La celebrazione del fascismo della passeggiata di Ronchi di D'Annunzio e l'occupazione di Fiume

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Mio caro compagno, Il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio d'Italia ci assista. Mi levo dal letto febbricitante. Ma non è possibile differire. Ancora una volta lo spirito domerà la carne miserabile. Riassumete l'articolo !! che pubblicherà la Gazzetta del Popolo e date intera la fine . E sostenete la causa vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio Non sarà stato forse un fascista dichiarato, D'Annunzio, certo è che non fu mai antifascista, era lui che aspirava a diventare il duce d'Italia e la prima cosa che fece, all'atto della partenza da Ronchi per andare ad occupare Fiume, fu quella di scrivere a Mussolini, per ottenere il suo sostegno. Perchè D'Annunzio ne aveva bisogno. Il fascismo fu grato a D'Annunzio, per il suo operato,  tanto che si adoperò anche per il restauro e la sistemazione della casa dove nacque D'Annunzio e morì la madre. E alla notizia della morte, avvenuta il 1 marzo del 193

Il diverso trattamento in caso di malattia tra personale di ruolo e precario

Chi è di ruolo, ovvero assunto con contratto a tempo indeterminato, ha un conservazione del posto di lavoro, in caso di malattia, per un periodo pari a mesi 18 nel triennio, superati questi canonici 18 mesi può sì essere richiesto un periodo ulteriore di 18 mesi, ma non vi sarà alcuna spettanza retributiva, si interrompe l'anzianità di servizio, ma sono utili per la conservazione del posto di lavoro. Come ha avuto modo di evidenziare l'ARAN il dipendente, in stato di malattia, può rientrare in servizio anche prima della scadenza del periodo di assenza per malattia previsto dal relativo certificato medico. In ogni caso, sembra opportuno che l’amministrazione, al fine di evitare ogni eventuale responsabilità al riguardo, richieda al lavoratore una specifica certificazione medica dalla quale risulti la piena idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza dello stesso. Ciò in considerazione del fatto che, ai sensi delle disposizioni dell’art. 2110 e dell’art. 2087 del codice civile, del TUSL (Testo Unico Sicurezza Lavoro – d.lgs. n. 81 del 2008) e dell’art. 38 della Costituzione, risulta necessario che il datore di lavoro adotti tutte le misure volte a tutelare l’integrità fisica non solo del dipendente che intende rientrare in servizio, ma anche degli altri lavoratori (ad esempio, nel caso il cui l’assenza sia dovuta a malattie infettive). Così come, pur il CCNL non fornendo precisazioni al riguardo, in base all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, nel calcolo del periodo di assenza per malattia devono essere computati anche i giorni festivi che ricadano nello stesso. (Cass. 1.6.1992 n. 6599; Cass. 4.3.1991 n. 2227; Cass. 26.2.1990 n. 1459; Cass. 22.2.1990 n. 1337). E' il caso di precisare che, qualora l’orario di lavoro sia articolato su cinque giorni e l'ultimo giorno di assenza, in base al certificato medico, coincida con la giornata di venerdì, non dovranno essere calcolati il sabato e la domenica successivi.  Orientamenti che si estendono anche al personale non di ruolo, ovvero a tempo determinato.
Il quale, pensando a quello che ha un contratto sino al 31 agosto, oramai, illegittimamente rari, o fine al termine delle attività didattiche, la conservazione del posto di lavoro sussiste per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Pur, essendo nella quasi totalità del precariato, sussistente una vera e propria continuazione del rapporto lavorativo, interrotto solo da periodo estivo, per una questione di risparmio di spesa. Per questa tipologia di personale precario il periodo è retribuito:nel 1°mese  al 100%, 2° e 3° 50%,dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto ma senza assegni. Condizione ulteriormente peggiorativa per coloro che maturano supplenze, ad esempio, per i posti che si sono resi disponibili oltre il 31 dicembre ecc. Il personale di ruolo, oltre ad avere una conservazione del posto di lavoro certamente migliorativa,  rispetto al personale precario pur prestando, questo, con riferimento a chi svolge supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno, una reale continuità della prestazione di lavoro presso la scuola, vede la sua retribuzione essere al 100% per i primi nove mesi, per poi diminuire al 90% fino al 12° mese, al 50% dal 13° al 18° mese.  
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