Dieci anni dall'omicidio di Stato di Giulio Regeni, il 2026 sarà l'anno della giustizia?

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Il tempo inesorabilmente corre, va per la sua strada senza guardare in faccia a nessuno. Imperterrito. Dieci anni possono sembrare una inezia, oppure una eternità, Solo Paola, Claudio ed Irene possono sapere cosa significhi vivere senza Giulio, ma in questi dieci anni, di strada ne è stata percorsa parecchia, affrontando una miriade di difficoltà, a partire da quell'enorme muro mafioso ed omertoso nato dall'Egitto che ha ucciso Giulio e negato ogni forma di collaborazione, cosa che continua ancora oggi, cercando di ostacolare il processo che nel 2026, si spera, possa sentenziare quel primo tassello di giustizia che tutti si aspettano. La verità è pressoché oramai acquisita. Anche se delle zone grigie ancora esistono e probabilmente continueranno ad esistere e non avere mai risposta. Riuscire ad ottenere la sentenza che possa fare giustizia nel caso dell'omicidio di Giulio, è un qualcosa di enorme, in un Paese come il nostro che ha sempre ostacolato la giustizia nei processi...

Il decreto istruzione dimentica i docenti inidonei in via temporanea?


Dopo la prima analisi sulla questione dei docenti idonei ad altri compiti ed il decreto istruzione, ora voglio effettuare una riflessione su una questione che merita certamente attenzione.

Come è noto l'articolo 14 del DL 104/2013 come convertito il Legge in data 7 novembre 2013, tra le varie questioni prevede che a partire dal 1 gennaio 2014 il comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 è abrogato.
Tra le disposizioni contenute nel citato comma vi era la seguente: Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali e' utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.
Bene.
Cosa si può desumere da ciò?
Che per i docenti inidonei, ma in via temporanea, si applica il CCNL integrativo sulle utilizzazioni ancora vigente, che tra le varie cose prevede la possibilità di essere utilizzati in diverse funzioni ma con orario di lavoro certamente peggiorativo rispetto a quello docente.
Dunque se  così fosse, se si dovesse,come sembra di capire, applicare il CCNL per i docenti inidonei ma in via temporanea, per quale motivo non si dovrebbe applicare lo stesso strumento, la stessa fonte normativa, per i docenti inidonei in via permanente?
Quale certezza del diritto?
Quale principio di legalità?
E paradossalmente, pur essendo peggiorativa nel complesso la legge rispetto al CCNL, potrebbe essere migliorativa per la questione orario di lavoro per i docenti inidonei in via permanente ma idonei ad altri compiti e funzioni, perché, come ho già avuto modo di rilevare in un mio precedente intervento, ben si potrebbe desumere dal testo del decreto istruzione l'applicazione dell'orario di lavoro come quello del normale personale docente, non applicandosi più il dettato contrattuale, ma per il personale inidoneo in via temporanea invece si applicherebbe il regime orario peggiorativo.
Insomma un bel caos ed una possibile disparità di trattamento, per quanto concerne la fonte normativa applicabile e contestuale situazione giuridica emergente, a dir poco rilevante.



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