non controlla più la Chiesa istituzionale, che uccide la
Chiesa religiosa, infatti, dagli atti processuali, emerge che il sig.
Grabriele ha realizzato le condotte come conosciute da tutti perché
si rendeva conto che su alcune cose il Santo Padre non era
informato o era informato male.
Dunque la richiesta di Perdono viene valutata come atto idoneo a
determinare il rinvio a giudizio dell'imputato, ma nello stesso
tempo, l'imputato afferma «Preciso che vedendo male e corruzione
dappertutto nella Chiesa, sono arrivato negli ultimi tempi,
quelli… della degenerazione, ad un punto di non ritorno, essendomi
venuti meno i freni inibitori. Ero sicuro che uno shock, anche
mediatico, avrebbe potuto essere salutare per riportare la Chiesa nel
suo giusto binario. Inoltre nei miei interessi c’è sempre stato
quello per l’intelligence, in qualche modo pensavo che nella Chiesa
questo ruolo fosse proprio dello Spirito Santo, di cui
mi sentivo in certa maniera un infiltrato».
Essere
considerato come infiltrato per opera dello Spirito Santo, non viene
messo in discussione per verificare la reale imputabilità del sig.
Gabriele. In Italia se in un processo qualunque una persona agisse
dicendo che è stata guidata dallo Spirito Santo, difficilmente
verrebbe reputata sana di mente. Ma l'apparato della giustizia della
chiesa, pur applicando il codice Zanardelli, da un lato non può
mettere in discussione, in via processuale, il richiamo allo Spirito
Santo, perché ciò vorrebbe dire porre in discussione l'essenza
stessa della Chiesa, ma dall'altro utilizza lo strumento del Perdono,
che dovrebbe essere l'atto più elevato della Chiesa, come elemento
idoneo a comprovare l'assoluta colpevolezza dell'imputato.
Una
Contraddizione sorprendente, ma pienamente realizzata e che sfocerà
nel processo mediatico di questo inizio secolo di cui si parlerà per
anni.
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