Costituzione 2014
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Modifiche
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Articolo (102) Primo comma
La
Camera dei rappresentanti è composta da non meno di
quattrocentocinquanta membri eletti per scrutinio pubblico segreto
diretto.
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Articolo (102) Primo comma
La
Camera dei rappresentanti è composta da non meno di
quattrocentocinquanta membri eletti per scrutinio pubblico segreto
diretto. Almeno un quarto dei posti sarà assegnato alle donne.
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Articolo (102) Terzo paragrafo
Le
altre richieste di candidatura, il sistema elettorale e la divisione
dei collegi elettorali devono essere definiti dalla legge in modo da
rispettare l'equa rappresentanza della popolazione e dei governatorati e
un'equa rappresentanza degli elettori. Possono
essere adottate le elezioni basate sul sistema di voto plurimo o sulla
lista proporzionale, o una combinazione di entrambi in qualsiasi
rapporto.
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Articolo (102) Terzo paragrafo
Altri
requisiti di candidatura, il sistema elettorale e la divisione dei
collegi elettorali saranno definiti dalla legge in un modo che osservi
l'equa rappresentanza della popolazione e dei governatorati. Possono
essere adottate le elezioni basate sul sistema di voto plurimo o sulla
lista proporzionale, o una combinazione di entrambi in qualsiasi
rapporto.
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Articolo (244 bis) Addendum
Le disposizioni del primo paragrafo dell'articolo 102 si applicano a partire dal prossimo capitolo legislativo.
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Articolo (140) Primo paragrafo
Il
presidente è eletto per un periodo di sei anni civili, a partire dal
giorno successivo alla fine del mandato del suo predecessore. Il presidente può essere rieletto solo una volta.
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Articolo (140) Primo paragrafo
Il presidente è eletto per un periodo di sei anni civili, a partire dal giorno successivo alla fine del mandato del suo predecessore. Il presidente potrebbe non ricoprire più di due mandati consecutivi.
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L'attuale
mandato presidenziale, come da modifiche proposte, termina sei anni
dopo l'annuncio dei risultati delle elezioni presidenziali del 2018.
L'attuale presidente ha il diritto di essere rieletto una volta.
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Articolo (151 bis) Addendum
Il
Presidente della Repubblica può nominare un vice presidente o più,
determinare le loro competenze e delegarli in alcune delle sue funzioni,
sollevarli dai loro incarichi e accettare le loro dimissioni. I
vicepresidenti della Repubblica prestano giuramento prima di assumere
l'incarico previsto dall'articolo 144 della Costituzione davanti al
Presidente della Repubblica. Le
disposizioni della Costituzione si applicano ai Vicepresidenti della
Repubblica negli articoli 141, 144, 145, 148 e 173. Il presidente può
anche licenziare o accettare le dimissioni del vicepresidente.
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Articolo (160) Primo comma
Nel
caso in cui al Presidente della Repubblica venga temporaneamente
impedito di assumere i suoi poteri, il Primo Ministro agirà al suo
posto.
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Articolo (160) Primo comma
Nel
caso in cui al Presidente della Repubblica venga temporaneamente
impedito di assumere i suoi poteri, tali poteri saranno conferiti al suo
vice presidente o dal primo ministro quando non ci sarà vice presidente
o quando il vicepresidente non potrà sostituire il presidente.
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Articolo (160) Ultimo paragrafo
Il
Presidente ad interim non può candidarsi alla presidenza o richiedere
alcuna modifica alla Costituzione o sciogliere la Camera dei
Rappresentanti o licenziare il Governo.
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Articolo (160) Ultimo paragrafo
Il
presidente ad interim o chiunque assuma temporaneamente la presidenza
non può richiedere alcun emendamento alla Costituzione, sciogliere la
Camera dei rappresentanti, licenziare il governo o candidarsi alla
presidenza.
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Articolo (185)
Ciascun
organo o organizzazione giudiziaria deve gestire i propri affari e
disporre di un bilancio indipendente, i cui componenti devono essere
esaminati integralmente dalla Camera dei rappresentanti. Alla sua approvazione, questo bilancio sarà incluso nel bilancio dello Stato in una linea di bilancio. Ogni organo giudiziario o organizzazione deve essere consultato in merito agli atti che regolano i suoi affari.
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Articolo (185)
Ogni
organo giudiziario o organizzazione deve gestire i propri affari, deve
essere consultato in merito ai progetti di legge che regolano i suoi
affari; ognuno di essi avrà un budget indipendente. Il
Presidente della Repubblica designa i capi degli organi giudiziari o
delle organizzazioni, tra i sette più anziani di ciascun capo, per un
periodo di quattro anni, o fino alla loro età di pensionamento, se
precedente, e per una volta in tutto il loro mandato, come regolato
dalla legge.
Un
consiglio supremo per gli organi giudiziari o le organizzazioni guidati
dal Presidente della Repubblica terrà i loro affari comuni. I
membri del consiglio includevano il capo della Corte suprema
costituzionale, i capi degli organi giudiziari o delle organizzazioni,
il capo della Corte d'appello del Cairo e il Procuratore generale.
Il
consiglio ha un segretario che è nominato dal presidente della
Repubblica per un periodo di tempo specificato dalla legge e
alternativamente tra i membri del consiglio.
In
assenza del Presidente della Repubblica, sarà sostituito
temporaneamente da chi autorizza tra i capi degli organismi o delle
organizzazioni.
Il
consiglio è competente a prendere in considerazione le condizioni per
nominare, promuovere e disciplinare i membri di organismi o
organizzazioni. Il parere del consiglio sarà preso sui progetti di legge che regolano gli affari di questi organismi e organizzazioni. Le decisioni sono prese con l'approvazione della maggioranza dei suoi membri.
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Articolo 189, secondo comma
Il procuratore generale sarà responsabile della pubblica accusa. Egli
sarà scelto dal Consiglio supremo della magistratura tra quelli
classificati come vice presidenti della Corte di cassazione, o da quelli
classificati come presidenti delle corti d'appello o dagli assistenti
di
il procuratore generale. Egli
sarà nominato in virtù di un decreto presidenziale per quattro anni o
per gli anni restanti fino al raggiungimento dell'età di pensionamento,
quale sia il precedente, e tale nomina sarà una sola volta durante il
suo mandato.
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Articolo 189, secondo comma
Il procuratore generale sarà responsabile della pubblica accusa. Sarà
scelto dal Presidente della Repubblica su tre nominati del Consiglio
giudiziario supremo, i vice capi della Corte di cassazione e i capi
delle corti d'appello e degli assistenti legali per un periodo di
quattro anni o fino al raggiungimento del pensionamento. età, a seconda
di quale è il precedente.
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Articolo (190)
Il
Consiglio di Stato è un organo giudiziario autonomo e avrà la
giurisdizione esclusiva per la composizione delle controversie e delle
controversie amministrative relative all'esecuzione di tutte le sue
decisioni. Ha
giurisdizione su cause disciplinari e ricorsi e sulla competenza
esclusiva a fornire consulenza in merito a questioni legali agli organi
amministrativi determinati dalla legge. Esamina
inoltre e redige progetti di legge e decreti di carattere legislativo e
rivede i progetti di contratti a cui lo Stato o qualsiasi altra
autorità pubblica è parte. La legge determinerà le sue altre giurisdizioni.
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Articolo (190)
Il
Consiglio di Stato è un organo giudiziario autonomo e avrà la
giurisdizione esclusiva per risolvere le controversie e le controversie
amministrative relative all'esecuzione di tutte le sue decisioni, nonché
l'aggiudicazione di cause disciplinari e di ricorsi e decisioni dei
consigli di disciplina. È
quello che si occupa di dare opinioni per le questioni legali degli
organi determinati dalla legge, rivedendo i progetti di legge, le
decisioni che hanno un carattere legislativo, i progetti di contratto
che la legge determina loro e i loro valori, e quali lo stato o una
delle autorità pubbliche è una delle loro parti.
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Articolo (193) Terzo paragrafo
L'assemblea generale della Corte elegge il suo presidente tra i tre vicepresidenti più anziani della Corte. Sceglierà
inoltre i vice-presidenti e i membri dei suoi commissari, e la nomina
sarà effettuata in virtù di un decreto del Presidente della Repubblica. Quanto sopra sarà regolato dalla legge.
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Articolo (193) Terzo paragrafo
Il Presidente della Repubblica sceglierà il capo della Corte costituzionale tra i cinque più vecchi vicedirettori della Corte. Il
presidente della Repubblica nomina altresì il vice capo della Corte tra
due candidati, uno dei quali deve essere nominato dall'assemblea
generale della Corte, mentre il capo del tribunale nomina l'altro. Il
capo del consiglio dei commissari e i suoi membri sono nominati con una
decisione del presidente della repubblica sulla base della nomina del
capo della Corte, e dopo aver consultato l'assemblea generale del
tribunale, il tutto come prescritto dalla legge.
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Articolo (200) Primo paragrafo
Le
Forze Armate appartengono al Popolo, e il loro compito è quello di
proteggere il paese e preservare la sua sicurezza e l'integrità dei suoi
territori. Solo lo Stato ha il diritto di stabilire le forze armate. Nessun
individuo, organizzazione, entità o gruppo sarà autorizzato a creare
squadroni, gruppi o organizzazioni militari o quasi militari.
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Articolo (200) Primo paragrafo
Le
Forze Armate appartengono al Popolo, e il loro dovere è proteggere il
Paese, preservare la sua sicurezza e l'integrità dei suoi territori e
mantenere la Costituzione, la democrazia, il fondamento dello stato
civile, così come i vantaggi, i diritti e le libertà della gente. Solo lo Stato ha il diritto di stabilire le forze armate. Nessun
individuo, organizzazione, entità o gruppo sarà autorizzato a creare
squadroni, gruppi o organizzazioni militari o quasi militari.
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Articolo (204) Secondo comma
Nessun
civile deve essere processato dinanzi al Tribunale Militare, eccetto
per i crimini che costituiscono un attacco diretto contro strutture
militari o campi delle Forze Armate, o loro equivalenti, contro zone
militari o zone di confine determinate come zone militari, contro
l'equipaggiamento delle Forze Armate, veicoli, armi, munizioni,
documenti, segreti militari o fondi pubblici, o contro fabbriche
militari; crimini relativi al servizio militare; o
crimini che costituiscono un attacco diretto contro gli ufficiali o il
personale delle Forze Armate in ragione dell'esercizio delle loro
funzioni.
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Articolo (204) Secondo comma
Nessun
civile deve essere processato dinanzi al tribunale militare, tranne che
per crimini che costituiscono un assalto contro strutture militari o
campi delle forze armate, o loro equivalenti, o strutture protette dalle
forze armate, contro zone militari o zone di confine determinate come
militari zone, contro equipaggiamenti, veicoli, armi, munizioni,
documenti, segreti militari o fondi pubblici, o contro fabbriche
militari; crimini relativi al servizio militare; o
crimini che costituiscono un attacco diretto contro gli ufficiali o il
personale delle Forze Armate in ragione dell'esercizio delle loro
funzioni.
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Articolo (234)
Il Ministro della Difesa sarà nominato su approvazione del Consiglio Supremo delle Forze Armate. Le
disposizioni del presente articolo rimarranno in vigore per due interi
mandati presidenziali a partire dalla data di entrata in vigore della
presente Costituzione.
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Articolo (234)
Il Ministro della Difesa sarà nominato su approvazione del Consiglio Supremo delle Forze Armate.
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Articolo (243)
Lo
Stato si adopera affinché i lavoratori e gli agricoltori siano
adeguatamente rappresentati nella prima Camera dei rappresentanti da
eleggere dopo l'approvazione di questa Costituzione, come stabilito
dalla legge.
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Articolo (243)
Lo Stato si adopera affinché i lavoratori e gli agricoltori siano adeguatamente rappresentati, come stabilito dalla legge.
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Articolo (244)
Lo
Stato si adopera affinché giovani, cristiani, persone con disabilità ed
egiziani che vivono all'estero siano adeguatamente rappresentati nella
prima Camera dei rappresentanti da eleggere dopo l'approvazione di
questa Costituzione, come stabilito dalla legge.
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Articolo (244)
Lo
Stato si adopera affinché giovani, cristiani, persone con disabilità ed
egiziani che vivono all'estero siano adeguatamente rappresentati nella
Camera dei Rappresentanti, come stabilito dalla legge.
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Articolo (248) Addendum
Il
Senato si preoccupa di studiare e proporre quello che vede come uno
strumento per consolidare la democrazia, sostenere l'unità nazionale, la
pace sociale, i valori fondamentali della società, i valori supremi, i
diritti, le libertà e i doveri pubblici, e approfondire ed espandere il
sistema democratico.
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Articolo (249) Addendum
Il parere del Senato sarà preso come segue:
- Proposte per la modifica di uno o più articoli della Costituzione.
- Progetti riguardanti il piano generale per lo sviluppo sociale ed economico
- Trattati di riconciliazione e alleanza e tutti i trattati relativi ai diritti di sovranità.
- Progetti di legge che integrano la Costituzione e altri riferiti al Senato dal Presidente della Repubblica.
-
Ciò che il Presidente della Repubblica fa riferimento al Senato in
merito alla politica generale dello Stato o alla sua politica in materia
di affari arabi o esteri.
Il
Consiglio esprime il suo parere su tali questioni al presidente della
Repubblica e al presidente del Consiglio dei rappresentanti.
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Articolo (250) Addendum
Il Senato sarà composto da un numero di membri determinato dalla legge, non inferiore a 180 membri. Due terzi dei membri del Consiglio sono eletti a suffragio universale segreto diretto. Il Presidente della Repubblica nominerà il terzo rimanente e le elezioni si terranno in conformità con la legge.
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Articolo (251) Addendum
Un candidato all'adesione al Senato o alla persona che lo nomina deve essere un egiziano con diritti civili e politici. Deve avere almeno un diploma universitario o equivalente, e la sua età deve essere inferiore ai trentacinque anni. La
legge specifica le condizioni di candidatura, il sistema elettorale e
la divisione dei collegi elettorali per tenere conto della
rappresentanza equa della popolazione e dei governatorati. La nomina può avvenire tramite elezione di un singolo membro o elezione di più membri, o entrambi insieme.
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Articolo (252) Addendum
L'appartenenza al Senato e alla Camera dei Rappresentanti non deve essere combinata.
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Articolo (253) Addendum
Il Primo Ministro, i suoi deputati, i ministri e gli altri membri del governo non sono responsabili nei confronti del Senato.
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Articolo (254) Addendum
Le
disposizioni della Costituzione si applicano al Senato negli articoli
103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 1, 2, 132, 133, 136 e 137, in una maniera non in
contrasto con le disposizioni di questa sezione, a condizione che le
specializzazioni in detti articoli siano esercitate dal Senato e dal suo
Presidente.
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I titoli dei capitoli 1 e 2 della parte VI della Costituzione sono cancellati.
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