Maggio 1948: il primo treno d'Italia a Monfalcone dopo la guerra

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Poche ore dopo l'insediamento del primo Presidente della Repubblica, a Trieste, giungeva il primo treno d'Italia, dopo la fine della seconda guerra mondiale. Treno che passava chiaramente anche dalla stazione di Monfalcone, come testimonia un breve fermo immagine tratto dal prezioso video dell'archivio dell'Istituto Luce. Il video interessa l'i naugurazione della linea ferroviaria Venezia-Trieste. Fu un fatto storico di estrema importanza, un piccolo segnale di ritorno alla normalità in un Paese ridotto in macerie a causa della seconda guerra mondiale. Le ferrovie sono sempre state importanti nel nostro territorio, soprattutto grazie agli investimenti originari effettuati dall'Impero asburgico. Nel 1854 venne infatti aperta la linea da Trieste a Vienna  attraverso il Semmering. Il progettista fu il veneziano Carlo Ghega, a cui a Trieste è dedicata una via in città, linea di 14 gallerie, una delle quali raggiungeva la lunghezza di  ben 1431 m, con 16 viadotti e

L'Unione Europea agirà come gli USA dopo l'11 settembre


L'articolo  42 (ex articolo 17 del TUE)  comma 7 del Trattato sull'Unione Europea afferma espressamente che: "Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri." Il punto successivo, invece che "gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa". Dunque è evidente che anche l'Italia sarà pienamente e militarmente coinvolta. 
L'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite afferma: "Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale".
L'articolo 51, ovvero legittima difesa, è quello utilizzato dopo i fatti dell'11 settembre. Doveva essere la legittima difesa a governare quell'azione militare, che poi è finita come ben sappiamo, in un disastro. I principi giuridici che dovrebbero dunque governare il tutto sarebbero quelli della necessità e della proporzionalità, al quale si è aggiunto recentemente anche il criterio della immediatezza. E soprattutto deve avere un termine finale. Legittima difesa, non guerra. Legittima difesa, non rappresaglia.  
Sarà così? Il passato insegna di no e gli intenti neanche. Eppure i principi di diritto come richiamati sembrano legittimare solo l'azione della legittima difesa.  

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