La bellezza di una città...

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  La bellezza di una città non è data dalle sue statue, dai suoi fiori o piazze rinnovate, ma dalla convivenza civile. Convivere pacificamente, ognuno con le proprie identità, peculiarità, nello stesso contenitore, insieme. Nulla di più bello di questo può esserci in una città, il resto, è solo specchietto per le allodole. mb

La buona scuola e cattiva scuola e l'accesso ancora negato ai cittadini non comunitari

L'articolo 38 del dlgs 165/2001 nello specifico al comma 3 evidenzia che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Tali disposizioni si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione ( ASGI )ha recentemente pubblicato un post che è stato ignorato dalla maggior parte degli organi di stampa. Scrivono: “Da un anno, in forza delle modifiche disposte dalla legge 6 agosto 2013, n. 97(legge europea 2013), in attuazione delle norme dell’Unione europea, ed entrate in vigore dal 4 settembre 2013, la maggioranza dei cittadini non comunitari presenti sul territorio nazionale è ammessa, per legge, a partecipare ai concorsi pubblici per tutte le posizioni di lavoro che non comportino l’esercizio di pubbliche funzioni: si tratta dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dei titolari di permessi per protezione internazionale (status di rifugiato o di protezione sussidiaria), nonché dei loro familiari e dei familiari di cittadini comunitari.Tali categorie rappresentano oltre il 60 per cento degli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, alle quali devono aggiungersi i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (che in Italia oggi sono circa 1,5 milioni) che fin dal 1994 hanno diritto di accedere alle medesime posizioni del pubblico impiego. Ad un anno esatto di distanza dalla modifica legislativa del 2013,tuttavia, le pubbliche amministrazioni appaiono spesso in grave ritardo nell’adeguarsi a tale innovazione tanto che molti bandi di concorso di enti pubblici risultano ancora formulati in termini illegittimi o ambigui sul punto ASGI ha recentemente chiesto un intervento del Dipartimento della funzione pubblica”.Ricordano anche che “alcuni organi di stampa hanno diffuso la notizia che la Corte di Cassazione, con la sentenza 18523 del 2 settembre 2014, avrebbe escluso i cittadini non comunitari dall’accesso al pubblico impiego. La citata sentenza della Cassazione non incide in alcun modo su tale diritto della maggioranza dei cittadini non comunitari ad accedere alla gran parte del pubblico impiego e dei pubblici concorsi che è previsto ormai da un anno dalle norme legislative dello Stato”.

Ora se è vero che da un lato, vi è stata parte della Giurisprudenza che ha affermato principi altamente restrittivi, vedi il Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2592/2003 del 31-3-2004 reso in merito ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato; tale ricorso era stato proposto contro il provvedimento di esclusione di un cittadino extracomunitario dalle graduatorie d’istituto per il conferimento di incarichi di supplenza. Il ricorrente sosteneva la sua possibilità di accesso all’impiego pubblico proprio sulla base dell’art.2 del D.Lgs. 286/1998, ma il C.d.S., richiamando anche le sentenze di Tar Veneto, n. 782/ 2004 e Tar Toscana n. 28/ 2003, ha confermato la permanenza del requisito della cittadinanza per l’accesso al pubblico impiego, solo temperato per i cittadini comunitari e per gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Pertanto, si sostiene che in materia di rapporti con la pubblica amministrazione viene riconosciuta la parità di tutti gli aspiranti lavoratori non in termini assoluti e totali ma “nei limiti e nei modi previsti dalla legge” e ciò non comporterebbe incompatibilità con disposizioni costituzionali, perché non rientra tra i diritti fondamentali garantiti (v. Corte Cost. n. 120/1967 e n. 241/1974) quello di partecipare ad uno specifico concorso piuttosto che ad un altro". 
E' anche vero che il quadro normativo è mutato. Nonostante ciò, nella Scuola, si continua a bloccare l'accesso alla tipologia di lavoratori rientranti nella casistica citata. Chiara ed evidente violazione non solo dei principi comunitari ma anche della propria legislazione interna come recentemente recepita. Tante volte ci dicono, che visto che ce lo chiede l'Europa, si deve provvedere ad attuare misure restrittive e di austerità in tema di diritti e di economia, ma quando l'Europa chiede di rispettare precetti e principi d'integrazione e rispettosi dei diritti umani, e dei lavoratori, pur recepiti in fonte primarie di diritto interno, tutto tace. Sicuramente questo momento storico non è facile, ma nessuna situazione gravosa, nessuna austerità economica, potrà e dovrà legittimare simili restrizioni e discriminazioni. La Buona scuola, nelle sue linee guida, non affronta questo argomento, perché? Siamo per l'ennesima volta in presenza di una cattiva scuola, specialmente quando si parla di diritti e di integrazione.






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