Si parte
il 10 luglio 2013 alle ore 16 presso la Commissione Tributaria
provinciale di Trieste in Via S. Anastasio 12 II° piano, per la
prima volta in udienza pubblica il tribunale tributario italiano si
esprimerà in primo grado sul difetto di giurisdizione sollevato dal
ricorrente; poi il
17 luglio alle ore
12 al Tribunale di Trieste – Foro Ulpiano 1 – (stanza 113 piano
terra) per la prima volta la sezione penale con giudice monocratico
inizierà la discussione sulla validità del Memorandum di Londra del
1954, ovvero del trattato internazionale in vigore che assegna
tuttora la semplice amministrazione civile provvisoria della Zona A
del TLT al Governo italiano; infine il
24 luglio alle ore
10 presso la sezione civile del Tribunale di Trieste prima udienza
del procedimento in cui è stata dichiarata l’inesistenza giuridica
della Corte di Appello di Trieste con citazione a giudizio del
Governo italiano.
Questo quanto si legge sul sito di Trieste Libera.
Saranno tre
battaglie giuridiche interessanti, anche se a parer mio,
difficilmente dall'esito positivo.
Sarebbe come
chiedere ad un poliziotto che ti coglie in flagranza di reato di non
essere arrestato perché disconosci sia l'esistenza del reato, come
concepita nel sistema che il poliziotto è chiamato a garantire
nell'esercizio delle proprie funzioni, che l'autorità dello stesso. Ho già
manifestato le mie perplessità sul fatto di rivolgersi all'Onu per
chiedere l'Indipendenza di Trieste, rilevato che è proprio l'Onu che
ha favorito non un semplice esercizio di amministrazione
civile del Governo
italiano ma la reale Sovranità italiana sulla città di Trieste
manifestando acquiescenza sulla situazione ancora oggi esistente e
dall'altro lato poiché giuridicamente esisterebbe un principio che è
quello della Clausola rebus sic stantibus. E' una causa di estinzione
caratteristica degli accordi internazionali. Si ritiene che il
trattato si estingue in tutto o in parte se mutano le circostanze
esistenti al momento della stipulazione, purché si tratti di
circostanze essenziali, senza cui i contraenti non avrebbero
trattato. Per l'antica dottrina è una condizione risolutiva tacita,
perché venivano meno le circostanze a cui si subordinava l'efficacia
del trattato. Questo principio sarebbe applicabile al noto Trattato
di Pace, all'accordo bilaterale di Londra ed a tutti gli atti
consequenziali che ne sono derivati, poiché non sussistono più le
condizioni storiche e sociali, dunque essenziali, che hanno
determinato, in via anche provvisoria, la definizione di una nazione
che mai ha avuto vita, quale quella di Trieste? Come la storia ha
insegnato il diritto muta a secondo delle esigenze del potere
sovrano ma non rappresentativo del popolo. Potrà essere solo la volontà concisa del popolo,
l'autodeterminazione condivisa e partecipata del popolo, l'unica via
che potrà imporre o quantomeno condizionare una interpretazione del
diritto certamente favorevole per la realizzazione di certi processi
sociali, economici e politici.
10, 17 e 24 luglio
saranno date significative per la storia di Trieste ma anche per
l'Italia, ben comprendo il senso dell'iniziativa come intrapresa da
chi sostiene la realizzazione del Territorio Libero di Trieste, ci si
appella a principi e norme giuridiche certamente rilevanti ma che
sono state violate, a parer mio, proprio da chi doveva garantirne la
piena realizzazione.
Un motivo su cui
riflettere. Esiste sempre,comunque, la possibilità, che i giudici
triestini possano dare ragione ai ricorrenti, e se così sarà ne vedremo delle belle, sarà una storia lunga,
che arriverà sino al Palazzaccio di Roma, sede della Corte di
Cassazione.
Commenti
Posta un commento