Dieci anni dall'omicidio di Stato di Giulio Regeni, il 2026 sarà l'anno della giustizia?

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Il tempo inesorabilmente corre, va per la sua strada senza guardare in faccia a nessuno. Imperterrito. Dieci anni possono sembrare una inezia, oppure una eternità, Solo Paola, Claudio ed Irene possono sapere cosa significhi vivere senza Giulio, ma in questi dieci anni, di strada ne è stata percorsa parecchia, affrontando una miriade di difficoltà, a partire da quell'enorme muro mafioso ed omertoso nato dall'Egitto che ha ucciso Giulio e negato ogni forma di collaborazione, cosa che continua ancora oggi, cercando di ostacolare il processo che nel 2026, si spera, possa sentenziare quel primo tassello di giustizia che tutti si aspettano. La verità è pressoché oramai acquisita. Anche se delle zone grigie ancora esistono e probabilmente continueranno ad esistere e non avere mai risposta. Riuscire ad ottenere la sentenza che possa fare giustizia nel caso dell'omicidio di Giulio, è un qualcosa di enorme, in un Paese come il nostro che ha sempre ostacolato la giustizia nei processi...

Docenti inidonei e diritto di elettorato


In alcune scuole i docenti inidonei, ma idonei ad altri compiti e funzioni, vedono riconosciuto il diritto di elettorato, ma in molte scuole ciò viene negato.
L'articolo 12 dell' Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 come successivamente modificata ed integrata, prevede testualmente che:
Art. 12 - Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato
1. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11.
2. Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

Come si evince già dal titolo, la norma riguarda l'assenza del personale docente. Il personale docente inidoneo, ma idoneo ad altri compiti e funzioni, è utilizzato, stante il regime come previsto dal CCNL integrativo del 2008, e le nuove previsioni del decreto legge 104 del 2013, in altre funzioni, ma sempre all'interno della scuola e del proprio istituto.Dunque non sono assenti.L'ordinanza, quando effettua il riferimento al personale esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altri compiti, fa riferimento, per esempio, alle disposizioni di cui all'articolo 453 del Testo Unico della Scuola Decreto legislativo 16.04.1994 n° 297, penso agli incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali.Così' come quando si parla di personale comandato o collocato fuori ruolo, si può  fare riferimento al personale che viene impiegato per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica,come ora previsto, per esempio, dalla Legge 23.12.1998, n.448, art. 26, comma 8 e successive modifiche ed integrazioni.Stante il fatto che il personale in questione, dunque, non è assente, stante il fatto che il personale in questione esercita effettivamente servizio presso la scuola considerata ha diritto pieno di elettorato. A fortiori è da rilevare che le scuole, visti i compiti del Consiglio d'Istituto, quando tendono a deliberare in modo dettagliato e specifico su materie e questioni che possono anche riguardare la sorte di questi docenti, penso alle biblioteche scolastiche, come possono escludere dall'elettorato chi è parte integrante ed attivo del sistema scolastico e rischia di avere anche delle ricadute, sul proprio status, in merito ad atti o delibere come attuate dagli organi collegiali? La cosa che mi preme sottolineare è che il diritto di elettorato, di questi docenti, va difeso e rivendicato da tutti, per una giusta questione di democrazia. In passato quando sono intervenuto in materia, evidenziavo come la norma in questione fosse ed è ancora oggi ,appunto, applicata in modo restrittivo, ma nulla osta che questa possa e debba essere applicata in modo estensivo ed a dirla tutta non sarebbe necessaria neanche una interpretazione estensiva stante la situazione come sopra prospettata. Ed infine è il caso di precisare che tale diritto di elettorato deve essere esercitato in qualità di docente e non di ATA, poiché non è mutato l'inquadramento professionale del dipendente inidoneo ed utilizzato in altri compiti, non vi è stato alcun passaggio di profilo ad ATA, nonostante l'utilizzo con l'orario tipico del personale ATA ecc.






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