Cosa è rimasto del primo maggio nazionale a Monfalcone?

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Si parlava di Gorizia, della storia del suo confine, anche se si era a Monfalcone, che non ha avuto alcun muro nel corso della sua storia, ma solo un confine con Duino, quando si dovevano scegliere le sorti del territorio con la questione del TLT osteggiata tanto dall'Unione Sovietica, quanto dagli americani. Altri tempi, altre storie, nella storia. Ma come è risaputo la scelta di Monfalcone per il primo maggio 2024 è stata logistica ed un ripiego rispetto alla scelta principale di Gorizia in vista della capitale europea della cultura 2025. Una piazza della Repubblica gremita di militanti sindacali, tanti provenienti dal vicino Veneto e anche dal resto d'Italia, tante bandiere, ci si aspettava forse una partecipazione più importante della rappresentanza dei lavoratori immigrati della Fincantieri. Scesero in piazza in 6 mila per rivendicare il diritto a pregare. Il diritto sul lavoro e le questioni del lavoro non sono sicuramente meno importanti, anzi, tutto parte da lì. E gli i

Le linee guida per il dimensionamento scolastico in FVG si applicano anche alle scuole slovene



La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il 22 luglio sul bollettino regionale  il documento che intende definire le Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa in Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2016 – 2017, funzionali all’aggiornamento del Piano Regionale di dimensionamento della rete scolastica, approvato con delibera della Giunta regionale n. 2620 del 30/12/2014. Il piano seguirà questa tabella:

1. Entro l’anno scolastico 2017 - 2018 tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell’assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente. Pertanto, i Piani provinciali 2016 – 2017 dovranno indicare le tempistiche e le modalità che si intendono utilizzare per conseguire nell’anno scolastico 2017 – 2018 il suddetto risultato.
2. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti.
3. L’esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall’esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici).
4. L’esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un’alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.
5. Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche presenti in ogni provincia sono ammesse purché non comportino l’ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi della legge n. 111/2011.
6. L’unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. Si procede all’unificazione di istituti non omogenei qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti 1, 2 (ossia in presenza di istituti con un numero di alunni inferiore a quello previsto ai punti 1 e 2); in tal caso i medesimi assumeranno la denominazione di “Istituto di istruzione secondaria superiore” (IISS). Per istituti omogenei si intende istituti che sviluppano indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio similari o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe.

Per quanto riguarda le scuole con lingua  di insegnamento slovena si ricorda che la tutela della minoranza linguistica slovena trova fondamento in Trattati internazionali, quali il Memorandum d’intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 dai Governi Italiano ed ex Yugoslavo e il Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della ex Yugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975. In particolare nei suddetti documenti i governi italiano e jugoslavo avevano convenuto di conservare le scuole esistenti all’epoca e destinate ai gruppi etnici minoritari delle zone sotto la loro rispettiva amministrazione. La legge 19 luglio 1961 n. 1012 ha poi riconosciuto per la prima volta l’esistenza di scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena, istituite dagli Alleati alla fine del secondo conflitto mondiale ed ha disposto che all'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro. L’art. 11 della L. 38/2001 richiama la legge 19 luglio 1961 n. 1012 e precisa che per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.  Però, la Regione FVG, afferma che gli indirizzi del presente documento, con eccezione dei limiti numerici, trovano pertanto applicazione anche per le scuole con lingua d’insegnamento slovena.



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