C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

Se la tutela del decoro diventa questione di sicurezza urbana e rischia di criminalizzare il disagio sociale. Breve analisi del testo normativo


E' in fase di conversione in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,  recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Un testo che ha introdotto il famigerato " DASPO Urbano" un testo che tende a ricondurre il concetto di decoro, che non è tipizzato e di cui non esiste una mera definizione giuridica e sostanziale omogenea e consolidata, sotto la voce di sicurezza urbana nel momento in cui si afferma che  " ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città". Dunque il decoro della città diviene una questione legalitaria di sicurezza urbana, ergo di ordine pubblico. Ma contro chi si scaglierà questo dettato normativo? Mi soffermerò ora su alcuni elementi di questo decreto in fase di conversione. L'articolo 9 afferma che "Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto". 
Ma gli ambiti di riferimento e di operatività possono ben essere estesi, dai singoli Comuni e discrezionalmente tramite specifici regolamenti: "con  i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2". Quale la volontà del legislatore? Questa emerge chiaramente all'interno delle note di accompagnamento. Dove per prima cosa si sottolinea che  
" con il termine di « infrastrutture fisse e mobili » si intende il complesso di opere secondarie e complementari della struttura di base, necessarie affinché quest’ultima possa funzionare (ad esempio, del servizio metropolitano è considerata infrastruttura non solo la rete dei binari, ma anche i vagoni dei convogli, mentre la stazione e le vie di accesso rientrano nel concetto di pertinenza). Ancorché non risultino espressamente menzionati, possono altresì ricondursi alla violazione in argomento anche comportamenti diversi e ulteriori, che comunque comportino la turbativa della libera fruizione di spazi pubblici, come, per esempio, l’esercizio della prostituzione con modalità ostentate ovvero l’esercizio dell’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti. I suddetti comportamenti, pur non integrando necessariamente violazioni di legge, compromettono la fruibilità di particolari luoghi, rendendone difficoltoso il libero utilizzo e la normale e sicura fruizione degli spazi pubblici, con profili di rischio anche per la sicurezza relativamente ad alcuni ambiti a vario titolo legati ad una rilevante mobilità. "
Dunque la volontà del legislatore è chiara, e lo scopo della norma pure. Tutto ciò che rientra nel complesso ed articolato panorama del disagio sociale, che si è ben allargato negli ultimi anni anche a causa della perdurante "crisi" economica, rischia di essere criminalizzato, lì dove questo si manifesta, o meglio se si manifesta in luoghi sensibili, che vengono ritenuti come i bigliettini da visita delle città. E la tolleranza è zero, con sanzioni amministrative rilevanti.  Ma non solo.

Infatti, nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto. 3. La durata del divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. E' da sottolineare anche che  in sede di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all’articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati. 
Ora, molti diranno che esiste già il foglio di via. Ma come emerge nelle note di accompagnamento si specifica il senso di questo provvedimento provvisorio e comunque importante di allontanamento:
"In relazione ai possibili dubbi circa la sovrapposizione della misura in argomento con quella del foglio di via obbligatorio, che il questore può irrogare ai sensi dell’articolo 2 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, basti osservare che diversi sono la durata (qui non superiore a dodici mesi, nel foglio di via obbligatorio non superiore a tre anni), gli ambiti interdetti (qui una o più delle aree di cui all’articolo 9, nel foglio di via obbligatorio l’intero comune dal quale si è allontanati), i soggetti destinatari".
Marco Barone 

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