Maggio 1948: il primo treno d'Italia a Monfalcone dopo la guerra

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Poche ore dopo l'insediamento del primo Presidente della Repubblica, a Trieste, giungeva il primo treno d'Italia, dopo la fine della seconda guerra mondiale. Treno che passava chiaramente anche dalla stazione di Monfalcone, come testimonia un breve fermo immagine tratto dal prezioso video dell'archivio dell'Istituto Luce. Il video interessa l'i naugurazione della linea ferroviaria Venezia-Trieste. Fu un fatto storico di estrema importanza, un piccolo segnale di ritorno alla normalità in un Paese ridotto in macerie a causa della seconda guerra mondiale. Le ferrovie sono sempre state importanti nel nostro territorio, soprattutto grazie agli investimenti originari effettuati dall'Impero asburgico. Nel 1854 venne infatti aperta la linea da Trieste a Vienna  attraverso il Semmering. Il progettista fu il veneziano Carlo Ghega, a cui a Trieste è dedicata una via in città, linea di 14 gallerie, una delle quali raggiungeva la lunghezza di  ben 1431 m, con 16 viadotti e

Idonei ad altri compiti, una importante sentenza della Corte di Giustizia Europea



La vicenda lunga e dolorosa dei docenti idonei ad altri compiti, che ha comportato da un lato l'effetto di bloccare la stabilizzazione di migliaia di posti di lavoro a favore del personale Ata precario, discriminazioni tra lo stesso personale Ata precario nel riconoscimento di punteggio, ma in particolar modo oltre l'aggravamento dei danni alla salute del personale docente idoneo ad altri compiti che ha vissuto con il timore del licenziamento, perché visto lo stato di salute precario, certamente non era nelle condizioni di poter svolgere 36 ore di lavoro come Ata, anche il passaggio a volontà condizionata ad Ata di molti docenti idonei ad altri compiti, proprio per i motivi ora citati, troverà un riscontro positivo nella sentenza della Corte di Giustizia Europea di aprile 2013.
Come già ricordato in passato, grazie all'impulso delle lotte sostenute in particolar modo dai docenti idonei ad altri compiti, supportati da varie realtà, in prima fila Cobas e Cesp, Ata precari, la soluzione probabilmente arriverà in Parlamento con l'abrogazione di quelle scellerate norme che imponevano, anche se in realtà mai pienamente applicate, il passaggio da docente ad Ata.
La Corte di Giustizia Europea con una importante sentenza dell’11aprile 2013, ha affrontato il tema della nozione di handicap e di “soluzioni ragionevoli” nell’ambito delle discriminazioni per disabilità (cause riunite C-335/11 e C-337/11, HK Danmark).


La questione riguardava il concetto di handicap in relazione alla direttiva comunitaria 2000/78, che nella sua struttura è certamente generica e non forniva una definizione certa di handicap. La Corte, interpreta l’art. 1 della direttiva, qualificando l’handicap come quelle limitazioni che risultano da lesioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacolano la partecipazione della persona alla vita professionale e, in un altro punto della decisione, pone in rilievo la lunga durata dello stato limitante da cui è affetta la persona con handicap. Pertanto, al punto 41 della citata sentenza si legge che “si deve constatare che, se una malattia, curabile o incurabile, comporta una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e se tale limitazione è di lunga durata, una siffatta malattia può ricadere nella nozione di ≪handicap≫ ai sensi della direttiva 2000/78”. La Corte ha già dichiarato che la promozione delle assunzioni costituisce incontestabilmente un obiettivo legittimo di politica sociale o dell’occupazione degli Stati membri e che tale valutazione deve evidentemente applicarsi a strumenti di politica del mercato del lavoro nazionale diretti a migliorare le opportunità di inserimento nella vita attiva di talune categorie di lavoratori (v. sentenza del 16 ottobre 2007, Palacios della Villa, C-411/05, Racc. pag. I-8531, punto 65). Allo stesso modo, un provvedimento adottato per favorire la flessibilità del mercato del lavoro può essere considerato una misura di politica occupazionale. Conformemente all’articolo 2, quarto comma, della Convenzione dell’ONU, gli ≪accomodamenti ragionevoli≫ sono ≪le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessita in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali≫. Ne consegue che detto articolo contempla un’ampia definizione della nozione di ≪accomodamento ragionevole≫. Pertanto, per quanto riguarda la direttiva 2000/78, tale concetto deve essere inteso nel senso che si riferisce all’eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Al punto 55 della citata Sentenza si legge che “Dal momento che, la direttiva 2000/78 e l’articolo 2, quarto comma, della Convenzione dell’ONU prevedono soluzioni non solo materiali, ma anche organizzative, e, dall’altro, il termine ≪ritmo≫ di lavoro deve essere inteso come la cadenza o la velocità con cui si effettua il lavoro, non può escludersi che una riduzione dell’orario di lavoro possa costituire uno dei provvedimenti di adattamento di cui all’articolo 5 di detta direttiva”.

Dunque ben possono rientrare in questa casistica i docenti idonei ad altri compiti in via permanente, e ben può ravvisarsi la illegittimità anche di quel contratto integrativo del 2008 in vigore nella Scuola che vede aumentare il loro orario di lavoro da 18 ore a 36 ore, cioè si fa in sostanza il contrario di quanto detto e normato nella normativa comunitaria, ed ovviamente illegittima è,come ho sempre rilevato, quella disposizione, che ora salvo imprevisti verrà abrogata in Parlamento, che imponeva il loro passaggio da docente ad Ata.

Uno dei principi di riferimento per questa Sentenza è stata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita, approvata in nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009 (GU 2010, L 23, pag. 35; in prosieguo: la ≪Convenzione dell’ONU≫), al suo considerando e) cosi recita: ≪riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri≫ ≪Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri≫. Secondo l’articolo 2, quarto comma, di detta Convenzione, ≪per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessita in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali≫. Tanto per cambiare l'Italia non ha tradotto nel nostro Ordinamento il principio della soluzione ragionevole e sussiste un procedimento di deferimento alla Corte di Giustizia Europea per i citati motivi.

Ma vi è di più.
A parer mio, cosa che ho già anticipato nel convegno nazionale organizzato dal CESP nel mese di giugno 2013, che affrontava proprio la questione docenti idonei ad altri compiti, le domande con cui tali docenti hanno deciso di effettuare il passaggio da docente ad Ata,sono da dichiararsi se non nulle certamente annullabili, poiché si è esercitata una vera forma di violenza e di vizio del consenso. Temevano di perdere il lavoro, temevano di essere licenziati, le voci consistenti che circolavano con insistenza, anche per responsabilità di alcune organizzazioni sindacali, li hanno indotti, in modo coercitivo viziando la loro libera volontà ad esercitare il detto passaggio. Ciò è causa di annullamento del contratto, la cui domanda di norma deve essere prodotta entro cinque anni dall'esercizio del passaggio, anche se la violenza è esercitata da un terzo non parte del contratto. Comunque, la violenza deve essere di tale natura da impressionare una persona sensata, facendole temere di esporre sè e i suoi beni a un male ingiusto e notevole. E così è stato, visto il loro stato di salute precario, aggravato da una situazione certamente non degna di un Paese civile, il MIUR ed il Parlamento dovrà certamente conferire la possibilità a chi era docente idoneo ad altri compiti e che ha esercitato in modo non libero, incondizionato e volontario, ma in modo condizionato, e viziato, la domanda di passaggio da docente inidoneo ad Ata, a rivedere la propria posizione giuridica e contrattuale e riacquistare lo status di docente idoneo ad altri compiti, così come dovrà essere rivisto l'orario di lavoro di chi è docente idoneo ad altri compiti, che certamente non potrà essere superiore al normale profilo di docente, così come dovrà essere rivista anche, in via estensiva, la nozione di Handicap ai sensi Legge 104/92 in relazione ai principi ora enunciati dalla Corte di Giustizia Europea
Ovviamente con questo scritto non voglio creare illusioni, ma una cosa è certa, la battaglia per la difesa della dignità continua e continuerà.




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