In
alcune scuole i docenti inidonei, ma idonei ad altri compiti e
funzioni, vedono riconosciuto il diritto di elettorato, ma in molte
scuole ciò viene negato.
L'articolo
12 dell' Ordinanza
Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 come successivamente
modificata ed integrata, prevede testualmente che:
Art.
12 - Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto
di elettorato
1.
Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto,
perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi
di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o
collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo
per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di
istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11.
2.
Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in
aspettativa per motivi di famiglia.
Come
si evince già dal titolo, la norma riguarda l'assenza del personale
docente. Il
personale docente inidoneo, ma idoneo ad altri compiti e funzioni, è
utilizzato, stante il regime come previsto dal CCNL integrativo del
2008, e le nuove previsioni del decreto legge 104 del 2013, in altre
funzioni, ma sempre all'interno della scuola e del proprio istituto.Dunque
non sono assenti.L'ordinanza,
quando effettua il riferimento al personale esonerato dagli obblighi
di ufficio per l'espletamento di altri compiti, fa riferimento, per
esempio, alle disposizioni di cui all'articolo 453 del Testo Unico
della Scuola Decreto legislativo
16.04.1994 n° 297, penso agli incarichi
relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di
consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti
pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali.Così'
come quando si parla di personale comandato o collocato fuori ruolo,
si può fare riferimento al personale che viene impiegato per la
realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia
scolastica,come ora previsto, per esempio, dalla Legge 23.12.1998,
n.448, art. 26, comma 8 e successive modifiche ed integrazioni.Stante
il fatto che il personale in questione, dunque, non è
assente, stante il fatto che il personale in questione esercita
effettivamente servizio presso la scuola considerata ha diritto pieno di elettorato. A
fortiori è da rilevare che le scuole, visti i compiti
del Consiglio d'Istituto, quando tendono a deliberare in modo
dettagliato e specifico su materie e questioni che possono anche
riguardare la sorte di questi docenti, penso alle biblioteche
scolastiche, come possono escludere dall'elettorato chi è parte
integrante ed attivo del sistema scolastico e rischia di avere anche
delle ricadute, sul proprio status, in merito ad atti o delibere come
attuate dagli organi collegiali? La
cosa che mi preme sottolineare è che il diritto di elettorato, di
questi docenti, va difeso e rivendicato da tutti, per una giusta questione di democrazia. In
passato quando sono intervenuto in materia, evidenziavo come la norma
in questione fosse ed è ancora oggi ,appunto, applicata in modo
restrittivo, ma nulla osta che questa possa e debba essere applicata
in modo estensivo ed a dirla tutta non sarebbe necessaria neanche una
interpretazione estensiva stante la situazione come sopra
prospettata. Ed infine è il caso di precisare che tale diritto di elettorato deve essere esercitato in qualità di docente e non di ATA, poiché non è mutato l'inquadramento professionale del dipendente inidoneo ed utilizzato in altri compiti, non vi è stato alcun passaggio di profilo ad ATA, nonostante l'utilizzo con l'orario tipico del personale ATA ecc.
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