La
questione dell'indipendentismo triestino è andata a sbattere,
duramente, contro il muro della giustizia italiana. D'altronde come
pensare che lo Stato italiano possa rinunciare a Trieste?
Una
battaglia affrontata prevalentemente se non esclusivamente in via
giudiziaria, per ora. Voglio
con questo intervento effettuare una riflessione giuridica, una
riflessione che potrebbe aprire degli scenari abbastanza rilevanti e
le indicazioni giungono proprio dalla nota Sentenza del TAR del
Friuli Venezia Giulia N. 00148/2013 REG.RIC che forse non è stata
pienamente compresa.
Come
prima cosa voglio rilevare che il Trattato di Osimo che abroga il
Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre del 1954, come si evince
dall'articolo 7 del Trattato di Osimo, sono atti particolari,
specifici, che prevalgono rispetto alle previsioni meramente
generali e generiche dell'Accordo Internazionale di Helsinki ma, ecco
un primo ma, il Trattato di Osimo non abroga il Trattato di Pace del
1947 ed interviene esclusivamente nei rapporti bilaterali tra lo
Stato Italiano e l'ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia,
dunque non può e non potrebbe modificare gli elementi normativi che
riguardano gli altri Paesi stipulanti il Trattato di Pace e le
condizioni essenziali che hanno determinato lo stesso e che non
riguardano esclusivamente i rapporti tra Italia ed ex Jugoslavia.
Ciò
sta a significare che il Territorio Libero di Trieste ed il Porto
Libero di Trieste non sono stati messi in discussione dal Trattato di
Osimo come ratificato dalla Legge 14 marzo 1977 n° 13, che è valido
nei confronti dei paesi stipulanti sia il Trattato di Pace che il
Memorandum poiché questo è stato, come sempre previsto
dall'articolo 7 del Trattato di Osimo, comunicato formalmente
rispettivamente al Governo del
Regno Unito di
Gran
Bretagna e dell'Irlanda del
Nord, al Governo degli Stati Uniti
d'America
ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro un
termine
di trenta giorni a partire dall'entrata in vigore del
presente Trattato. Si è applicato in tal senso il principio del
silenzio assenso o acquisizione tacita della validità del trattato
di Osimo poiché mai nulla è stato contestato. La validità delle
disposizioni come previste dal Memorandum di Londra, in merito al TLT
e Porto Libero di Trieste le si possono desumere dall'articolo 8 del
Trattato di Osimo il quale così scrive: Al momento in cui cessa
di avere effetto lo Statuto Speciale
allegato
al Memorandum d'Intesa di Londra del
5 ottobre 1954,
ciascuna
Parte dichiara che essa manterra' in vigore le misure
interne
gia' adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che
essa
assicurera' nell'ambito del
suo diritto interno il mantenimento
del
livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi
previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.
Nel
Memorandum di Londra si evince all'articolo 5 comma 1 che il Governo
italiano si impegna
a mantenere il Porto Franco a Trieste in armonia con le disposizioni
degli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di pace con
l'Italia.
Ma
anche, alla voce Trapasso
dei poteri,
che: Lettere
identiche dirette dal Signor Harrison e dal Signor Thompson
all'Ambasciatore d'Italia a Londra: Il
mio Governo si riferisce alla decisione contenuta nel Memorandum
d'intesa del 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito,
degli Stati Uniti e Jugoslavia, in base alle disposizioni del quale
la responsabilità per la zona del Territorio Libero di Trieste
amministrata dal Governo Militare del Regno Unito e degli Stati Uniti
sarà da questo lasciata ed assunta dal Governo italiano. Per
assicurare che la cessazione del Governo Militare e l'assunzione
dell'amministrazione da parte dell'Italia, come pure il ritiro delle
truppe del Regno Unito e degli Stati Uniti e l'entrata delle truppe
italiane abbiano luogo in maniera sollecita e indisturbata, si
propone che il Governo italiano designi un suo rappresentante per
incontrarsi ad una data prossima con il Comandante della zona
anglo-americana al fine di stabilire le misure del caso. Il mio
Governo spera di essere in grado di eseguire tali misure entro un
mese dalla data della parafatura del Memorandum d'intesa
Dunque
si parla espressamente di amministrazione da parte dell'Italia della
Zona del TLT. Ma,
come è noto, il TLT non si è mai realizzato secondo le previsioni
come citate nel Trattato di Pace del 1947, e per realizzazione non
può intendersi la sola segnaletica stradale, francobolli od atti
similari, ma si intende per ciò il formale Governo del TLT alle
uniche ed esclusive condizioni come dettate nel Trattato di Pace. La
Storia muta,i tempi mutano e pensare di dover rimanere incatenati a
fattori o questioni che non rispondono più all'attualità è
fuorviante. Ed infatti esiste quel principio, che già avevo
enunciato nel febbraio del 2013 http://xcolpevolex.blogspot.it/2013/02/dal-tlt-al-porto-libero-di-trieste-cosa.html , della Clausola Rebus sic Stantibus,
che ha fatto propria nella sentenza citata il TAR del FVG al punto
11.3 così statuendo: Come noto e giuridicamente pacifico da parecchi
lustri, (ma evidentemente non per il ricorrente e gli interventori)
il territorio libero di Trieste non venne mai a esistenza giuridica,
per il mutamento della situazione politica internazionale e per la
conseguente impossibilità di nominare il governatore, nomina
prevista dal Trattato e da cui discendeva necessariamente
l'applicabilità dello statuto prima provvisorio e poi definitivo del
nuovo Stato. Si trattò di un mutamento della situazione di fatto di
rilevanza tale da consentire l’applicazione del principio
internazionale “rebus sic stantibus” sopra richiamato.
Dunque
il TLT cade, unicamente ed esclusivamente, per tali ragioni. Altri
principi invocati, come quello dell'autodeterminazione dei popoli,
nel caso del TLT, a parer mio, non sono applicabili, semplicemente
perché neanche il 10% della popolazione chiede la costituzione del
TLT, ed il consenso formale e sostanziale della popolazione è la
condizione essenziale per invocare il detto principio, ed a Trieste
non sussiste, per ora.
Ma
i giudici triestini vanno oltre. Scrivono testualmente che il
Trattato di Osimo non estingue il trattato di Pace del 1947 né il
memorandum di Londra. Ma anche che (...)
l’unico cambiamento oggetto della presente controversia derivante
dal Trattato di pace che riguarda un aspetto diverso dalla frontiera
tra Italia e Jugoslavia concerne il porto franco di Trieste, che
viene salvaguardato sia dal Memorandum di Londra (articolo 5) sia dal
Trattato di Osimo (articolo 7). Ed
ancora che (...)l’unica parte del Trattato di pace riguardante il
territorio libero e che esulava dalla questione della frontiera tra
Italia e Jugoslavia e che quindi riguardava altri Paesi diversi da
Italia e Jugoslavia era il regime del porto franco di Trieste, il
quale, infatti, è stato salvaguardato, sia espressamente dal
Trattato di Londra del 1954, all’articolo 5, sia implicitamente dal
Trattato di Osimo che, all’articolo 7, ha abrogato il Memorandum
per quanto riguarda le relazioni bilaterali tra Italia e Jugoslavia,
in tal modo salvaguardando proprio l’articolo 5 del Memorandum sul
porto franco. Dunque, forse inconsapevolmente, il TAR esprime il
principio che sarebbe ancora valido il Porto Libero di Trieste,
dicasi area porto vecchio con punto franco,perché salvaguardato
dall'articolo 5 del Memorandum di Londra che dal Trattato di Osimo
Bene,anzi male. Questione di punti di vista. Come già riportato in
precedenza l'articolo 5 del Memorandum di Londra, che è quello che
ora nello specifico ci interessa, così esplica : il Governo italiano si impegna a mantenere il Porto Franco a Trieste
in armonia con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'Allegato
VIII del Trattato di pace con l'Italia. Ma
l'articolo 2 dell'allegato VIII del Trattato di pace con l'Italia al
comma 1 rileva espressamente che : Il Porto Libero è conformato ed amministrato come azienda di Stato
del TLT, avente tutti gli attributi di persona giuridica ed operante
in accordo alle condizioni di questo Strumento.
Ed
allora se il Porto libero è conformato ed amministrato in armonia con un
soggetto giuridico che mai è nato e mai si è costituito e non lo
si può più costituire stante il principio della clausola rebus sic
stantibus, l'impegno da parte del Governo italiano di mantenere il
Porto Libero può essere venuto meno proprio perché manca il pezzo
determinante e questo pezzo si chiama Territorio Libero di Trieste. Venendo
meno questo obbligo internazionale, è sufficiente una legge
ordinaria per abrogare o semplicemente spostare il Punto Franco, come
oggi recepito dalla LEGGE sulla Portualità italiana 84 del 1994. Ora
si dirà ma non si può spostare il punto franco sul Carso. Falso. Lo
Stato italiano ben può liberamente decidere cosa fare, abrogarlo o modificarlo,
stante le condizioni come sopra evidenziate e nulla osta che questo
possa essere spostato nell'area Fernetti-Opicina-Basovizza. Il
Trattato di Osimo, che è valido, al suo interno includeva vari
protocolli ove si evinceva che Ognuna
delle Parti attribuira' sul proprio territorio i terreni
indicati
nel Protocollo allegato (Allegato I), ad una zona franca
alla
quale sara' esteso il regime delle merci dei "Punti franchi di
Trieste",
conformemente alle modalita' previste dal citato
Protocollo.
in
territorio italiano: tra la linea ferroviaria a partire
dalla
frontiera di Stato fino all'incrocio con la strada
Fernetti-Opicina,
la strada Fernetti-Opicina, la strada
Opicina-Basovizza,
la strada Basovizza-frontiera di Stato e la
frontiera
di Stato stessa.
Il
presente Protocollo era valido per una durata di trenta anni a
partire
dalla data della sua entrata in vigore e era tacitamente
rinnovabile
per tacita riconduzione per periodi successivi di cinque
anni.
Insomma
detta brutalmente se
non esiste il TLT può ben non esistere il porto libero.
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