Nel 2026, 80 anni dalla strage di Vergarolla, come per la strategia della tensione, senza verità, anche se non si era più in Italia

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  Ancora oggi non c'è una lapide istituzionale che ricordi a dovere le vittime della strage di Vergarolla di cui non si conosce il numero esatto dei morti, 64 furono  le vittime identificate. Quanto accaduto il 18 agosto del 1946 ha lasciato il segno indelebile nella storia delle complesse vicende del confine orientale spesso strumentalizzate per revisionismi storici, nazionalismi nostalgici, che nulla c'entrano con la verità e la giustizia negata alle vittime di quel fatto drammatico. Come accaduto durante lo stragismo neofascista durante la strategia della tensione, praticamente non vi è stata alcuna verità, nessuna inchiesta degna di nota. Solo supposizioni, teorie, ipotesi, spesso istanze degne di ultras più che di seguaci della verità. Quel fatto tragico è stato chiaramente utilizzato dalla retorica revisionista per le proprie battaglie ideologiche anticomuniste e contro la Jugoslavia comunista di Tito. Quando accadde quel fatto, Pola, era una zona enclave all'interno ...

Il decreto istruzione dimentica i docenti inidonei in via temporanea?


Dopo la prima analisi sulla questione dei docenti idonei ad altri compiti ed il decreto istruzione, ora voglio effettuare una riflessione su una questione che merita certamente attenzione.

Come è noto l'articolo 14 del DL 104/2013 come convertito il Legge in data 7 novembre 2013, tra le varie questioni prevede che a partire dal 1 gennaio 2014 il comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 è abrogato.
Tra le disposizioni contenute nel citato comma vi era la seguente: Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali e' utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.
Bene.
Cosa si può desumere da ciò?
Che per i docenti inidonei, ma in via temporanea, si applica il CCNL integrativo sulle utilizzazioni ancora vigente, che tra le varie cose prevede la possibilità di essere utilizzati in diverse funzioni ma con orario di lavoro certamente peggiorativo rispetto a quello docente.
Dunque se  così fosse, se si dovesse,come sembra di capire, applicare il CCNL per i docenti inidonei ma in via temporanea, per quale motivo non si dovrebbe applicare lo stesso strumento, la stessa fonte normativa, per i docenti inidonei in via permanente?
Quale certezza del diritto?
Quale principio di legalità?
E paradossalmente, pur essendo peggiorativa nel complesso la legge rispetto al CCNL, potrebbe essere migliorativa per la questione orario di lavoro per i docenti inidonei in via permanente ma idonei ad altri compiti e funzioni, perché, come ho già avuto modo di rilevare in un mio precedente intervento, ben si potrebbe desumere dal testo del decreto istruzione l'applicazione dell'orario di lavoro come quello del normale personale docente, non applicandosi più il dettato contrattuale, ma per il personale inidoneo in via temporanea invece si applicherebbe il regime orario peggiorativo.
Insomma un bel caos ed una possibile disparità di trattamento, per quanto concerne la fonte normativa applicabile e contestuale situazione giuridica emergente, a dir poco rilevante.



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