L'articolo
4 del CCNL scuola, ancora vigente, almeno teoricamente, afferma, alla
lettera B, che è materia di contrattazione collettiva integrativa nazionale anche il tema della formazione.
L'articolo
63 invece che conformemente all’Intesa sottoscritta il 27 giugno
2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con
particolare riferimento ai processi d’innovazione, mediante
contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e
collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca
all’accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
L'articolo
64 parla del diritto alla formazione che, dunque non è un dovere,
infatti, al comma 1, si evince che la partecipazione ad attività di
formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale
in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle
proprie professionalità.
L'articolo
65 invece che alle istituzioni scolastiche singole, in rete o
consorziate, compete la programmazione delle iniziative di
formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari
dell’insegnamento, funzionali al POF, individuate sia direttamente
sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio, ferma
restando la possibilità dell’autoaggiornamento.
Mentre
l'articolo 69 al comma 3 si prevede testualmente ed espressamente che per
gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo
immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate
l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti attività
formative:
pronto
intervento linguistico,
corsi
specifici sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni ed
adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,
approfondimento
delle tematiche dell’educazione interculturale,
produzione
e diffusione di materiali didattici.
Esiste
un principio di legalità e di certezza del diritto?
Il
decreto istruzione per l'ennesima volta entra, in modo abusivo,
all'interno di ciò che deve essere materia contrattuale, ed impone
nuovi obblighi ai docenti.
L'articolo
16 esplica che al fine di migliorare il rendimento della didattica,
con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio
socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del
personale scolastico, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di
euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di
finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di
formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, di cui evidenzio in particolar modo:
1) il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun
alunno, necessarie ad aumentare l'attesa
di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazioni
didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle
valutazioni nazionali svolte dall’Istituto nazionale di
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
(INVALSI) e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui
tali esiti presentano maggiori criticità;
2) l'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni
scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
3) l'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza
scuola-lavoro, anche attraverso periodi
di formazione presso enti pubblici e imprese.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca sono definite le modalità di organizzazione
e gestione delle attività formative anche
attraverso convenzioni con le università statali e non statali e
con associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che possiedano
specifica esperienza in questo tipo di interventi, da individuare nel
rispetto dei princìpi di concorrenza e trasparenza. Il decreto
disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione con le imprese all'interno del contesto aziendale, al
fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti
coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti
tecnico-laboratoriali più avanzati.
Dunque
come ben si può notare si va oltre ciò che è previsto nella
contrattazione collettiva, e si impone, in linea con quanto ho già
scritto in precedenza sull'apprendistato per gli studenti, la
formazione obbligatoria anche attraverso esperienze presso le
imprese.
Per
non parlare della formazione in caso di esito negativo delle prove
Invalsi, e le prove Invalsi in questo senso de facto segnano una
mera ricaduta sullo status giuridico e sul rapporto di lavoro del docente, con tutte le
conseguenze del caso, la prima, quella di poter opporre legittima
resistenza.
In
questo decreto istruzione, non è minimamente indicata e specificata
la fonte normativa del potere con cui si esercita la mera
imposizione di nuovi obblighi e doveri contrattuali, appunto, per il
lavoratore. E' un decreto, a parer mio, che ben potrebbe violare il
principio di legalità.
Commenti
Posta un commento