Cosa è rimasto del primo maggio nazionale a Monfalcone?

Immagine
Si parlava di Gorizia, della storia del suo confine, anche se si era a Monfalcone, che non ha avuto alcun muro nel corso della sua storia, ma solo un confine con Duino, quando si dovevano scegliere le sorti del territorio con la questione del TLT osteggiata tanto dall'Unione Sovietica, quanto dagli americani. Altri tempi, altre storie, nella storia. Ma come è risaputo la scelta di Monfalcone per il primo maggio 2024 è stata logistica ed un ripiego rispetto alla scelta principale di Gorizia in vista della capitale europea della cultura 2025. Una piazza della Repubblica gremita di militanti sindacali, tanti provenienti dal vicino Veneto e anche dal resto d'Italia, tante bandiere, ci si aspettava forse una partecipazione più importante della rappresentanza dei lavoratori immigrati della Fincantieri. Scesero in piazza in 6 mila per rivendicare il diritto a pregare. Il diritto sul lavoro e le questioni del lavoro non sono sicuramente meno importanti, anzi, tutto parte da lì. E gli i

Concorso scuola: Violata l'autonomia delle Regioni




Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Trentino avevano deliberato la chiusura delle scuole nel periodo di Carnevale nel pieno rispetto delle proprie prerogative legislative e competenze funzionali.
Infatti, l’articolo 138 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, delega alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico.
Ma cosa è accaduto?
Che il MIUR con un semplice avviso ha comunicato che le prove scritte del concorso a posti e cattedre per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado si svolgeranno proprio durante il periodo di Carnevale.

Probabilmente il MIUR non ha consultato le Regioni prima di definire il detto calendario delle prove, cosa che era auspicabile, vista la competenza regionale in materia di determinazione del calendario scolastico.
L'avviso, correlato al decreto dirigenziale, rischia di essere incostituzionale, perché viola il precetto ora richiamato e rischia di incorrere anche in eccesso di potere.
Le Regioni ricorreranno alla giustizia amministrativa chiedendo la sospensiva dell'avviso del MIUR, ed eccependo l'incostituzionalità della norma?
Leggendo la norma di cui si discorre emergono altre considerazioni.
Il decreto del Direttore Generale n. 82 del 24 settembre 2012 (- Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado ), afferma che la vigilanza durante le prove di cui agli articoli 7 e 9 è affidata dall’Ufficio scolastico regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, collocati anche in regioni diverse e aggregate ai sensi del comma 1, si istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo l’articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, le prove di cui agli articoli 7 e 9 si svolgono alla presenza del comitato di vigilanza.

L'articolo 9, come richiamato, prevede che “quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.


Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione afferma che (Art. 435 - Norma comune sulle procedure concorsuali) “al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative”.

Di norma, in caso di chiusura totale dell’intera scuola tutto il personale, docente ed Ata, non ha obblighi di servizio .

Ma perché non conferire una interpretazione estensiva all'articolo 9 comma 7 del DPR n° 487? D'altronde si parla di impiegati dell'amministrazione e per tali si possono intendere gli impiegati dell'amministrazione statale?
L'articolo 435 del Testo Unico della Scuola, non afferma mai il concetto si deve, ma del si può, e pertanto il personale scolastico non deve necessariamente essere precettato per effettuare la vigilanza durante il periodo del concorso.
Perché non chiamare il personale delle altre amministrazioni statali che sono in regolare servizio in quei giorni con il pagamento delle relative indennità che andrebbero in ogni caso riconosciute al personale scolastico in caso di precettazione?


Commenti

Post popolari in questo blog

Una storia per bambini della scuola primaria nella giornata Mondiale della Gentilezza

Come calcolare capienza di una piazza durante manifestazione?

Bruxelles e le vetrine hot