Venezia,
una recita natalizia che muta in una tragedia infernale.
Verso
la fine degli anni novanta, una festa d'Istituto era stata
autorizzata dal collegio docenti ed era prevista anche l’esibizione
in costume di un gruppo della classe di quinta. Durante lo
svolgimento dei vari spettacoli, mentre "tutti gli altri alunni"
erano in aula magna, un gruppo di essi era uscito sostando nell’atrio
e nel pianerottolo esterno, e lì uno studente già maggiorenne, per
scherzo, dava fuoco al costume della compagna, anch'essa maggiorenne, ma interveniva una seconda studentessa che nell'intento
di spegnere le fiamme staccando le ali dal costume di costei, vedeva il suo
costume prendere fuoco con conseguenti gravi ustioni sul suo corpo, con esiti
deturpanti.
La
Cass. Civile con sentenza n° 11751/2013, dunque dopo ben 15 anni
dall'inizio del processo di primo grado, afferma che : “La
domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una
scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra
l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei
dipendenti di questo, appartenenti all’apparato organizzativo dello
Stato, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare,
quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica
e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando
tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo
le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e
da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della
prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status
professionale rivestito, sulla cui
competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento,
anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della
solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da
inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età
dell’allievo.
Quanto in particolare ai suddetti obblighi
accessori scaturenti dal cd. contatto sociale degli insegnanti con
gli allievi, trovano positiva disciplina negli artt. 39, R.D. 30
aprile 1924, n. 965, secondo comma, secondo e terzo cpv. (Ordinamento
interno dei regi istituti di istruzione media, di primo e secondo
grado), che all’uopo dispongono: "I Professori devono Trovarsi
nell’Istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria
lezione” e “assistere all’ingresso e all’uscita dei propri
alunni”, e 61, legge del 1980 n. 312, per effetto del quale
l’Amministrazione si surroga al personale direttivo, docente,
educativo e non docente della scuola non solo materna ed elementare,
ma anche secondaria e artistica, nella responsabilità civile per i
danni arrecati in connessione a comportamenti degli alunni durante la
loro permanenza a scuola.” La Cassazione rileva che
l'amministrazione “non aveva provato di aver adottato tutti i
provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, e
prescrittivi, anche disciplinari,
ed impartito le relative informazioni sia ai partecipanti alla
recita, sia agli spettatori di essa, atti a garantire la sicurezza
della scuola, anche nello svolgimento delle attività ricreative
(art. 3 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, di cui è destinatario il
personale direttivo) al fine di impedire
l'evento verificatosi, non
imprevedibile stante la pericolosità del costume elevatamente
infiammabile indossato da alcuni allievi partecipanti alla recita
(approvata dal collegio dei docenti),
ovvero ad impedirne tempestivamente le disastrose conseguenze,
vieppiù se taluni che lo indossavano si erano allontanati dall’aula
magna in cui vi erano tutti, ed hanno statuito la conseguente
superfluità dell’indagine sulla responsabilità extracontrattuale,
astrattamente concorrente.”
Alla
prossima recita di natale o di fine anno o di qualsiasi evento
considerato, fate attenzione ai costumi che non devono essere
infiammabili, e se saranno infiammabili tempestate di cartelli e
fogli informativi la sala ove si svolgerà la recita, gli estintori
devono essere a portata di mano e si deve avvisare la platea che
accendini, o strumenti similari sono vietati stante la pericolosità
dei costumi, l'infermeria deve essere sempre aperta e funzionale, ma è consigliabile anche dotarsi di una sfera di
cristallo, magari con l'ausilio di qualche stregoneria, sì, cercate
anche di prevedere la stupidità umana anche di chi è maggiorenne, rilevato che essere maggiorenne non è una causa di esclusione di responsabilità nè per la scuola nè per il personale scolastico.
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