Il disastro ferroviario tra Monfalcone e Ronchi evitato per un soffio

Provate a immaginare la scena, perché è una storia straordinaria e, al tempo stesso, assolutamente agghiacciante. Siamo nel mese di ottobre del 1981, precisamente  alla stazione di Nabresina, è sera, sono circa le dieci di un giorno qualunque. C'è la solita routine ferroviaria: gli operai stanno eseguendo delle manovre di routine per spostare sedici vagoni merci da un binario all'altro. Niente di speciale, lavoro quotidiano. Solo che a un certo punto la locomotiva addetta alla manovra dà una spinta. Ma non una spinta normale, prudente: dà una spinta tremenda , un colpo secco, decisamente troppo forte. E succede  una cosa pazzesca, che questi sedici vagoni, stracarichi di merci, superano il segnale di sosta e partono. Da soli. Senza motrice, senza frenatori a bordo, per pura forza d'inerzia! E imboccano la linea verso Monfalcone-Ronchi, che in quel tratto è in discesa. Invece di rallentare,  raggiungono i vagoni una velocità incredibile. Da mettere i brividi. Questi v...

Il decreto istruzione dimentica i docenti inidonei in via temporanea?


Dopo la prima analisi sulla questione dei docenti idonei ad altri compiti ed il decreto istruzione, ora voglio effettuare una riflessione su una questione che merita certamente attenzione.

Come è noto l'articolo 14 del DL 104/2013 come convertito il Legge in data 7 novembre 2013, tra le varie questioni prevede che a partire dal 1 gennaio 2014 il comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 è abrogato.
Tra le disposizioni contenute nel citato comma vi era la seguente: Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali e' utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.
Bene.
Cosa si può desumere da ciò?
Che per i docenti inidonei, ma in via temporanea, si applica il CCNL integrativo sulle utilizzazioni ancora vigente, che tra le varie cose prevede la possibilità di essere utilizzati in diverse funzioni ma con orario di lavoro certamente peggiorativo rispetto a quello docente.
Dunque se  così fosse, se si dovesse,come sembra di capire, applicare il CCNL per i docenti inidonei ma in via temporanea, per quale motivo non si dovrebbe applicare lo stesso strumento, la stessa fonte normativa, per i docenti inidonei in via permanente?
Quale certezza del diritto?
Quale principio di legalità?
E paradossalmente, pur essendo peggiorativa nel complesso la legge rispetto al CCNL, potrebbe essere migliorativa per la questione orario di lavoro per i docenti inidonei in via permanente ma idonei ad altri compiti e funzioni, perché, come ho già avuto modo di rilevare in un mio precedente intervento, ben si potrebbe desumere dal testo del decreto istruzione l'applicazione dell'orario di lavoro come quello del normale personale docente, non applicandosi più il dettato contrattuale, ma per il personale inidoneo in via temporanea invece si applicherebbe il regime orario peggiorativo.
Insomma un bel caos ed una possibile disparità di trattamento, per quanto concerne la fonte normativa applicabile e contestuale situazione giuridica emergente, a dir poco rilevante.



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