Il Niente Sovrano e la Trincea della Bellezza
La Cassazione a Sezioni Unite conferma quello che era più che evidente a livello giuridico. Con la nascita della Regione FVG si è sancita su Trieste la sovranità italiana, e non più la semplice amministrazione italiana, ponendosi, dunque, fine ad ogni speranza di costituzione del mai nato TLT, ovvero, Territorio Libero di Trieste come previsto dal Trattato di Pace del 1947. Quanto scritto dalla Cassazione con la sentenza 8600 del 2022, l'avevo in un certo senso anticipato in uno scritto del 2016. Dal punto di vista giuridico la partita è chiusa. Definitivamente. Quella politica, invece, continuerà a rimanere sempre aperta. Il TLT era un libro dei sogni, che avrebbe potuto trasformare Trieste, per tanti, in una sorta di Montecarlo del confine orientale. Trieste ha conosciuto alti e bassi, soprattutto dopo la fine della seconda guerra mondiale è andata avanti prevalentemente con i contributi dell'assistenzialismo italiano. Solo in questi ultimi anni la città ha cercato un proprio status di indipendenza dall'assistenzialismo, a partire dal suo porto che ha riscoperto la vocazione "asburgica". Il Territorio Libero di Trieste ha conosciuto la sua fine, dal punto di vista giuridico, con la legge costituzionale del 31 gennaio 1963. La Cassazione scrive chiaramente che con "l' emanazione, da parte dello Stato italiano, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che, nel costituire il Friuli-Venezia Giulia in Regione autonoma, “entro l’unità della Repubblica italiana, una e indivisibile” (art. 1), ha stabilito che nel territorio regionale fosse ricompreso anche il comune di Trieste, eligendo la città a capoluogo della Regione stessa (art. 2; poi modificato con la legge costituzionale n. 1 del 2016, che ha previsto la provincia di Trieste). Del resto, l’esistenza (quantomeno) al momento della entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1963 della sovranità dello Stato italiano sul territorio di Trieste è stata chiaramente affermata con la sentenza n. 53 del 1964 della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto non necessario puntualizzare se, in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, fosse cessata l’anzidetta sovranità per poi essere “ripristinata in conseguenza del Memorandum d’intesa” sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954 ovvero (tesi ritenuta preferibile dalla stessa Corte costituzionale) detta sovranità non fosse mai cessata, non dubitando il Giudice delle leggi della sua esistenza ed effettività secondo l’assetto conformato dalla legge costituzionale n. 1 del 1963. Né, peraltro, dell’esistenza della piena sovranità dello Stato italiano sul territorio triestino ha dubitato questa Corte, con la sentenza della Terza Sezione penale n. 15666 dell’8 aprile 2014, condividendo la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia del 28 ottobre 2013, n. 148, là dove, rigettando un’eccezione di difetto della giurisdizione italiana, ha affermato che il «“cosiddetto territorio libero di Trieste giuridicamente non è mai esistito e non esiste”, atteso che la sua astratta previsione ad opera del Trattato di pace di Parigi del 1947, mai attuata, è stata espressamente e legittimamente abrogata da altri Trattati internazionali, in particolare dal Memorandum di Londra del 1954, dal Trattato di Helsinki del 1975 e dal Trattato di Osimo sempre del 1975, con disposizioni confermate da numerosi altri accordi internazionali»".
mb
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