Quella lenta riscoperta delle proprie origini ricordando i caduti austroungarici contro la damnatio memoriae del nazionalismo italiano

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Timidamente, negli anni, son sorti dei cippi, delle targhe, dei monumenti, defilati o meno, con i quali ricordare ciò che dall'avvento del Regno d'Italia in poi in buona parte del Friuli è stato sostanzialmente cancellato dalla memoria pubblica, ma non ovviamente da quella privata. Un territorio legato all'impero asburgico, che ricorda i propri caduti italiani che hanno lottato per la propria terra asburgica. Nei ricordi  memorie delle famiglie che si son tramandate nel tempo è difficile raccogliere testimonianze negative di quel periodo, sostanzialmente si viveva tutti assieme, ognuno con le proprie peculiarità e l'irredentismo italiano era solo una minoranza di un manipolo di esagitati. Poi, come ben sappiamo, con la guerra, le cose son cambiate in modo terrificante, per arrivare alla dannazione della memoria che ha voluto cancellare secoli e secoli di appartenenza asburgica. Lentamente, questi cippi, targhe, dal cimitero di Ronchi, al comune di Villesse, a Lucinico,

La norma “sblocca” Fincantieri è Costituzionale?Sussistono dubbi vista Sentenza firmata anche da Mattarella


Il Consiglio dei ministri del 3 luglio 2015, ha approvato, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico un decreto legge in materia di rifiuti e di continuità delle attività produttive in siti di interesse strategico nazionale. Il governo comunica che "Il primo articolo del provvedimento riallinea la normativa italiana in materia di rifiuti alla disciplina europea, intervenendo sull’articolo 183 del Codice Ambientale (decreto legislativo 152 del 2006), che contiene le definizioni generali in materia di rifiuti, adeguando alcune definizioni alla direttiva europea in materia e alla consolidata interpretazione della Corte di Cassazione, specificando il concetto di deposito temporaneo all’interno delle aree di produzione. In particolare:  per “produttore di rifiuti” si intendono anche i soggetti ai quali sia giuridicamente riferibile la loro produzione;  viene ridefinito il “deposito temporaneo” comprendendo in esso anche il deposito preliminare alla raccolta e specificando che deve intendersi riferito all’intera area in cui si svolge l’attività di produzione dei rifiuti(...)". Ora, una delle questioni che ha portato al sequestro giudiziario preventivo nei Cantieri Fincantieri di Monfalcone è stata quella del deposito. La Corte di Cassazione del 2015 affermava, in merito al caso di specie respingendo le motivazioni del Tribunale di Gorizia, che, “ invece, il deposito è frutto dell'intervento diretto di Fincantieri ed è eseguito in un'area distinta rispetto a quella ove i rifiuti sono prodotti verso la quale gli stessi sono conferiti appunto attraverso l'intervento di Fincantieri, che li preleva da bordo nave e li trasferisce sulla terraferma ove, peraltro, gli stessi sono oggetto di successiva lavorazione - principalmente si tratta della loro cernita in funzione delle varie tipologie di rifiuto presenti - a cura di una ulteriore ditta a ciò incaricata da Fincantieri. Siamo quindi di fronte ad una ipotesi riconducibile al concetto di stoccaggio, cioè al deposito preliminare ad una successiva attività di gestione, come tale rientrante nel più ampio genus delle operazioni di smaltimento o di recupero di cui al dlgs n. 152 del 2006 per le quale è necessaria la specifica autorizzazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 dicembre 2013, n. 48491). Ad escludere, infine, la riconducibilità della fattispecie a quella del deposito temporaneo sta la circostanza, già dianzi ricordata, che i rifiuti sono portati sulla terraferma senza una preventiva suddivisione, che come detto è oggetto di un'attività, successiva al loro trasbordo e rilascio sulla terraferma, compiuta da una ulteriore ditta appaltatrice di Fincantieri". Ora la norma di interpretazione autentica, in questione, che interviene a posteriori, ed a parer mio in modo anche innovativo, ed avente anche efficacia retroattiva perché i suoi effetti in sostanza annulleranno l'operato della Cassazione, come attuato dal Tribunale di Gorizia, è conforme alla nostra Costituzione?  L'attuale Presidente della Repubblica è stato il redattore della Sentenza n°103 del 2013 della Corte Costituzionale, ed ha affermato i seguenti principi: “ Questa Corte ha ripetutamente affermato che il divieto di retroattività della legge, previsto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sentenze n. 78 e n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006), e che «il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009)”. Ed ancora che: “ Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto). In particolare, questa Corte ha affermato che «per quanto attiene alle norme che pretendono di avere natura meramente interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione, ove queste non si limitino ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto e riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, potrà costituire un indice di manifesta irragionevolezza» (ex plurimis, sentenze n. 41 del 2011, n. 234 del 2007, n. 274 del 2006)”.
La norma prodotta dal Governo è innovativa? Visto che è lo stesso Governo che dice di aver ridefinito il concetto di deposito? Conferendo, a parer mio,  non tanto una nuova interpretazione, ma una nuova formulazione?  Ed il Presidente della Repubblica cosa farà? Vista anche la Sentenza come riportata, di cui è stato anche redattore?





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