Come è noto in Italia sono circa 736 mila gli studenti con cittadinanza non italiana, nella sola Emilia Romagna sono 86 mila. E proprio in Emilia Romagna, nel quartiere sempre più
multietnico San Donato di Bologna, alle porte del centro della città,
vi è una classe dove sono tutti ragazzi stranieri, tra gli undici e
quindici anni. Chi parla di classe
ponte, il cui unico scopo sarebbe quello di traghettare i ragazzi,
non appena questi hanno appreso l'italiano, in altre classi, chi di classe
liquida o classe ghetto. La cosa singolare è che
se la lega nord ha deciso, come è normale che sia, vista la loro
concezione della società, di appoggiare questa iniziativa, crea
stupore il fatto che la FLC-CGIL bolognese,come emerge sul corriere della sera
del 5 novembre 2013,sia favorevole a questo tipo di iniziativa andando letteralmente contro i proclami della CGIL nazionale manifestati nel 2010 quando si criticava aspramente la circolare del MIUR del 2010 così scrivendo: Da ultimo, sarebbe interessante sapere sulla base di quale teoria didattica e pedagogica si base il principio della separazione degli alunni che viene proposto dalla Gelmini...
Eppure il quadro
normativo dovrebbe essere chiaro. Al riguardo è il caso anche di ricordare che l’art. 45, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394 (“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) preveda esplicitamente che “nelle classi la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri”. Nel rispetto, comunque, dell’art. 45, comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1999 (“Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri”).
Per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d’anno, la possibilità di seguire un efficace processo di insegnamento-apprendimento – e quindi una loro effettiva integrazione – le scuole dovrebbero attivare iniziative di alfabetizzazione linguistica anche utilizzando le risorse che saranno messe a disposizione dalla legge 440/97 e con opportune scelte di priorità nella finalizzazione delle disponibilità finanziarie relative alle aree a forte processo migratorio.
E neanche la opinabile circolare operativa del 10 gennaio 2010 del MIUR legittima il caso Bologna. Questa, infatti, rileva espressamente che il numero
degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna
classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti
, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con
cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso
territorio. Ma anche che il limite del 30% può essere innalzato –
con determinazione del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale - a fronte della presenza di alunni stranieri (come può
frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia) già in
possesso delle adeguate competenze linguistiche. Il limite del 30% può
di contro venire ridotto, sempre con determinazione del Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, a fronte della presenza
di alunni stranieri per i quali risulti all’atto dell’iscrizione
una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una
compiuta partecipazione all’attività didattica e comunque a
fronte di particolari e documentate complessità.
Qualcosa non ha
funzionato.
Ed a pagare sono sempre
gli studenti.
Sono certo che Bologna,
sempre in prima linea per la difesa della scuola dell'integrazione,
saprà reagire, ciò a prescindere dalla presa di posizione
biasimabile di alcune soggettività anche sindacali che forse ignorano il quadro normativo scolastico, perché le
classi ghetto non possono e non devono avere e trovare alcuna minima
forma di giustificazione.
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