Paese che vai
campana che trovi.
L'Italia è
conquistata da campane e campanili, espressione, nella maggior parte
dei casi, della voce della Chiesa.
Una voce,che
ricordando l'ora della liturgia, si espande per strade e rioni,
piazze e contrade.
Però le
campane, spesso, battono semplicemente l'ora.
Un tocco, due
tocchi per arrivare anche a dodici tocchi, a volte secchi a volte
leggiadri, che tra l'alba ed il tramonto ricordano all'uomo che il
tempo, nonostante tutto, continua il suo cammino.
Un cammino che
si scontra con un senso del limite, un limite che tra liturgia e
l'ora ordinaria del momento scandito dal tocco di campana deve
confrontarsi con il quieto vivere.
Trieste è ricca
di campane e campanili, ma la mia attenzione ora cade sulla campana
della Chiesa della Beata Vergine del Soccorso di Piazzetta Santa
Lucia, proprio innanzi la sede della Curia Diocesana locale e nel bel
mezzo della Città Vecchia.
Una chiesta al
centro del rione.
Case e piazza,
vie e vite si scontrano e confrontano ogni giorno dalle otto di
mattina sino alle 21 di sera con quelli che dovrebbero essere suoni
di campana ma che in realtà a lungo andare diventano semplici
rumori.
Rumori di città.
Alle otto di
mattina ben otto tocchi di campana inaugurano la giornata dei
triestini di Città Vecchia, ed alle otto ed un minuto altri dieci
tocchi, circa, inaugurano altro, cosa non è dato capire.
E sarà così
per tutta la giornata, ogni trenta minuti tanti tocchi quanto son le
ore da scalfire nella mente delle persone.
Il dubbio sorge,
ma quella campana è rispettosa della normativa esistente?
Esiste una
normativa di riferimento,la legge quadro 447/95, che insieme al DPCM
11 novembre 1997 regolamenta anche il suono delle campane.
Nel caso il
rumore superi la soglia di tolleranza stabilita fissata dalla
normativa appena richiamata, è possibile passare alle vie legali nei
confronti della parrocchia: questo, ovviamente, qualora l’organismo
di controllo non proceda d’ufficio.
Già perché si
potrebbero effettuare delle segnalazioni agli organi territoriali
competenti.
Potrebbe
emergere per esempio la violazione dell'articolo 659 del Codice
Penale il quale prevede che Chiunque, mediante schiamazzi o
rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali,
disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica
l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un
mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le
prescrizioni dell'autorità.
Ed esistono
varie sentenze su tale questione.
Per esempio
una Cassazione ha stabilito che per l'impiego non liturgico
"l'uso delle campane non differisce dall'uso di qualsiasi altro
strumento sonoro" (n. 2316/1998 motiv.) e non gode di
particolare tutela: "non può invocarsi l'applicazione dell'art.
2 dell'Accordo tra Stato e Santa Sede, né l'applicazione di
regolamenti ecclesiastici locali, qualora le campane siano utilizzate
in tempi e con modalità non attinenti l'esercizio del culto"
(n. 3261/1994 motiv.). In particolare "l'uso di un orologio
campanario di una chiesa, che scandisca regolarmente l'ora, non
costituisce esercizio del culto ed è perciò estraneo alla tutela
assicurata al libero esercizio del culto" (Pretura Cagliari, 27
luglio 1993, in Riv. giur. Sarda, 1995, 789, confermata proprio da
Cass. pen. n. 3261/1994)
Mentre
la Corte di Cassazione sez. I, n. 2316/1998, afferma che «…il
rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di
fuori del collegamento con funzioni liturgiche può dar luogo al
reato previsto dall’art. 659 c.p. non diversamente da quello
prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, nell’ambito delle
funzioni liturgiche - la cui regolamentazione, nel vigente diritto
concordatario, é riconosciuta alla Chiesa cattolica - integra il
predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che
comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità e
in assenza di specifiche disposizioni emanate dall’autorità
ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a
meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al
suo collegamento con particolari “momenti forti” della vita della
Chiesa, il limite della normale tollerabilità».
Le
situazioni e le reazioni poi ovviamente variano da territorio a
territorio.
A
Città di Castello il parroco di una chiesa arrivava a chiudere per
lutto la chiesa contro le proteste dei cittadini per l'eccessivo
rumore delle campane, mentre a Siracusa un parroco veniva condannato
a 200 euro di ammenda poiché dalle otto della mattina e per tutta
la giornata, faceva rintoccare l’orologio campanario alle ore e ai
quarti e, per di più, amplificava il suono della campana agli orari
di funzione con decibel che, «per intensità e frequenza»,
erano risultati di gran lunga «superiori al limite stabilito per
il periodo diurno». Era così compromesso «seriamente il
riposo e le occupazioni di chi risiedeva nei pressi della chiesa».
Con
questo intervento non voglio far tacere le campane, perché penso che
il suono della campana, quando è suono e non rumore, sia sempre
stato un qualcosa di affascinante e nello stesso tempo di utile nel
ricordare per esempio il tempo .
Però
è chiaro che un problema sussiste. Sono vari i cittadini che
lamentano l'eccessivo suono di quella campana, quella della chiesa di
piazzetta Santa Lucia, circondata da tante case ove vivono persone di
ogni età.
Mi
domando dunque è a norma di legge la diffusione del suono, mutato in
rumore, di quella campana?
La
legge, come applicata a Trieste, tiene conto anche della
particolarità della collocazione di quella campana, dell'effetto
eco, delle abitazioni situate a pochi metri dal campanile, delle
strade strette, ove quel rumore , ogni giorno, disturba la quiete
pubblica?
E'
possibile ridurre l'intensità di quel rumore per farlo divenire
suono e conciliare il diritto concordatario con quello sociale al
quieto vivere?
Probabilmente
lo stesso problema sarà presente in altre zone della città così
come in altre zone e città d'Italia, la soluzione non deve per forza
di cose essere quella così detta legalitaria e repressiva, ma il
buon senso potrebbe certamente aiutare alla civile convivenza.
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