Può
perire la finzione della libertà, può perire la finzione della
trasparenza, può perire la maestra di ogni inganno, quale la
democrazia.
Fino
a quando esisterà il capitalismo, ogni libertà, ogni bene comune,
non sarà mai libertà e bene comune puro e vero, ma solo apparenza.
Perché il concetto di libertà, di bene comune è semplicemente non
compatibile e non conciliabile con il capitalismo.
Gli
Hacker del PD hanno preso di mira chi ha usato la rete,
internet, più di ogni altra forza politica, per esprimere la
propria essenza, il M5S.
Lo
scopo di questa operazione, sarebbe anche quello di far emergere,
“quanto i deputat* e senatori 5 stelle sono schiavi di Grillo e
Casaleggio, in un rapporto non solo di sudditanza logistica e
politica ma anche spesso psicologica.” Nel loro sito si legge anche
che “Ci scusiamo sin d'ora con quegli eletti m5s per
la violazione della loro privacy presente e futura, invitandoli a
fare tutte le pressioni necessarie nei confronti di Grillo e
Casaleggio affinché questi soddisfino le nostre legittime richieste
di trasparenza.” Quali sono le condizioni? “Ogni settimana
pubblicheremo la casella di posta elettronica di un* deputat* o
senatore del movimento 5 stelle, per i prossimi 6 mesi. Ci
interromperemo soltanto quando le nostre richieste saranno
soddisfatte. “Ovvero:
La pubblicazione immediata di:
E' singolare notare come nessun sito e
giornale ha osato pubblicare le mail prese di mira da questa
operazione, cosa che magari in passato sarebbe anche accaduta. Ciò
forse per timore di vivere una stessa operazione sulla propria
web-pelle, oppure per etica, ora ritrovata. Comunque sia è il caso di ricordare
alcune cose.
In Italia si sono registrate, sino ad
oggi, decine di tentativi, di introdurre
normative anti-internet:
*
Decreto “Romani”* Disegno di legge S.2699 “Costa
Barbolini”
* Disegno di legge S.1950 “Lauro”
* Progetto
di legge C.2962 “Cassinelli-WiFi”
* Progetto di legge C.2525
“Cassinelli-diritto d’autore”
* Progetto di legge C.881
“Pecorella Costa”
* Progetto di legge C.2455 “diritto
all’oblio”
* Disegno di legge “Intercettazioni”
*
Disegno di legge S.1710 “Vita Vimercati”
* Progetto di legge
C.2195 “Carlucci”
* Decreto “sicurezza” S.773 C.2180 (em.
“D’Alia”)
* Progetto di legge C.2188 “Barbareschi”
*
Progetto di legge C.1921 “Cassinelli-prodotto editoriale”
*
Legge 2/08 “fair use”
* Pdl C.1269 “Levi”
* Decreto
“Gentiloni”
* Decreto “Pisanu”
* Decreto “Urbani”
L'Italia
ha aderito al progetto cleanIT,( questo il link dell'intervento ) costato circa 400 mila euro, nel 2011
è stato avviato dall’Olanda, è rivolto a definire un piano di
collaborazione pubblico- privato in cui tutti i Paesi siano coinvolti
a individuare le migliori pratiche da attuare per contrastare l’uso
di internet a fini terroristici. Fino ad oggi avevano
aderito dieci stati membri dell’Ue (oltre al paese promotore,
Germania, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Ungheria, Romania, Austria,
Danimarca e Grecia).
Il
29 gennaio è stato il turno dell'Italia.
Norma
che io ho chiamato anti- WikiLeaks , perché quella è la
sostanza.
A
ciò si deve aggiungere anche il tentativo della Giurisprudenza del
sistema, di colmare il vuoto legislativo con provvedimenti di una
certa rilevanza.
Il
29 aprile 2013 la Cassazione Penale con sentenza 18826/2013
sanziona la creazione di un profilo falso su una chat o un
social network; chi pone in essere tale condotta risponde del reato
di sostituzione di persona . Si tratta di un reato assai grave,
sanzionato con la reclusione fino a un anno. A detta della Suprema
Corte, tale reato ricorre non solo quando si “rubi” il nome di
battesimo di un altro soggetto, ma anche quando si utilizzi un
semplice nickname (soprannome) riconducibile inequivocabilmente a una
persona fisica esistente.
La
sentenza n. 529 del Tribunale di Lecce del 2007 afferma che “
colui che gestisce un sito internet (nel caso di cui trattasi è un
blog) risponde del reato di diffamazione aggravata, ex art. 595 c.p.,
unitamente all’autore materiale del testo, a seguito della
pubblicazione di scritti sul sito stesso, se il gestore avendo un
controllo preventivo sul materiale da pubblicare, non si è
preoccupato di controllare la fonte dello stesso o la veridicità di
quanto in esso descritto”;
La sentenza n. 553 del Tribunale di Aosta del 2006
afferma invece che la “posizione del gestore di un "blog"
è identica a quella di un direttore responsabile di una testata
giornalistica stampata; ne consegue che il primo risponde ex art. 596
bis c.p. degli interventi diffamanti pubblicati sul sito internet
posto che ha il totale controllo di quanto viene inserito e, allo
stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare
quelli offensivi”.
La
Cassazione pen., sez. V, 17/11/00, n. 4741 ribadisce che il “reato
di diffamazione è configurabile anche quando la condotta dell’agente
consista nella immissione di scritti o immagini lesivi dell’altrui
reputazione nel sistema "internet", sussistendo, anzi, in
tal caso, anche la circostanza aggravante di cui all’art. 595 comma
3 c.p.”
Reati
di opinione, limitazione della rete per contrastare la diffusione di dati
“sensibili”, politiche anti-terrorismo, senza che vi sia una
definizione condivisa di terrorismo, provvedimenti comunitari,
sentenze ed atti amministrativi che anticipano ciò che arriverà,
una norma anti-internet, e ciò che manca o meglio che è mancato
sino a qualche settimana addietro è semplicemente il famigerato
casus
belli
, e le dichiarazioni della Presidentessa della Camera da un lato e
quelle della politica istituzionale dall'altro, sembrano correre verso questa
direzione.
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