Propone i protocolli
di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni
scolastiche e formative da parte dei nuclei di valutazione esterna,
cura la selezione, la formazione e l’inserimento in un apposito
elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna. Cura
altresì la formazione degli ispettori che partecipano ai citati
nuclei...
Ed
ancora, che il contingente ispettivo concorre a realizzare gli
obiettivi dell’Snv partecipando ai nuclei di valutazione . Il
numero di dirigenti che ne fanno parte è individuato, tenuto conto
delle altre funzioni assolte da tale categoria di personale, con
decreto del Ministro nell’ambito della dotazione organica dei
dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed è
ripartito tra amministrazione centrale e periferica.
Contingente
ispettivo, nucleo di valutazione, valutazione esterna, formazione e
selezione del nucleo ispettivo, sono termini e concetti che esulano
dalle competenze del regolamento citato e certamente non delegate o
richiamate dalla legge di cui sopra, che si ricorda è fonte primaria
di diritto.
D'altronde
già il Consiglio di Stato con il parere del 20 dicembre 2012
affermava che l’espressione “contingente ispettivo”,
adoperata non solo nell’articolo 1, ma nell’intero schema del
regolamento, differisce da quella legislativa (“corpo ispettivo”).
Occorre spiegare le ragioni di questa scelta, la quale non appare
meramente lessicale, dal momento che la locuzione “contingente”,
in luogo della parola “corpo”, potrebbe attenuare il carattere
autonomo e indipendente della struttura, come evidenziato, del resto,
dalla formula legislativa. La “definizione” della struttura
ispettiva contenuta nel regolamento, poi, pone l’accento sulla
funzione consistente nella “attività di valutazione nei nuclei di
cui all’articolo 6 del presente decreto”. In tal modo viene
utilizzata una espressione differente da quella prevista dalla fonte
legislativa, la quale fa riferimento al compito, attribuito al corpo
ispettivo, di valutare – direttamente, e non attraverso i “nuclei”
- le scuole e i dirigenti scolastici. Anche questa opzione del
regolamento dovrà essere attentamente ponderata
dall’amministrazione, la quale ne darà conto nella stesura finale
della relazione illustrativa.
Ma io aggiungo
altro.
Il
corpo ispettivo del dlgs 150/2009 a cui fa riferimento il
decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225 come convertito il legge, prevede che l'Ispettorato
vigila e svolge verifiche sulla conformità dell’azione
amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento,
sull’efficacia della sua attività con particolare riferimento alle
riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto
conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri
disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia
di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica
dei carichi di lavoro.
I Dirigenti tecnici che formeranno il corpo ispettivo sono selezionati, tramite specifico concorso, tra il seguente personale: dirigente scolastico o docente, con un’anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno nove anni .L'atto di indirizzo del MIUR Registrato alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010, Reg. 14, Foglio 273 ricorda che gli ispettori svolgono, altresì, attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche nei settori della valutazione degli alunni e della autovalutazione di istituto. Vigilano sugli esami conclusivi dei cicli scolatici. Nell’ambito delle direttive del Ministro in materia di azione amministrativa, per il perseguimento degli obiettivi connessi allo svolgimento della funzione tecnica e per l’attuazione dei Piani di Lavoro elaborati dalle Segreterie tecniche centrale e regionali, i dirigenti tecnici hanno accesso alle scuole statali e non statali, a tutti i dati relativi alla valutazione delle istituzioni scolastiche raccolti dal Sistema Nazionale di Valutazione, nonché alle informazioni raccolte dal sistema informativo del Ministero. I dirigenti tecnici, oltre a svolgere gli accertamenti disposti dagli organi dell’Amministrazione attiva, attendono anche a verifiche relative all’assiduità della frequenza, alla continuità e qualità delle prestazioni del personale dirigenziale scolastico, nonché di quello docente e non docente. I risultati degli accertamenti ispettivi sono contenuti in apposite relazioni, presentate alle competenti autorità scolastiche che sono tenute ad informare i dirigenti tecnici degli eventuali provvedimenti adottati. I dirigenti tecnici, singolarmente o nell'ambito di gruppi di studio o commissioni di lavoro, appositamente istituiti, svolgono attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, per i Capi dipartimento, per i Direttori generali e presiedono i Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali e così via discorrendo.Da ciò si evince che con l'InValsi emerge solo un rapporto di collaborazione e che gli Ispettori se devono rispondere a qualcuno questo qualcuno si chiama MIUR, la loro formazione deve essere curata dal MIUR e devono eventualmente essere loro e solo loro a svolgere l'attività di ispezione nelle scuole e non il nucleo di valutazione come previsto dal SNV che è illegittimo poiché quell'atto difetta semplicemente per eccesso di potere innovando totalmente la materia rispetto all'atto di indirizzo che norma le funzioni dell'ispettorato da un lato e quelle della valutazione delle scuole dall'altro, senza poi dimenticare un piccolo ma determinante aspetto, nessuna valutazione, ispezione o controllo di tal genere potrà mai avvenire nella scuola in modo legittimo se non sarà prima contrattualizzata, perché gli effetti diretti ed indiretti che tali processi avranno nel comparto della scuola condizioneranno direttamente la gestione del rapporto di lavoro e l'esplicazione effettiva della mansione del dipendente.
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