Andare avanti con il passo del gambero..c'erano una volta i bunker della guerra fredda e GLADIO

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L'organizzazione GLADIO fu voluta non tanto dalla NATO ma dagli americani per costituire un gruppo paramilitare, clandestino e incostituzionale, di migliaia di persone, prevalentemente civili, pronto ad intervenire in caso di invasione da parte dei comunisti jugoslavi od eventualmente sovietici. Come la storia ha insegnato non ci fu alcuna invasione, ma i rapporti tra pezzi di GLADIO e la strategia della tensione rimangono una delle pagine più nebulose della storia repubblicana italiana su cui probabilmente non ci sarà mai piena verità. Collisioni tra massoneria, servizi deviati, neofascisti, con l'obiettivo unico di non consentire l'avanzata del comunismo in Italia ed in Europa, perchè Stay Behind era presente ovunque non solo in Italia, ma quello che accadde in Italia non ebbe eguali nel resto d'Europa.    Attraversando il Carso, devastato dalle trincee, può capitare di imbattersi anche in  alcuni bunker della guerra fredda che dovevano essere utilizzati per cercare d

#LaBuonascuola #cattivascuola e quella disponibilità obbligatoria richiesta ai precari

L'ultimo bando del concorso scuola prevedeva che la domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione dal concorso, doveva essere presentata in una sola regione, che i candidati in possesso dei requisiti prescritti potevano concorrere per uno o più posti ovvero per una o più classi di concorsi e che erano tenuti a presentare, nella regione prescelta un'unica domanda con l'indicazione dei posti ovvero delle classi di concorso per cui si intende concorrere. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori il competente Ufficio scolastico regionale poteva procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale. Tra i precari ma anche gli insegnati di ruolo, da quando si è iniziato a discutere del programma politico la buona scuola, è emerso stupore in merito al nuovo paventato obbligo previsto per i precari in materia di disponibilità. Come è noto la Buona Scuola propone un piano di assunzione di quasi 150.000 docenti, per sostenere il miglioramento dell'offerta formativa, limitare le supplenze e porre fine al precariato storico degli insegnanti. I nuovi docenti assunti saranno utilizzati in primo luogo per coprire le cattedre che di anno in anno restano scoperte e per sostituire i docenti assenti per pochi giorni (supplenze brevi fino a 30 giorni) ma anche funzioni diverse, che arricchiscono e rafforzano l'offerta formativa e l'autonomia delle scuole.
[ vedi capitolo I - pagg. 22-25 ]

Dunque la maggior parte dei precari verranno utilizzati come una sorta di tappabuchi e con una flessibilità enorme. E' richiesta come condizione oggettiva, dunque obbligatoria, per consentire l’assunzione – "la disponibilità e flessibilità a rispondere alle esigenze geografiche della scuola italiana e a ciò che è necessario che la scuola insegni ai nostri ragazzi oggi, per prepararli a confrontarsi con il mondo e con il XXI secolo. Introducendo anche: la possibilità di essere assunti in una provincia della stessa regione o anche in una regione diversa da quella di appartenenza; la possibilità, nel rispetto della qualità didattica, di “allargare” le classi di concorso, ossia la specificità della materia che chi sarà assunto avrebbe dovuto insegnare, per poter prevedere che (a) insegni una materia affine; (b) sia assegnato come organico in posizione funzionale ad una scuola o rete di scuole. censimento volto a capire il numero esatto e la distribuzione di coloro che saranno assunti. Questa operazione dovrà avvenire, al più tardi, entro il 31 dicembre 2014, e servirà per fare una ricognizione puntuale ed esatta di chi sono coloro che – iscritti alle GAE, ma varrà anche per i vincitori e idonei del concorso 2012 – confermeranno espressamente entro quella data la loro intenzione di essere assunti a partire dal 1° settembre 2015. In caso di un numero significativo di rinunce volontarie, il Governo integrerà nel piano di assunzioni straordinarie anche i laureati in Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento (SFPVO) e i c.d. “congelati SISS” che non sono stati inseriti a suo tempo nelle GAE – rispettivamente circa 9 mila e circa 500 aspiranti docenti di ruolo".

Come è noto il Regolamento delle supplenze, in merito al completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico nell'art. 4 parla di “criterio di facile raggiungibilità” ed il nuovo decreto della PA rileva che i dipendenti possono essere trasferiti in sedi della stessa Amministrazione, o di un'altra Amministrazione, collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui prestano servizio. Sono esclusi da tale obbligo i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e i soggetto tutelati dalla legge 104/1992 . 
Certo è vero che ad oggi molti docenti non essendo emersa la disponibilità della classe di concorso nella propria regione di riferimento producono domanda presso altra regione ed in linea di massima i neo immessi in ruolo con nomina giuridica dal 1° settembre 2011 non possono partecipare ai trasferimenti interprovinciali per un quinquennio dalla nomina in ruolo comportando de facto ciò anche una mera violazione del diritto all'unità familiare. Così come è vero che nel caso del PAS spesso molti docenti sono stati costretti a “salti mortali” e sacrifici immensi per frequentare i citati corsi in altre regioni rispetto alla propria a causa della mancata attivazione dei corsi. 
Dunque da un lato il Governo altro non farebbe che stabilizzare una situazione, inaccettabile ma già in grande misura sussistente. Però una previsione preventiva di tale fattura a parer mio è non ammissibile, una disponibilità generica, indeterminata e firmata in bianco come quella che ora si commenta, se mai troverà applicazione è fortemente penalizzate, perché altamente vessatoria nei confronti del lavoratore ed anche peggiorativa rispetto al dettato normativo che riguarda l'eccedenza.Mi domando ma questa dichiarazione preventiva oggettiva ed obbligatoria riguarderà anche il personale non vedente, il personale emodializzato, il personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative od il personale che assiste il coniuge o il figlio con disabilità, ovvero essere il figlio unico che assiste il genitore con disabilità? 
Nel rapporto di lavoro subordinato, sia esso nel pubblico che nel privato, viene previsto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire al lavoratore l’informazione inerente il luogo o i luoghi di lavoro come normato dall' art. 1, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, di attuazione della direttiva europea 14 ottobre 1991, n. 533, nonché quello di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. Dunque, dovrebbe essere il datore di lavoro a fornire, a parer mio, anche preventivamente, tutte le informazioni chiare,certe precise e coincise dei possibili luoghi di esplicazione del luogo di lavoro ove debba esercitarsi l'eventuale prestazione lavorativa con limiti territoriali certi. E' vero che l'Italia è una ed indivisibile ma vi è una bella differenza tra l'essere costretti a trasferirsi dalla Calabria alla Lombardia, in base ad una dichiarazione preventiva generica ed indeterminata e senza conoscere il luogo della possibile destinazione già all'atto della formulazione della domanda di disponibilità all'assunzione, dall'essere sì costretti ad effettuare tale trasferimento ma consapevolmente su prescelta anche se condizionata dalla situazione in essere senza dimenticare i problemi economici oggi giorno esistenti, del costo della vita e delle immense difficoltà da soddisfare in tal senso. 
Se il lavoratore che ha manifestato tale disponibilità, obbligatoria, per essere immesso in ruolo, partecipa per il concorso per una data regione però poi, a causa di quella dichiarazione, deve trasferirsi in altra regione, l'eventuale rifiuto, alla luce di tutto ciò, come verrà sanzionato? Verrà licenziato?Tale licenziamento verrà ritenuto legittimo? La giurisprudenza è controversa e le questioni andranno analizzate punto su punto.
Mi sfugge il collegamento ed il nesso logico e razionale tra il manifestare la disponibilità e la flessibilità per rispondere alle esigenze geografiche della scuola italiana ed il fatto che si debbano preparare gli studenti a confrontarsi con il mondo e con il XXI secolo.
Certo nessuno pretende di avere il lavoro sotto casa, ma cosa si vuole insegnare alle nuove generazioni? Che alla precarietà, alla flessibilità estrema non vi è alternativa? Che per lavorare, oltre a dover pagare si deve anche essere disponibili a fare sacrifici immensi? Alla faccia della buona scuola, verrebbe da dire.
Un ragionamento andrebbe effettuato sulla questione insegnamento materia affine.Non esistendo una normativa certa in materia si tende, ad oggi, specialmente per quanto concerne il periodo di prova a fare riferimento a note o circolari territoriali le quali spesso coincidono quando affermano che per materie affini si intendono quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione e, a norma della C.M. 27/07/1985 n. 230, sono valide, ai fini del superamento del periodo di prova, tutte le diverse forme di utilizzazione stabilite dall'art. 14 della Legge n. 270/1982, reiterato nell'art. 455 del D. Lgs. n. 297/1994 .
Saranno queste le indicazione che si seguiranno?
Per la questione organico funzionale, per come concepito dal Governo e da questa proposta politica a parer mio è da rispedire in toto al mittente, perché oltre che a riscrivere totalmente lo status giuridico dei docenti,senza tenere conto della contrattazione, si paventa l'idea di dover accettare il docente tappa buchi come ordinario, la scuola che pretende di essere definita come buona non ha certamente bisogno di 40 o 50 mila tappabuchi, ma di dignità, certezza e diritti ed autorevolezza, cose che nella buona scuola non emergono.



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