Quella lenta riscoperta delle proprie origini ricordando i caduti austroungarici contro la damnatio memoriae del nazionalismo italiano

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Timidamente, negli anni, son sorti dei cippi, delle targhe, dei monumenti, defilati o meno, con i quali ricordare ciò che dall'avvento del Regno d'Italia in poi in buona parte del Friuli è stato sostanzialmente cancellato dalla memoria pubblica, ma non ovviamente da quella privata. Un territorio legato all'impero asburgico, che ricorda i propri caduti italiani che hanno lottato per la propria terra asburgica. Nei ricordi  memorie delle famiglie che si son tramandate nel tempo è difficile raccogliere testimonianze negative di quel periodo, sostanzialmente si viveva tutti assieme, ognuno con le proprie peculiarità e l'irredentismo italiano era solo una minoranza di un manipolo di esagitati. Poi, come ben sappiamo, con la guerra, le cose son cambiate in modo terrificante, per arrivare alla dannazione della memoria che ha voluto cancellare secoli e secoli di appartenenza asburgica. Lentamente, questi cippi, targhe, dal cimitero di Ronchi, al comune di Villesse, a Lucinico,

Il diritto di assemblea nella scuola



Un giorno qualunque una singola RSU di una qualsiasi scuola chiede l'utilizzo dei locali scolastici in orario di lavoro per lo svolgimento dell'assemblea. Questa RSU è di un sindacato non rappresentativo ma eletta democraticamente dai lavoratori.
Nel 99% dei casi cosa accade?
Che od il sindacato rappresentativo provvede a diffidare immediatamente la Dirigenza Scolastica rivendicando in toto di essere l'unico titolare esclusivo per l'indizione del diritto di assemblea od in via subordinata che tale diritto spetta alla RSU congiuntamente, o che la Dirigenza Scolastica semplicemente nega l'autorizzazione.

Come è noto la Dirigenza Scolastica rappresenta la delegazione di parte pubblica nella contrattazione collettiva, dunque è chiaramente di parte, non imparziale, così come la stessa ARAN, l'agenzia italiana che rappresenta legalmente la Pubblica Amministranzione nella contrattazione collettiva è di parte.
E ciò non è cosa da poco conto, perché l'ARAN afferma ( nota 27 maggio 2004 - Prot. 4260) con atti che giuridicamente non hanno alcun valore vincolante, che “ il diritto è in capo ai dipendenti che possono esercitarlo partecipando, durante l'orario di lavoro, all'assemblea sindacale per un minimo di 10 ore annue pro capite, limite che può essere aumentato dal CCNL, a cui si rinvia. Si tratta quindi di un monte-ore annuo individuale spettante esclusivamente ai lavoratori, che l'Amministrazione deve ridurre in base alla effettiva partecipazione dei lavoratori alle assemblee sindacali, sulla base della rilevazione delle presenze che è di competenza dell'Amministrazione. L'assemblea può essere indetta dalla RSU unitariamente intesa, dalle Organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e dalle RSA della dirigenza. L'indizione può avvenire singolarmente da ogni soggetto che ne ha la titolarità (ad esempio dalla RSU o da una sola organizzazione) ovvero congiuntamente da più soggetti (ad esempio da tutte le organizzazioni sindacali assieme ovvero dalle stesse o parte di esse assieme alla RSU)”.

Ma come può l'ARAN che è parte trattante per la Pubblica Amministrazione arrogarsi il diritto di decidere chi può godere di certe e date prerogative sindacali? Stesso discorso vale per la Dirigenza Scolastica che non può, o meglio non dovrebbe, esercitare alcuna ingerenza in tale ambito.
Lo Statuto dei Lavoratori deve essere considerato a parer mio come norma caratterizzata dal criterio di specialità e che dunque prevale su quelle di carattere generale anche se successive e che contrastano con questa nel nome del principio lex specialis derogat legi generali; lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, ed a conferma di ciò evidenzio l'articolo 40 dello Statuto dei Lavoratori, lì ove afferma che Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
Ebbene all'articolo 17 si legge che È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
I comportamenti assunti dalla Dirigenza Scolastica e dall'Aran possono essere intesi come comportamenti di parte che sostengono le ragioni della Pubblica Amministrazione che vuole,con i suoi orientamenti, relegato il diritto assembleare solo a favore di certe e date organizzazioni sindacali?
Le norme contrattuali successive allo Statuto dei Lavoratori, gli accordi quadro che ne sono derivati, violano quanto previsto dall'articolo 19 e 20 dello Statuto dei Lavoratori, norma speciale, e sono accordi stipulati solo da alcune organizzazioni sindacali che ovviamente nutrono una serie di interessi affinché certi e dati diritti non possano trovare affermazione per tutte le organizzazioni sindacali. Il limitare il diritto di assemblea reca un grave pregiudizio alla democrazia sindacale che si riflette anche sulla libertà di associazionismo, ciò perché i lavoratori vedendo che il diritto all'assemblea sindacale non viene riconosciuto a tutte le organizzazioni sindacali che ne hanno diritto, conseguentemente vedono lesi quei diritti ricollegati al libero diritto di associarsi in un sindacato.


L'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo presenta tale libertà come una forma o un aspetto speciale della libertà di associazione (arrêts Syndicat national de la police belge c. Belgique, 27 octobre 1975, série A n. 19, pp. 17-18, § 38, et Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède, 6 février 1976, série A n. 20, pp. 14-15, § 39). I concetti per la difesa dei suoi interessi come citati nell'articolo 11, trovano tutela all'interno della detta Convenzione che difende la libertà del sindacato di tutelare gli interessi professionali degli aderenti mediante l’azione collettiva.
La detta Convenzione è parte integrante del diritto comunitario ed ha acquisito il primato sul diritto interno che contrasta con la detta Convenzione. La Corte costituzionale , per esempio con la sentenza dell’8 giugno 1984 n. 170 (Granital) afferma in sostanza che il giudice deve assicurare l’applicazione delle norme del diritto dell’Unione disapplicando direttamente, senza necessità di alcun intervento della Corte costituzionale, disposizioni interne in conflitto con le suddette norme. Sulla stessa linea di principio il Consiglio di Stato, Sezione IV, nella sentenza del 2 marzo 2010 n. 1220/2010 od il T.A.R. Lazio, Sezione II bis, con la sentenza del 18 maggio 2010 n. 11984.

La legge 4 agosto 1955 n. 848 ha ratificato la detta Convenzione ed emerge l’ordine di esecuzione, che comporta il riconoscimento nel nostro ordinamento dei diritti previsti nella Convenzione citata , ciò ha trovato conferma anche con con le sentenze n. 348 e n. 349 del 24 ottobre 2007 della Corte Costituzionale che ha affermato che l’art. 117, 1° comma, impone al legislatore italiano il limite del rispetto degli obblighi internazionali, conseguentemente una legge ordinaria incompatibile con una disposizione della Convenzione violerebbe lo stesso art. 117, 1° comma, e sarebbe incostituzionale.
Ma vi è di più.
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, ha acquisito lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati. A tal fine, la Carta è stata modificata e proclamata una seconda volta nel dicembre 2007. L'articolo 12 della citata Carta che è pressoché identico all'articolo 11 della Convenzione, afferma : Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Dunque chi ha diritto a convocare l'assemblea sindacale nella scuola?
La giurisprudenza non è consolidata, però gli orientamenti positivi sono diversi ed affermano che “Il CCNQ del 7 agosto 1998 e i contratti nazionali di lavoro disciplinano, il primo in via generale e i secondi nella specificità di comparto, le modalità di richiesta e di svolgimento dell'assemblea (cfr. in particolare il CCNL della Scuola Ai sensi dell'art. 20 SL e dell'art. 5 dell'AI 20/12/93, il diritto di indire assemblee retribuite deve essere riconosciuto a ciascuna singola componente della Rsu, e tale diritto non può essere limitato neppure da regolamenti interni alla Rsu”(Trib. Milano 10/1/2003, Est. Santosuosso, in D&L 2003, 307).

Oppure che Il singolo componente della Rsu è titolare del potere di convocazione delle assemblee ai sensi dell'art. 20 SL (Trib. Milano 16 ottobre 1999 (ord.), est. Atanasio, in D&L 2000, 112, n FRANCESCHINIS, Sui poteri del singolo Rsu. In senso conforme, v. Trib. Milano 9 dicembre 1999 (ord.), pres. ed est. Ruiz, in D&L 2000, 112; Trib. Milano 4/12/00, est. Vitali, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 916; Trib. Milano 14/3/2002, decr., Est. Gargiulo, in D&L 2002, 597). La giurisprudenza di merito ha ripetutamente statuito (v. ex plurimis Trib. Firenze15.12.2003, Trib. Milano 10.1.2003, Corte Appello Roma 13.9.2001) che la convocazione di assemblea ex art 20 Stat. Lav. è un diritto che spetta a ciascuna singola componente delle RSU e non deve necessariamente essere esercitato dall’organismo unitario nel suo complesso.
Oppure in merito all'utilizzo dei locali, il Tribunale di Pinerolo nella causa 282/01 R.G.L afferma che “il datore di lavoro non può opporsi a che le assemblee si tengano in luoghi della propria azienda che non coincidano (esattamente) con l’unità produttiva, soprattutto quando la scelta dei rappresentanti sindacali sia funzionale a consentire la contestuale partecipazione all’assemblea dei dipendenti appartenenti a diverse unità produttive che abbiano sede nel medesimo territorio. Una siffatta opposizione, fondata su una formalistica interpretazione del dato normativo che ne tradisce invece la ratio e non sorretta dalla necessità di tutelare alcun apprezzabile interesse, si traduce inevitabilmente, nella lesione gratuita di uno dei fondamentali diritti riconosciuti dallo Statuto per l’esercizio delle libertà sindacali nel luogo di lavoro (cfr., per questa più ampia accezione topografica dell’ambito d’operatività del diritto d’attività sindacale, l’art. 14 Stat. Lav.). L’illegittimità di questa lettura della disposizione di legge è stata altresì affermata, in modo netto, dal Supremo Collegio nelle non molte occasioni in cui si è pronunciato sulla questione (cfr. Cass., Sez., Lav.,17-5-1985 n. 3038 e, recentemente, e proprio in un caso relativo ad una pubblica amministrazione, molto simile a quello oggetto del presente giudizio, Cass., Sez. Lav. 17-5-2000 n. 6442).
Trattandosi, anche nel caso dell’individuazione del luogo dell’assemblea, di una prerogativa che trova il proprio fondamento direttamente nella norma imperativa di legge, non sarebbero comunque legittime pattuizioni contrattuali limitative. Nel caso di specie, peraltro, questo non è avvenuto. Le previsioni contrattuali, anzi, appaiono rispettose della ratio legis, nella misura in cui non circoscrivono necessariamente a locali del singolo istituto scolastico il luogo dove le assemblee possono svolgersi. L’art. 2 comma 1 del CCNLQ 7/8/1998 e l’art. 13 del CCNL del comparto scuola siglato il 15/2/2001 menzionano, genericamente, "idonei locali" concordatati con l’amministrazione, e il parere reso dall’ARAN nella nota n. 1299 del 30/1/2001 –che, peraltro, faceva riferimento al diverso tenore dell’allora vigente art. 13 del CCNL (il quale, addirittura, espressamente ammetteva lo svolgimento di assemblee "in locali scolastici concordati con il capo d’istituto o in altra sede") – utilizza la locuzione, generica, di "luogo di lavoro", con ciò escludendo (giustamente, ad avviso di questo giudice) che le assemblee in parola possano essere convocate in luoghi pubblici o privati che siano estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa e non pertinenti all’amministrazione di appartenenza, senza tuttavia richiedere che la riunione si tenga, per ciascun gruppo di lavoratori, nel proprio istituto scolastico”.


Ma con la sentenza della Corte Costituzionale, n. 231 del 2013, le cose sono destinate a cambiare. Questa ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, 1° comma, dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970, nella parte in cui "non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

Ora, l'articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori afferma che i lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unita' produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonche' durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verra' corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unita' produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalita' per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

Da una lettura incrociata con l'articolo 17, 19, 20, 40, dello Statuto dei Lavoratori, con l'articolo 18, 21 e 39 della Costituzione Italia, con l'articolo 11 della Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo e l'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è certamente un diritto sia della singola componente della RSU che della singola componente della RSA che può ben costituirsi nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda, convocare l'assemblea sindacale come normata dall'articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori.
Che il datore di lavoro essendo non imparziale certamente non può esercitare alcuna ingerenza o diniego di autorizzazione, stante anche il fatto che la negazione del diritto all'assemblea comporta una chiara lesione del diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
A tal proposito è il caso di ricordare che chiunque può presentare una denuncia alla Commissione Europea contro uno Stato membro per ogni provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi imputabile a uno Stato membro che considerano contrari ad una disposizione o un principio del diritto comunitario.



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