Quella lenta riscoperta delle proprie origini ricordando i caduti austroungarici contro la damnatio memoriae del nazionalismo italiano

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Timidamente, negli anni, son sorti dei cippi, delle targhe, dei monumenti, defilati o meno, con i quali ricordare ciò che dall'avvento del Regno d'Italia in poi in buona parte del Friuli è stato sostanzialmente cancellato dalla memoria pubblica, ma non ovviamente da quella privata. Un territorio legato all'impero asburgico, che ricorda i propri caduti italiani che hanno lottato per la propria terra asburgica. Nei ricordi  memorie delle famiglie che si son tramandate nel tempo è difficile raccogliere testimonianze negative di quel periodo, sostanzialmente si viveva tutti assieme, ognuno con le proprie peculiarità e l'irredentismo italiano era solo una minoranza di un manipolo di esagitati. Poi, come ben sappiamo, con la guerra, le cose son cambiate in modo terrificante, per arrivare alla dannazione della memoria che ha voluto cancellare secoli e secoli di appartenenza asburgica. Lentamente, questi cippi, targhe, dal cimitero di Ronchi, al comune di Villesse, a Lucinico,

Recite scolastiche: attenzione ai costumi infiammabili, la Cassazione condanna la Scuola



Venezia, una recita natalizia che muta in una tragedia infernale.
Verso la fine degli anni novanta, una festa d'Istituto era stata autorizzata dal collegio docenti ed era prevista anche l’esibizione in costume di un gruppo della classe di quinta. Durante lo svolgimento dei vari spettacoli, mentre "tutti gli altri alunni" erano in aula magna, un gruppo di essi era uscito sostando nell’atrio e nel pianerottolo esterno, e lì uno studente già maggiorenne, per scherzo, dava fuoco al costume della compagna, anch'essa maggiorenne, ma interveniva una seconda studentessa che nell'intento di spegnere le fiamme staccando le ali dal costume di costei,  vedeva il suo costume prendere fuoco  con conseguenti gravi ustioni sul suo corpo, con esiti deturpanti.

 

La Cass. Civile con sentenza n° 11751/2013, dunque dopo ben 15 anni dall'inizio del processo di primo grado, afferma che : “La domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all’apparato organizzativo dello Stato, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell’allievo.
Quanto in particolare ai suddetti obblighi accessori scaturenti dal cd. contatto sociale degli insegnanti con gli allievi, trovano positiva disciplina negli artt. 39, R.D. 30 aprile 1924, n. 965, secondo comma, secondo e terzo cpv. (Ordinamento interno dei regi istituti di istruzione media, di primo e secondo grado), che all’uopo dispongono: "I Professori devono Trovarsi nell’Istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione” e “assistere all’ingresso e all’uscita dei propri alunni”, e 61, legge del 1980 n. 312, per effetto del quale l’Amministrazione si surroga al personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola non solo materna ed elementare, ma anche secondaria e artistica, nella responsabilità civile per i danni arrecati in connessione a comportamenti degli alunni durante la loro permanenza a scuola.” La Cassazione rileva che l'amministrazione “non aveva provato di aver adottato tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, e prescrittivi, anche
disciplinari, ed impartito le relative informazioni sia ai partecipanti alla recita, sia agli spettatori di essa, atti a garantire la sicurezza della scuola, anche nello svolgimento delle attività ricreative (art. 3 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, di cui è destinatario il personale direttivo) al fine di impedire l'evento verificatosi, non imprevedibile stante la pericolosità del costume elevatamente infiammabile indossato da alcuni allievi partecipanti alla recita (approvata dal collegio dei docenti), ovvero ad impedirne tempestivamente le disastrose conseguenze, vieppiù se taluni che lo indossavano si erano allontanati dall’aula magna in cui vi erano tutti, ed hanno statuito la conseguente superfluità dell’indagine sulla responsabilità extracontrattuale, astrattamente concorrente.”
 

Alla prossima recita di natale o di fine anno o di qualsiasi evento considerato, fate attenzione ai costumi che non devono essere infiammabili, e se saranno infiammabili tempestate di cartelli e fogli informativi la sala ove si svolgerà la recita, gli estintori devono essere a portata di mano e si deve avvisare la platea che accendini, o strumenti similari sono vietati stante la pericolosità dei costumi, l'infermeria deve essere sempre aperta e funzionale, ma è consigliabile anche dotarsi di una sfera di cristallo, magari con l'ausilio di qualche stregoneria, sì, cercate anche di prevedere la stupidità umana anche di chi è maggiorenne, rilevato che essere maggiorenne non è una causa di esclusione di responsabilità nè per la scuola nè per il personale scolastico.

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