Quando
si parla di scuola azienda, il concetto riguarda nello specifico
anche l'applicazione di prassi, atti gestionali tipici proprio del
settore aziendale. Il
Garante della Privacy per l'ennesima volta è stato chiamato a
pronunciarsi sul caso di telecamere e
tecnologie biometriche all'interno di alcune scuole.
In
data 30 maggio 2013 si è pronunciato con due provvedimenti, il primo
riguarda un Liceo di Roma, il secondo una scuola di Martina Franca.
Con
il provvedimento n. 261 del 30 maggio 2013 si affronta il
caso che riguarda una segnalazione ove viene rappresentato che
all'interno dell'istituto scolastico sarebbero presenti, senza che ne
sia stato formalmente informato il personale, alcune telecamere
installate in tempi successivi. Rispetto ad una di queste, installata
nel maggio 2012, "nel corridoio dell'edificio corrispondente
all'ingresso di via Montebello 122 […] da cui accede sia il
personale docente, sia il personale ATA […] e dove sono ubicati gli
uffici amministrativi […], la portineria, gli uffici di presidenza
e di vicepresidenza nonché i bagni del pianoterra riservati al
personale", "non sono state rese note né le ragioni della
sua installazione, né l'orario in cui essa è attiva, né se vengano
effettuate registrazioni, né chi sia a conoscenza delle password per
accedere alle riprese o alle registrazioni […]. In prossimità
dell'area videosorvegliata non sono stati apposti i dovuti cartelli
di segnalazione. […] la videocamera, essendo collocata molto in
alto, in posizione poco visibile, passa facilmente inosservata a
coloro che attraversano o sostano nel corridoio".
Ulteriori
telecamere, installate anteriormente al maggio 2012, "effettuano
riprese di alcune aree dell'istituto frequentate da studenti durante
il periodo di apertura del medesimo".
Insomma
una scuola a dir poco sotto stretta videosorveglianza.
Il
Garante rileva che il trattamento effettuato mediante il menzionato
sistema di videosorveglianza, essendo idoneo a riprendere anche gli
studenti che frequentano l'istituto, non risulta conforme a quanto
stabilito dal Garante, in particolare, al punto 4.3 del menzionato
provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile
2010, atteso che (anche alla luce della previsione di cui all'art. 2,
comma 2, d.P.R. n. 249/1998), in ambito scolastico l'utilizzo di
sistemi di videosorveglianza deve ritenersi ammissibile solo "in
casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed
i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle
sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di
chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere
in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività
extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola".
Ma
nella detta scuola esisteva anche un sistema di tecnologia biometrica
volto a controllare il rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti.
Ed il Garante ha specificato che “Il
titolare del trattamento, infatti, allo scopo di verificare il
puntuale rispetto dell'orario di lavoro ben può disporre di altri
(più "ordinari") sistemi, meno invasivi della sfera
personale nonché della libertà individuale del lavoratore, che non
ne coinvolgano la dimensione corporale. Aspetti, questi, costitutivi
della dignità personale, a presidio della quale sono dettate le
discipline di protezione dei dati personali, come emerge dall'art. 2
del Codice (cfr. Provv. del 31 gennaio 2013 n. 38, doc. web n.
2304669). I
sistemi basati sull'utilizzo di tecnologie biometriche, infatti,
possono operare solo con l'attiva collaborazione personale dei
lavoratori interessati in assenza di puntuali disposizioni che la
impongano (v anche Gruppo art. 29, WP193, Parere 3/2012, cit., p. 12,
secondo cui "il datore di lavoro è sempre tenuto a cercare i
mezzi meno invasivi scegliendo, se possibile, un procedimento non
biometrico").Infine, con riguardo al personale docente, anche
nella giurisprudenza di legittimità, non essendo state rinvenute,
quanto alle modalità di rilevazione delle presenze, puntuali
previsioni né di fonte legale né contrattuale (v. in tal senso
Cass. civ., Sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11025), si è ritenuto che
la verifica della presenza in servizio debba essere effettuata
attraverso strumenti diversi (quali, la compilazione dell'apposito
foglio firme ovvero del registro di classe)”.
Principi
che verranno ribaditi con il provvedimento n. 262 del 30 maggio 2013
che ha riguardato l'Istituto Tecnico Industriale "Ettore
Majorana" di Martina Franca. l'Istituto ha dichiarato di aver
installato il sistema in esame( biometrico) ritenendo inidonei
strumenti di controllo delle presenze alternativi (ad esempio il
badge individuale) in vista della "necessità di prevenire […]
condotte abusive" (indicate nel possibile "scambio dei
badge e nello smarrimento degli stessi", eventi peraltro non
equiparabili), eventualità rappresentate dal titolare del
trattamento in termini astratti ed ipotetici. Non sono stati addotti
invece circostanziati elementi, strettamente rapportati alla
specifica realtà lavorativa (quali, ad esempio, circostanze di fatto
concernenti il personale tali da ostacolare un'agevole verifica della
corretta esecuzione delle prestazioni lavorative), da cui si possa
effettivamente arguire l'inidoneità di ordinarie misure di controllo
e, correlativamente, la reale indispensabilità del trattamento dei
dati biometrici dei lavoratori per la finalità suindicata. Al
contrario, risulta che, a fronte del verificarsi di casi di
allontanamento dal luogo di lavoro o di ritardo nel prendere
servizio, l'Istituto sia stato in condizione di contestare addebiti
disciplinari nei confronti di due dipendenti (senza precisarne
l'esito), provvedendo a segnalare i casi all'autorità giudiziaria.
Il
Garante rileva che “Il titolare del
trattamento, infatti, allo scopo di verificare il puntuale rispetto
dell'orario di lavoro ben può disporre di altre (più "ordinarie")
misure, meno invasive della sfera personale nonché della libertà
individuale del lavoratore, che non ne coinvolgano la dimensione
corporale. Aspetti, questi, costitutivi della dignità personale, a
presidio della quale sono dettate le discipline di protezione dei
dati personali, come emerge dall'art. 2 del Codice (cfr. Provv. del
31 gennaio 2013 n. 38, doc. web n. 2304669).
I sistemi basati sull'utilizzo di tecnologie biometriche, infatti,
possono operare solo con l'attiva collaborazione personale dei
lavoratori interessati in assenza di puntuali disposizioni che la
impongano (v. anche Gruppo art. 29, WP193, Parere 3/2012, cit., p.
12, secondo cui "il datore di lavoro è sempre tenuto a cercare
i mezzi meno invasivi scegliendo, se possibile, un procedimento non
biometrico" (cfr.)”.
Con riguardo al personale docente, anche nella giurisprudenza di legittimità, non essendo state rinvenute, quanto alle modalità di rilevazione delle presenze, puntuali previsioni né di fonte legale né contrattuale (v. in tal senso Cass. civ., Sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11025), si è ritenuto che la verifica della presenza in servizio debba essere effettuata attraverso strumenti diversi (quali, la compilazione dell'apposito foglio firme ovvero del registro di classe).
Ma sarebbe possibile ricorrere all'utilizzo di un
simile sistema invasivo per il “ controllo degli accessi
in aree del medesimo nelle quali sia custodita documentazione
riservata od attrezzature di particolare valore (circostanza rispetto
alla quale, in base alla documentazione in atti, non sono stati
peraltro forniti concreti elementi di valutazione, né indicate le
porzioni di edificio eventualmente interessate da tale specifica
esigenza)”.
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