Lo
chiamano protocollo d'intesa in materia di rappresentanza e
rappresentatività sindacale.
Regole
scritte dalla quadruplice alleanza, CGIL, CISL, UIL, Confindustria,
che conferiscono applicazione al famigerato accordo del 28 giugno
2011.
Cosa
vuol significare democrazia sindacale? Se democrazia sindacale deve
essere, non si può pretendere che quattro soggetti trattanti e non
delegati dal popolo del lavoratori per tal preciso motivo vada a
trattare. Sono stati esclusi tutti i sindacati di base, tutte quelle
componenti e voci che certamente non si ritroveranno nella disciplina
di detto accordo ma che si vedranno imposte regole decise ancora una
volta dall'alto.
In
un certo senso accade ciò che si è realizzato nel recente passato
con la legge anti-sciopero, quella che regolamenta tale diritto,
minimizzandolo per la sua efficacia, nel settore dei servizi minimi
essenziali del pubblico.
Avevo
recentemente scritto che l'attenzione deve rimanere massima, perché
è proprio con cifre e dati di questo tipo, catastrofiche, ovvero
quelle relative alla disoccupazione, che si creano le condizioni del
lavoro senza diritti.
I
punti più dolenti di questo accordo sono:
Definizione
della rappresentatività
“Ai fini della
misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella
elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno
esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione
Sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie della presente
intesa. Lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette
cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la
misurazione. Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna
forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti
(deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale. La
certificazione della rappresentatività di ogni singola
organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie
della presente intesa, utile per essere ammessa alla contrattazione
collettiva nazionale, così come definita nell’intesa del 28/6/2011
(ossia il 5%), sarà determinata come media semplice fra la
percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la
percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale
dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due
dati”.
Nuova elezione
RSU
“In ragione della
struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o
RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se
definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni
firmatarie il presente accordo”.
Dunque se prima
l'iniziativa poteva essere intrapresa anche da Organizzazioni non
firmatarie ma che avevano aderito all'accordo interconfederale del
1993, ora può essere intrapresa esclusivamente dalle Federazioni
aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente accordo, cioè i
rappresentativi.
Si precisa che “Il
cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la
RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il
primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del
sostituito”. Questo punto è stato controverso per anni ma ora
viene chiarito in tal modo.
Assemblea
nei luoghi di lavoro
“Confindustria,
Cgil, Cisl e Uil si impegnano a rendere coerenti le regole
dell’accordo interconfederale del dicembre 1993, con i suddetti
principi, anche con riferimento all’esercizio dei diritti sindacali
e, segnatamente, con quelli in tema di diritto di assemblea in capo
alle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa,
titolarità della contrattazione di secondo livello e diritto di voto
per l’insieme dei lavoratori dipendenti”.
Titolarità
ed efficacia della contrattazione
Sono ammesse alla
contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo che abbiano,
nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a
tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle
iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti
ottenuti su voti espressi).
Fermo restando
quanto previsto al precedente punto 1, in assenza di piattaforma
unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la
negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da
organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di
rappresentatività nel settore pari almeno al 50% +1.
Norma
anti-sciopero
“I contratti
collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di cui
sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento
finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli
impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla
base dei principi stabiliti con la presente intesa”.
Il
diritto di sciopero, fino ad oggi, era ed è stato pienamente tale
proprio nel settore privato. Di norma si indiceva lo stato di
agitazione, si conducevano le istanze dei lavoratori all'Azienda e
poi, in base alle risultanze si decideva quando e come scioperare,
oppure si scioperava senza stato di agitazione, in relazione alle
situazioni che maturavano caso per caso. Nessuna procedura di
raffreddamento nessuna sanzione, semplicemente sciopero perché lo
sciopero era ed è un diritto dei lavoratori. La Giurisprudenza più
di una volta ha ribadito che l'art.
40 della Cost. attribuisce la titolarità del diritto di sciopero
direttamente ai lavoratori e la legittimità dello sciopero non è
subordinata alla proclamazione delle OO.SS., non potendo il datore di
lavoro contestare la fondatezza o la ragionevolezza delle pretese
avanzate attraverso lo sciopero.
E funzionava, ed infatti, ora verrà limitato, in modo similare a
come accade nel pubblico impiego, ma quando un diritto è soggetto a
limitazione, come può più parlarsi di diritto di sciopero? Si
parlerà di diritto di sciopero condizionato.
Commenti
Posta un commento