La celebrazione del fascismo della passeggiata di Ronchi di D'Annunzio e l'occupazione di Fiume

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Mio caro compagno, Il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio d'Italia ci assista. Mi levo dal letto febbricitante. Ma non è possibile differire. Ancora una volta lo spirito domerà la carne miserabile. Riassumete l'articolo !! che pubblicherà la Gazzetta del Popolo e date intera la fine . E sostenete la causa vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio Non sarà stato forse un fascista dichiarato, D'Annunzio, certo è che non fu mai antifascista, era lui che aspirava a diventare il duce d'Italia e la prima cosa che fece, all'atto della partenza da Ronchi per andare ad occupare Fiume, fu quella di scrivere a Mussolini, per ottenere il suo sostegno. Perchè D'Annunzio ne aveva bisogno. Il fascismo fu grato a D'Annunzio, per il suo operato,  tanto che si adoperò anche per il restauro e la sistemazione della casa dove nacque D'Annunzio e morì la madre. E alla notizia della morte, avvenuta il 1 marzo del 193

Il nuovo congedo per il padre lavoratore non si applica nella PA?




E' Stata pubblicata sul sito della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena la notizia che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP n. 8629 del 20 febbraio 2013, ha fornito un parere al Comune di Reggio Emilia in merito al congedo obbligatorio ed al congedo facoltativo del padre lavoratore, oltre che del voucher alla madre lavoratrice, previsti dalla Riforma del Mercato del Lavoro (art. 4, comma 24, Legge n. 92/2012). In tale parere ha affermato che "....la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della citata Legge n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto."


Il comma ora richiamato prevede anche che sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Ed i Sindacati maggiormente rappresentativi , visto il potere che a loro viene riconosciuto dalla legge, perché tacciono?
E' in corso l'ennesima discriminazione che viola anche la risoluzione del giugno 2000 del Consiglio e dei ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale. In Tale risoluzione si ricorda che il Trattato di Amsterdam stabilisce che la Comunità ha il compito di promuovere la parità tra uomini e donne, offrendo a tal fine nuove possibilità di azione comunitaria, segnatamente agli articoli 2, 3, 137 e 141 del trattato che istituisce la Comunità europea. Ma anche che il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne implica la necessità di compensare lo svantaggio delle donne per quanto riguarda le condizioni di accesso e di partecipazione al mercato del lavoro e lo svantaggio degli uomini per quanto riguarda le condizione di partecipazione alla vita familiare, derivanti da pratiche sociali che ancora presuppongono il lavoro non retribuito derivante dalla cura della famiglia come responsabilità principale delle donne e il lavoro retribuito derivante da un'attività economica come responsabilità principale degli uomini.
Ora non è che quel congedo, come riconosciuto dalle legge 92/2012, sia da considerare come una grande conquista, perchè molto limitato nella sua struttura, però è pur sempre un diritto che, ad oggi, per i dipendenti della PA rischia di non trovare affermazione. Dalla lettura della norma si evince che il padre lavoratore dipendente (qualunque sia la tipologia contrattuale di riferimento) ha “l’obbligo” di astenersi dal lavoro per un giorno (in soluzione unica e non ad ore) entro i primi cinque mesi dalla nascita del bambino. Sempre nello stesso periodo, il genitore può astenersi dal lavoro per altri due giorni (anche questi in soluzione unica secondo l’indirizzo contenuto nel DM 22 dicembre 2012), anche continuativi, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante, con un’indennità a carico dell’INPS. Ma a quanto pare sembra che verrà negato anche alla madre lavoratrice della PA, al termine del periodo di congedo per maternità, per gli undici mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale previsto la corresponsione di voucher da richiedere al datore di lavoro per l’acquisto di servizi di “baby-sitting” o, in alternativa, per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.



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