La celebrazione del fascismo della passeggiata di Ronchi di D'Annunzio e l'occupazione di Fiume

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Mio caro compagno, Il dado è tratto. Parto ora. Domattina prenderò Fiume con le armi. Il Dio d'Italia ci assista. Mi levo dal letto febbricitante. Ma non è possibile differire. Ancora una volta lo spirito domerà la carne miserabile. Riassumete l'articolo !! che pubblicherà la Gazzetta del Popolo e date intera la fine . E sostenete la causa vigorosamente, durante il conflitto. Vi abbraccio Non sarà stato forse un fascista dichiarato, D'Annunzio, certo è che non fu mai antifascista, era lui che aspirava a diventare il duce d'Italia e la prima cosa che fece, all'atto della partenza da Ronchi per andare ad occupare Fiume, fu quella di scrivere a Mussolini, per ottenere il suo sostegno. Perchè D'Annunzio ne aveva bisogno. Il fascismo fu grato a D'Annunzio, per il suo operato,  tanto che si adoperò anche per il restauro e la sistemazione della casa dove nacque D'Annunzio e morì la madre. E alla notizia della morte, avvenuta il 1 marzo del 193

Trieste no TLT no Porto libero?



La questione dell'indipendentismo triestino è andata a sbattere, duramente, contro il muro della giustizia italiana. D'altronde come pensare che lo Stato italiano possa rinunciare a Trieste?
Una battaglia affrontata prevalentemente se non esclusivamente in via giudiziaria, per ora. Voglio con questo intervento effettuare una riflessione giuridica, una riflessione che potrebbe aprire degli scenari abbastanza rilevanti e le indicazioni giungono proprio dalla nota Sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia N. 00148/2013 REG.RIC che forse non è stata pienamente compresa.

Come prima cosa voglio rilevare che il Trattato di Osimo che abroga il Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre del 1954, come si evince dall'articolo 7 del Trattato di Osimo, sono atti particolari, specifici, che prevalgono rispetto alle previsioni meramente generali e generiche dell'Accordo Internazionale di Helsinki ma, ecco un primo ma, il Trattato di Osimo non abroga il Trattato di Pace del 1947 ed interviene esclusivamente nei rapporti bilaterali tra lo Stato Italiano e l'ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, dunque non può e non potrebbe modificare gli elementi normativi che riguardano gli altri Paesi stipulanti il Trattato di Pace e le condizioni essenziali che hanno determinato lo stesso e che non riguardano esclusivamente i rapporti tra Italia ed ex Jugoslavia.

Ciò sta a significare che il Territorio Libero di Trieste ed il Porto Libero di Trieste non sono stati messi in discussione dal Trattato di Osimo come ratificato dalla Legge 14 marzo 1977 n° 13, che è valido nei confronti dei paesi stipulanti sia il Trattato di Pace che il Memorandum poiché questo è stato, come sempre previsto dall'articolo 7 del Trattato di Osimo, comunicato formalmente rispettivamente al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, al Governo degli Stati Uniti d'America ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro un termine di trenta giorni a partire dall'entrata in vigore del presente Trattato. Si è applicato in tal senso il principio del silenzio assenso o acquisizione tacita della validità del trattato di Osimo poiché mai nulla è stato contestato. La validità delle disposizioni come previste dal Memorandum di Londra, in merito al TLT e Porto Libero di Trieste le si possono desumere dall'articolo 8 del Trattato di Osimo il quale così scrive: Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna Parte dichiara che essa manterra' in vigore le misure interne gia' adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che essa assicurera' nell'ambito del suo diritto interno il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.

Nel Memorandum di Londra si evince all'articolo 5 comma 1 che il Governo italiano si impegna a mantenere il Porto Franco a Trieste in armonia con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di pace con l'Italia.
Ma anche, alla voce Trapasso dei poteri, che: Lettere identiche dirette dal Signor Harrison e dal Signor Thompson all'Ambasciatore d'Italia a Londra: Il mio Governo si riferisce alla decisione contenuta nel Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e Jugoslavia, in base alle disposizioni del quale la responsabilità per la zona del Territorio Libero di Trieste amministrata dal Governo Militare del Regno Unito e degli Stati Uniti sarà da questo lasciata ed assunta dal Governo italiano. Per assicurare che la cessazione del Governo Militare e l'assunzione dell'amministrazione da parte dell'Italia, come pure il ritiro delle truppe del Regno Unito e degli Stati Uniti e l'entrata delle truppe italiane abbiano luogo in maniera sollecita e indisturbata, si propone che il Governo italiano designi un suo rappresentante per incontrarsi ad una data prossima con il Comandante della zona anglo-americana al fine di stabilire le misure del caso. Il mio Governo spera di essere in grado di eseguire tali misure entro un mese dalla data della parafatura del Memorandum d'intesa


Dunque si parla espressamente di amministrazione da parte dell'Italia della Zona del TLT. Ma, come è noto, il TLT non si è mai realizzato secondo le previsioni come citate nel Trattato di Pace del 1947, e per realizzazione non può intendersi la sola segnaletica stradale, francobolli od atti similari, ma si intende per ciò il formale Governo del TLT alle uniche ed esclusive condizioni come dettate nel Trattato di Pace. La Storia muta,i tempi mutano e pensare di dover rimanere incatenati a fattori o questioni che non rispondono più all'attualità è fuorviante. Ed infatti esiste quel principio, che già avevo enunciato nel febbraio del 2013  http://xcolpevolex.blogspot.it/2013/02/dal-tlt-al-porto-libero-di-trieste-cosa.html , della Clausola Rebus sic Stantibus, che ha fatto propria nella sentenza citata il TAR del FVG al punto 11.3 così statuendo: Come noto e giuridicamente pacifico da parecchi lustri, (ma evidentemente non per il ricorrente e gli interventori) il territorio libero di Trieste non venne mai a esistenza giuridica, per il mutamento della situazione politica internazionale e per la conseguente impossibilità di nominare il governatore, nomina prevista dal Trattato e da cui discendeva necessariamente l'applicabilità dello statuto prima provvisorio e poi definitivo del nuovo Stato. Si trattò di un mutamento della situazione di fatto di rilevanza tale da consentire l’applicazione del principio internazionale “rebus sic stantibus” sopra richiamato.

Dunque il TLT cade, unicamente ed esclusivamente, per tali ragioni. Altri principi invocati, come quello dell'autodeterminazione dei popoli, nel caso del TLT, a parer mio, non sono applicabili, semplicemente perché neanche il 10% della popolazione chiede la costituzione del TLT, ed il consenso formale e sostanziale della popolazione è la condizione essenziale per invocare il detto principio, ed a Trieste non sussiste, per ora.

Ma i giudici triestini vanno oltre. Scrivono testualmente che il Trattato di Osimo non estingue il trattato di Pace del 1947 né il memorandum di Londra. Ma anche che (...) l’unico cambiamento oggetto della presente controversia derivante dal Trattato di pace che riguarda un aspetto diverso dalla frontiera tra Italia e Jugoslavia concerne il porto franco di Trieste, che viene salvaguardato sia dal Memorandum di Londra (articolo 5) sia dal Trattato di Osimo (articolo 7). Ed ancora che (...)l’unica parte del Trattato di pace riguardante il territorio libero e che esulava dalla questione della frontiera tra Italia e Jugoslavia e che quindi riguardava altri Paesi diversi da Italia e Jugoslavia era il regime del porto franco di Trieste, il quale, infatti, è stato salvaguardato, sia espressamente dal Trattato di Londra del 1954, all’articolo 5, sia implicitamente dal Trattato di Osimo che, all’articolo 7, ha abrogato il Memorandum per quanto riguarda le relazioni bilaterali tra Italia e Jugoslavia, in tal modo salvaguardando proprio l’articolo 5 del Memorandum sul porto franco. Dunque, forse inconsapevolmente, il TAR esprime il principio che sarebbe ancora valido il Porto Libero di Trieste, dicasi area porto vecchio con punto franco,perché salvaguardato dall'articolo 5 del Memorandum di Londra che dal Trattato di Osimo Bene,anzi male. Questione di punti di vista. Come già riportato in precedenza l'articolo 5 del Memorandum di Londra, che è quello che ora nello specifico ci interessa, così esplica :  il Governo italiano si impegna a mantenere il Porto Franco a Trieste in armonia con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di pace con l'Italia. Ma l'articolo 2 dell'allegato VIII del Trattato di pace con l'Italia al comma 1 rileva espressamente che : Il Porto Libero è conformato ed amministrato come azienda di Stato del TLT, avente tutti gli attributi di persona giuridica ed operante in accordo alle condizioni di questo Strumento. 

Ed allora se il Porto libero è conformato ed amministrato in armonia  con un soggetto giuridico che mai è nato e mai si è costituito e non lo si può più costituire stante il principio della clausola rebus sic stantibus, l'impegno da parte del Governo italiano di mantenere il Porto Libero può essere venuto meno proprio perché manca il pezzo determinante e questo pezzo si chiama Territorio Libero di Trieste. Venendo meno questo obbligo internazionale, è sufficiente una legge ordinaria per abrogare o semplicemente spostare il Punto Franco, come oggi recepito dalla LEGGE sulla Portualità italiana 84 del 1994. Ora si dirà ma non si può spostare il punto franco sul Carso. Falso. Lo Stato italiano ben può liberamente decidere cosa fare, abrogarlo o modificarlo, stante le condizioni come sopra evidenziate e nulla osta che questo possa essere spostato nell'area Fernetti-Opicina-Basovizza. Il Trattato di Osimo, che è valido, al suo interno includeva vari protocolli ove si evinceva che Ognuna delle Parti attribuira' sul proprio territorio i terreni indicati nel Protocollo allegato (Allegato I), ad una zona franca alla quale sara' esteso il regime delle merci dei "Punti franchi di Trieste", conformemente alle modalita' previste dal citato Protocollo. in territorio italiano: tra la linea ferroviaria a partire dalla frontiera di Stato fino all'incrocio con la strada Fernetti-Opicina, la strada Fernetti-Opicina, la strada Opicina-Basovizza, la strada Basovizza-frontiera di Stato e la frontiera di Stato stessa. Il presente Protocollo era valido per una durata di trenta anni a partire dalla data della sua entrata in vigore e era tacitamente rinnovabile per tacita riconduzione per periodi successivi di cinque anni.
Insomma detta brutalmente se non esiste il TLT può ben non esistere il porto libero.

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