A
Bergamo è stato introdotto un sistema di videosorveglianza che è
composto da 10 telecamere, con inquadratura fissa, che azionano un
allarme, a seguito della rilevazione dell' impegno prolungato
dell'area virtuale contrassegnata da un'immaginaria linea di
interdizione". In particolare, il sistema si attiva in caso di
impegno e permanenza prolungata da parte di un soggetto, per oltre 30
secondi, nell'area adiacente i siti monumentali, e per oltre 60
secondi, per quella in prossimità delle sedi
istituzionali.
L'allarme, di tipo ottico/acustico, si manifesta
sul monitor della postazione di controllo, richiamando, con
un'allerta immediata, l'attenzione dell'operatore di polizia locale
addetto alla centrale operativa per il quale si rendono visibili le
informazioni dettagliate dell'evento. In tali ipotesi, le immagini
rilevate, che riguardano una "superficie congrua, (…)
strettamente necessaria all'efficacia del sistema", vengono
registrate.. ed il Garante per la Privacy con il provvedimento n.
136 del 21 marzo 2013 afferma che "Tale sistema di
videosorveglianza, sulla base degli elementi acquisiti in atti, non
comporta, in concreto, un pregiudizio rilevante per l'interessato,
idoneo a determinare effetti particolarmente invasivi sulla sua sfera
di autodeterminazione e, più in generale, sui suoi diritti e libertà
fondamentali."
Anzi,
specifica che le caratteristiche del sistema in esame nel rilevare
la presenza prolungata dell'interessato nell'area adiacente
determinati siti monumentali e sedi istituzionali puntualmente
segnalati, producono l'effetto esclusivo di richiamare l'attenzione
dell'operatore di polizia locale addetto alla centrale operativa, al
fine di favorirne un eventuale tempestivo intervento.
Dalla
documentazione trasmessa in atti, non risulta che il sistema attivi
ulteriori funzionalità, anche eventualmente legate al comportamento
dell'interessato ripreso, quali, ad esempio, la capacità di rilevare
i percorsi, l'analisi audio, la geolocalizzazione o il riconoscimento
tramite incrocio con ulteriori specifici dati personali o confronto
con una campionatura precostituita Ed
allora legittima tale sistema di controllo anche perchè, come
sottolineato dal Garante, la dichiarata inadeguatezza delle misure di
controllo alternative determinata dall'esiguità del personale
impiegabile, giustifica in sostanza il trattamento dei dati
personali che il Comune di Bergamo intende effettuare per le predette
finalità di sicurezza urbana tramite il sistema di videosorveglianza
in questione nei termini e con le modalità sopra descritte. L'unica
prescrizione che viene invocata è quella di avvisare i cittadini
della presenza di questo innovativo strumento di controllo.
Le
telecamere sostituiscono da un lato gli operatori addetti al
controllo del così detto ordine pubblico e dall'altro controllano
ogni respiro dell'individuo. Certo, se ti fermerai 59 secondi davanti
ad un Palazzo delle Istituzioni non scatterà alcun allarme, ma al
sessantesimo secondo... così come se ti fermerai davanti ad un
monumento per 29 secondi non scatterà alcun allarme ma al trentesimo
secondo... D'altronde
le azioni di vandalismo sono da contrastare, certamente e ci
mancherebbe altro, ma quanto è tollerabile un sistema di controllo
così invasivo ed estendibile anche ad azioni e gesti di non
vandalismo? Che il Garante della Privacy ha anche legittimato?
Commenti
Posta un commento