Che fine ha fatto la fantomatica prigione di Moro di via Massimi?

Ne avevamo parlato anche su queste pagine, pur esprimendo delle perplessità, su quella che poteva essere stata la prima prigione di Moro, in relazione all'inchiesta del giornalista Zatti della Rai. Il reperto 777 sarebbe stato determinante per indicare la Loyola University di via Massimi. Ma, come già era stato segnalato dal gruppo 16 di marzo e poi in un post significativo pubblicato su insorgenze.net si è sostanzialmente smentito in modo evidente che il reperto 777 corrispondesse a Loyola University. La location era invece la prigione di Ascoli Piceno. Bisognerebbe sul punto chiedersi perchè Morucci avrebbe fatto quel disegno, per quale scopo, e chi gli aveva fornito i dettagli di quel sito carcerario. Altro discorso, è invece, la questione della prima prigione di Moro. Effettivamente non si può escludere che presso la Loyola University possa essere stata la prima temporanea prigione di Moro. Ma la cosa sconcertante è che si è passati dal parlare per alcuni giorni con tanto di s...

Il decreto istruzione dimentica i docenti inidonei in via temporanea?


Dopo la prima analisi sulla questione dei docenti idonei ad altri compiti ed il decreto istruzione, ora voglio effettuare una riflessione su una questione che merita certamente attenzione.

Come è noto l'articolo 14 del DL 104/2013 come convertito il Legge in data 7 novembre 2013, tra le varie questioni prevede che a partire dal 1 gennaio 2014 il comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 è abrogato.
Tra le disposizioni contenute nel citato comma vi era la seguente: Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali e' utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.
Bene.
Cosa si può desumere da ciò?
Che per i docenti inidonei, ma in via temporanea, si applica il CCNL integrativo sulle utilizzazioni ancora vigente, che tra le varie cose prevede la possibilità di essere utilizzati in diverse funzioni ma con orario di lavoro certamente peggiorativo rispetto a quello docente.
Dunque se  così fosse, se si dovesse,come sembra di capire, applicare il CCNL per i docenti inidonei ma in via temporanea, per quale motivo non si dovrebbe applicare lo stesso strumento, la stessa fonte normativa, per i docenti inidonei in via permanente?
Quale certezza del diritto?
Quale principio di legalità?
E paradossalmente, pur essendo peggiorativa nel complesso la legge rispetto al CCNL, potrebbe essere migliorativa per la questione orario di lavoro per i docenti inidonei in via permanente ma idonei ad altri compiti e funzioni, perché, come ho già avuto modo di rilevare in un mio precedente intervento, ben si potrebbe desumere dal testo del decreto istruzione l'applicazione dell'orario di lavoro come quello del normale personale docente, non applicandosi più il dettato contrattuale, ma per il personale inidoneo in via temporanea invece si applicherebbe il regime orario peggiorativo.
Insomma un bel caos ed una possibile disparità di trattamento, per quanto concerne la fonte normativa applicabile e contestuale situazione giuridica emergente, a dir poco rilevante.



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