La
Sentenza 5163 del 2013 della Corte di Appello di Napoli apre le vie
alla Corte di Cassazione che rischia, se seguirà l'orientamento
espresso dai giudici napoletani, di porre una pietra in sostanza
tombale sul ruolo della RSU nella scuola.
Come
è noto, grazie agli interventi posti in essere dal decreto 150/2009,
si è scagliato verso i diritti della RSU, se non soprattutto verso
il ruolo della contrattazione tutta, un colpo durissimo e nello
stesso tempo si è fomentato il conflitto all'interno delle scuole.
Da
un lato troverai uno Stato sempre più invasivo, centralista, che si
arroga diritti ed iniziative che per anni hanno fatto capo alla
contrattazione, penso alla vicenda degli idonei ad altri compiti,
alla questione monetizzazione delle ferie, alle vicende inerenti
anche indirettamente il rapporto di lavoro del dipendente.
Si
è indebolito il ruolo della contrattazione, non si rinnova il
contratto collettivo dal 2009, ma nello stesso tempo si è anche
colpita la funzione della RSU.
Svuotare
l'articolo 6 del CCNL scuola e nello stesso tempo il Fondo
d'Istituto, le cui mie prese di posizioni critiche su tutto ciò che
rappresenta il FIS sono note, rendono semplicemente inutile la
funzione della RSU, poiché questa su che cosa dovrà più
contrattare?
Il
ruolo della RSU nella scuola rischia di divenire simile a quello che
ho già constatato in molti casi nel settore privato, ovvero svolgere
semplicemente una funzione intermediaria per il datore di lavoro,
condurre le istanze del datore di lavoro ai lavoratori, per fini di
convincimento o per ammortizzare il conflitto, una volta questo modo
di operare veniva definito tipico del sindacato di comodo.
I
Giudici della Corte di Appello di Napoli scrivono che le lettere h,
i m dell’articolo 6 del CCNL (si tratta dei punti che riguardano
l’assegnazione del personale ai plessi e più in generale le
gestione del personale) “non paiono attendere
alla regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in
via diretta sul rapporto di lavoro” ma in sostanza riguarderebbero
“ la definizione di regole riguardanti l’organizzazione degli
uffici o la gestione di attività particolari quali quella retribuita
con il fondo d’istituto”.
E'
rilevante quel paiono, ciò perché denota che la Corte di Appello di
Napoli non è convinta al 100%, avrebbe, in caso di convincimento
pieno, certamente scritto, non attengono, piuttosto che non paiono.
Ciò
perché la materia è realmente complessa e non possono i Giudici
arrogarsi la responsabilità di annientare la contrattazione nella
scuola, anche in via interpretativa, questa materia deve essere
prioritariamente politica e sociale.
Le
lettere in questione trattano i seguenti punti:
-
le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto
al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e
modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo
piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale
medesimo; i criteri riguardanti le assegnazioni del personale
docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; i criteri e le modalità
relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i
criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed
ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di
istituto".
E'
una questione di punti di vista. Chi vive e conosce il mondo della
scuola ben è consapevole che queste lettere in verità interessano
ed incidono direttamente non tanto sulla organizzazione degli uffici
ma sul rapporto di lavoro, dall'orario alle disponibilità del
lavoratore, alle mansioni effettive che ne deriveranno. Ma i
giudici, pur nel loro dubbio, decidono di sottrarre questa materia
alla contrattazione.
In passato, anticipando eventuali esiti negativi
della giurisprudenza su tale materia, perché alla fine avrebbe
rischiato di allinearsi alla volontà del sistema, una volontà che
vuole semplicemente annullare il ruolo della contrattazione sia
nazionale che integrativa, scrivevo in via provocatoria che da un
combinato disposto quale l' articolo 65 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, l'articolo 1, 2, 4,5,6,7,9 del DLGS 165/2001,
nonché l'articolo 3,4,5,6 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 ,
nonché l'articolo 7,8,9,10,27,29 del DLGS 16 aprile 1994, n. 297
si potrebbe desumere che “le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro possono essere assunte in via esclusiva dagli
organi preposti alla gestione ovvero anche dagli Organi Collegiali,
quali Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto”.
Una
dichiarazione forte, ma che anticipava ciò che ora rischia di
diventare normalità.
E
la Corte di Appello di Napoli, timidamente, sembra proprio aprire
questa strada. In sostanza spostavo la funzione della contrattazione
sulle materie considerate, come ora sottratta alla contrattazione
integrativa poiché ritenuta materia gestionale ed inerente alla
organizzazione degli uffici, verso una gestione collegiale della
stessa, essendo sia il Collegio docenti che il Consiglio d'Istituto,
insieme al Dirigente scolastico, organi preposti, ai sensi
dell'articolo 5 del
DLGS 165/2001, per le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro. Questa teoria, applicabile
proprio stante il nuovo intervento normativo, comporterebbe in
sostanza una naturale espansione dei poteri d'intervento degli Organi
Collegiali, ma la fine delle RSU.
Forse
ho anticipato i tempi, ma sarà e non potrà che essere la lotta e
la politica a decidere quale dovrà essere il ruolo del sindacato
all'interno della scuola, un sindacato, che salvo rari casi, ha
preferito la via giudiziaria con tutti i rischi del caso, al
conflitto reale. Mi viene da pensare non è che alcune realtà
sindacali e storicamente concertative vogliono realmente
l'indebolimento della contrattazione per una gestione centralizzata
del rapporto di lavoro nella scuola e favorire anche l'autonomia e
discrezionalità dirigenziale?
Intanto,
una cosa è certa, questa Sentenza della Corte di Appello di Napoli
irrigidirà nuovamente i rapporti tra RSU e dirigenza all'interno
della scuola, favorirà l'assunzione di iniziative dirigenziali
unilaterali, nell'attesa di una Corte di Cassazione, che salvo
cambiamenti di volontà politica, probabilmente confermerà
l'orientamento come espresso dai giudici napoletani
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