La
vicenda lunga e dolorosa dei docenti idonei ad altri compiti, che ha
comportato da un lato l'effetto di bloccare la stabilizzazione di
migliaia di posti di lavoro a favore del personale Ata precario,
discriminazioni tra lo stesso personale Ata precario nel
riconoscimento di punteggio, ma in particolar modo oltre
l'aggravamento dei danni alla salute del personale docente idoneo ad
altri compiti che ha vissuto con il timore del licenziamento, perché
visto lo stato di salute precario, certamente non era nelle
condizioni di poter svolgere 36 ore di lavoro come Ata, anche il
passaggio a volontà condizionata ad Ata di molti docenti idonei ad
altri compiti, proprio per i motivi ora citati, troverà un riscontro
positivo nella sentenza della Corte di Giustizia Europea di aprile
2013.
Come
già ricordato in passato, grazie all'impulso delle lotte sostenute
in particolar modo dai docenti idonei ad altri compiti, supportati da
varie realtà, in prima fila Cobas e Cesp, Ata precari, la soluzione probabilmente
arriverà in Parlamento con l'abrogazione di quelle scellerate norme
che imponevano, anche se in realtà mai pienamente applicate, il
passaggio da docente ad Ata.
La
Corte di Giustizia Europea con una importante sentenza dell’11aprile 2013, ha affrontato il tema della nozione di handicap e di
“soluzioni ragionevoli” nell’ambito delle discriminazioni per
disabilità (cause riunite C-335/11 e C-337/11, HK Danmark).
La
questione riguardava il concetto di handicap in relazione alla
direttiva comunitaria 2000/78, che nella sua struttura è certamente
generica e non forniva una definizione certa di handicap. La Corte,
interpreta l’art. 1 della direttiva, qualificando l’handicap come
quelle limitazioni che risultano da lesioni fisiche, mentali o
psichiche e che ostacolano la partecipazione della persona alla vita
professionale e, in un altro punto della decisione, pone in rilievo
la lunga durata dello stato limitante da cui è affetta la persona
con handicap. Pertanto, al punto 41 della citata sentenza si
legge che “si deve constatare che, se una malattia, curabile o
incurabile, comporta una limitazione, risultante in particolare da
menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con
barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione della persona interessata alla vita professionale su
base di uguaglianza con gli altri lavoratori e se tale limitazione è
di lunga durata, una siffatta malattia può ricadere nella nozione
di ≪handicap≫ ai sensi della direttiva 2000/78”. La
Corte ha già dichiarato che la promozione delle assunzioni
costituisce incontestabilmente un obiettivo legittimo di
politica sociale o dell’occupazione degli Stati membri e che tale
valutazione deve evidentemente applicarsi a strumenti di politica del
mercato del lavoro nazionale diretti a migliorare le opportunità di
inserimento nella vita attiva di talune categorie di lavoratori (v.
sentenza del 16 ottobre 2007, Palacios della Villa, C-411/05, Racc.
pag. I-8531, punto 65). Allo stesso modo, un provvedimento adottato
per favorire la flessibilità del mercato del lavoro può essere
considerato una misura di politica occupazionale. Conformemente
all’articolo 2, quarto comma, della Convenzione dell’ONU, gli
≪accomodamenti ragionevoli≫ sono ≪le modifiche e gli
adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere
sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessita in casi
particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento
e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i
diritti umani e delle libertà fondamentali≫. Ne consegue che detto
articolo contempla un’ampia definizione della nozione di
≪accomodamento ragionevole≫. Pertanto, per quanto riguarda la
direttiva 2000/78, tale concetto deve essere inteso nel senso che si
riferisce all’eliminazione delle barriere di diversa natura che
ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone
disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri
lavoratori.
Al
punto 55 della citata Sentenza si legge che “Dal momento che, la
direttiva 2000/78 e l’articolo 2, quarto comma, della Convenzione
dell’ONU prevedono soluzioni non solo materiali, ma anche
organizzative, e, dall’altro, il termine ≪ritmo≫ di lavoro deve
essere inteso come la cadenza o la velocità con cui si effettua il
lavoro, non può escludersi che una riduzione dell’orario di lavoro
possa costituire uno dei provvedimenti di adattamento di cui
all’articolo 5 di detta direttiva”.
Dunque
ben possono rientrare in questa casistica i docenti idonei ad altri
compiti in via permanente, e ben può ravvisarsi la illegittimità
anche di quel contratto integrativo del 2008 in vigore nella Scuola
che vede aumentare il loro orario di lavoro da 18 ore a 36 ore, cioè
si fa in sostanza il contrario di quanto detto e normato nella
normativa comunitaria, ed ovviamente illegittima è,come ho sempre
rilevato, quella disposizione, che ora salvo imprevisti verrà
abrogata in Parlamento, che imponeva il loro passaggio da docente ad
Ata.
Uno
dei principi di riferimento per questa Sentenza è stata la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita, approvata in nome della Comunità europea con la
decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 (GU 2010, L
23, pag. 35; in prosieguo: la ≪Convenzione dell’ONU≫), al suo
considerando e) cosi recita: ≪riconoscendo che la disabilità è un
concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato
dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere
comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed
effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli
altri≫ ≪Scopo della presente convenzione è promuovere,
proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i
diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle
persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro
intrinseca dignità. Per persone con disabilità si intendono coloro
che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o
sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono
ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società
su base di uguaglianza con gli altri≫. Secondo l’articolo 2,
quarto comma, di detta Convenzione, ≪per “accomodamento
ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari
ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo
adottati, ove ve ne sia necessita in casi particolari, per garantire
alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di
uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali≫. Tanto per cambiare l'Italia non ha tradotto nel
nostro Ordinamento il principio della soluzione ragionevole e
sussiste un procedimento di deferimento alla Corte di Giustizia
Europea per i citati motivi.
Ma
vi è di più.
A
parer mio, cosa che ho già anticipato nel convegno nazionale
organizzato dal CESP nel mese di giugno 2013, che affrontava proprio
la questione docenti idonei ad altri compiti, le domande con cui tali
docenti hanno deciso di effettuare il passaggio da docente ad
Ata,sono da dichiararsi se non nulle certamente annullabili, poiché
si è esercitata una vera forma di violenza e di vizio del consenso.
Temevano di perdere il lavoro, temevano di essere licenziati, le voci
consistenti che circolavano con insistenza, anche per responsabilità
di alcune organizzazioni sindacali, li hanno indotti, in modo
coercitivo viziando la loro libera volontà ad esercitare il detto
passaggio. Ciò è causa di annullamento del contratto, la cui
domanda di norma deve essere prodotta entro cinque anni
dall'esercizio del passaggio, anche se la violenza è esercitata da
un terzo non parte del contratto. Comunque, la violenza deve essere
di tale natura da impressionare una persona sensata, facendole temere
di esporre sè e i suoi beni a un male ingiusto e notevole. E così
è stato, visto il loro stato di salute precario, aggravato da una
situazione certamente non degna di un Paese civile, il MIUR ed il
Parlamento dovrà certamente conferire la possibilità a chi era
docente idoneo ad altri compiti e che ha esercitato in modo non
libero, incondizionato e volontario, ma in modo condizionato, e
viziato, la domanda di passaggio da docente inidoneo ad Ata, a
rivedere la propria posizione giuridica e contrattuale e riacquistare
lo status di docente idoneo ad altri compiti, così come dovrà
essere rivisto l'orario di lavoro di chi è docente idoneo ad altri
compiti, che certamente non potrà essere superiore al normale
profilo di docente, così come dovrà essere rivista anche, in via
estensiva, la nozione di Handicap ai sensi Legge
104/92 in relazione ai principi ora enunciati dalla Corte di
Giustizia Europea
Ovviamente con questo scritto non voglio creare illusioni, ma una cosa è certa, la battaglia per la difesa della dignità continua e continuerà.
Commenti
Posta un commento