Via Sant'Ambrogio una via alla ricerca della sua identità

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Un tempo via del Duomo, o del Teatro, oggi via Sant'Ambrogio che porta lo stesso nome del duomo consacrato dopo i disastri della prima guerra mondiale nell'ottobre del 1929, pur senza il campanile che dovette attendere la fine degli anni '50 per essere battezzato. Una via che nel corso della sua storia è sempre stata da transito di merce e persone e che è diventata negli ultimi tempi il teatro dello scontro identitario di una Monfalcone alla ricerca del proprio equilibrio sociale. Perchè è evidente che a Monfalcone, terra di passaggio, da quando è diventata grazie ai Cosulich città dei cantieri, per questo contesa dal regno d'Italia all'Austria, per privarla dei suoi cantieri insieme al porto triestino, ha conosciuto quelle dinamiche proprie delle città portuali. Gente che viene, gente che va. Approdo e partenza di nuove identità. Dal Sud Italia, all'Asia, passando da quel centinaio di nazionalità che a Monfalcone stanno cercando il proprio equilibrio, ognuna ne

Periodo elettorale e diritto di manifestare





Città che vai divieto che trovi. Il periodo della propaganda elettorale è soggetto ad una normativa a dir poco stringente. Le fonti normative di riferimento sono in particolar modo la Legge 212 del 1956 articolo 6 che così norma “ Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni e' vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato, altresi', il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile”.
Ma anche la Legge 130 del 1975 articolo 7 comma 1 lì ove afferma che “ Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili e' consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più' restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente e' punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000”.
A queste fonti primarie di Legge si deve aggiungere la Circolare della Direzione generale dell’amministrazione civile – Direzione centrale per i servizi elettorali, 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell'Interno.

Ricordando che si tratta di Circolare, dunque non di atto normativo primario, è prevalentemente diretta alle soggettività politiche che partecipano o competono per il processo elettorale ivi considerato. Si legge, per esempio, che lo scopo della normativa è quello di “moderare eccessi e dispendi in occasione di consultazioni popolari e ad assicurare, nello stesse tempo, a tutti i cittadini, i partiti e le organizzazioni politiche, durante la campagna elettorale, parità di condizioni per la propaganda, eliminando qualsiasi privilegio determinato da maggiori possibilità finanziarie”.

Ed anche che “dalla legge anzidetta è derivata, indubbiamente, una maggiore compostezza delle competizioni elettorale ed una sufficiente tutela della estetica cittadina, gravemente deturpata, in passato, dall’intemperanza di una incontrollata propaganda, compiuta con ogni mezzo. (...)Nella predetta opera di prevenzione e di repressione le Autorità che hanno competenza in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, dovranno sollecitare la responsabile collaborazione dei partiti e delle organizzazioni politiche affinché le generali disposizioni della legge trovino, nelle concrete situazioni locali, la realizzazione più aderente agli intenti che le hanno dettate In quest’ordine di idee, deve ritenersi, altresì, consentito, facendosi leva anche su azioni preventive intese a ricercare l’accordo con le parti interessate, svolgere ogni intervento, fino a quelli coercitivi, per evitare: la distribuzione di volantini quando sia rivolta a partecipanti a comizi di diverso orientamento politico; il transito di mezzi mobili, annunzianti l’ora ed il luogo di comizi, in prossimità di piazze, strade o locali ove siano in corso altre manifestazioni elettorali; cortei o parate nelle prossimità di dette piazze, strade, o locali”.
In tema di cortei si specifica che “Interventi siffatti sono da ritenere facoltizzati dai poteri generali della polizia di sicurezza, da quelli specifici a difesa dell’ordine pubblico e della pubblica tranquillità e dalla stessa normativa penale, nella materia di cui trattasi”.

Dunque una circolare dispositiva molto stringente, che interpreta  in modo peggiorativo il quadro normativo primario nonché quello costituzionale, a cui spesso seguono accordi o protocolli territoriali eterogenei. Ma, come ben evidenziano molte Prefetture, “in conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, sempreché si attengano alla normativa di cui alle leggi 4.4.1956, n. 212 e 21.4.1975, n. 130, in tema di propaganda elettorale. In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e non debbono quindi costituire propaganda diretta o indiretta concernente le consultazioni elettorali in corso”.

Quindi non è vero che le manifestazioni politiche, che non interessano i processi elettorali, devono essere vietate, ivi incluse, ovviamente manifestazioni studentesche, sindacali,dei lavoratori e così via discorrendo, perché se così fosse si tratterebbe sia di una interpretazione fortemente restrittiva della materia che illegittima e che ben evidenzierebbe la volontà di reprimere ogni processo di libertà di manifestare, un diritto che non può essere limitato, né tanto meno vietato, nel periodo elettorale, ben ribadendo che la normativa esistente in materia, relativa alla prescrizioni da osservare durante la "propaganda elettorale", si rivolge esclusivamente a quelle soggettività chiamate a svolgere un ruolo attivo nei processi elettorali, come i partiti coinvolti nel processo elettorale, e non si rivolge certamente alle manifestazioni sindacali o similari che nulla hanno a che vedere con i processi elettorali. In base al quadro normativo vigente, il diritto di manifestare non deve interferire con i “processi elettorali”,ma è anche ovvio che i processi elettorali non devono interferire con il diritto costituzionale di manifestare. 


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