Che fine ha fatto la fantomatica prigione di Moro di via Massimi?

Ne avevamo parlato anche su queste pagine, pur esprimendo delle perplessità, su quella che poteva essere stata la prima prigione di Moro, in relazione all'inchiesta del giornalista Zatti della Rai. Il reperto 777 sarebbe stato determinante per indicare la Loyola University di via Massimi. Ma, come già era stato segnalato dal gruppo 16 di marzo e poi in un post significativo pubblicato su insorgenze.net si è sostanzialmente smentito in modo evidente che il reperto 777 corrispondesse a Loyola University. La location era invece la prigione di Ascoli Piceno. Bisognerebbe sul punto chiedersi perchè Morucci avrebbe fatto quel disegno, per quale scopo, e chi gli aveva fornito i dettagli di quel sito carcerario. Altro discorso, è invece, la questione della prima prigione di Moro. Effettivamente non si può escludere che presso la Loyola University possa essere stata la prima temporanea prigione di Moro. Ma la cosa sconcertante è che si è passati dal parlare per alcuni giorni con tanto di s...

Docenti inidonei e diritto di elettorato


In alcune scuole i docenti inidonei, ma idonei ad altri compiti e funzioni, vedono riconosciuto il diritto di elettorato, ma in molte scuole ciò viene negato.
L'articolo 12 dell' Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 come successivamente modificata ed integrata, prevede testualmente che:
Art. 12 - Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato
1. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11.
2. Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

Come si evince già dal titolo, la norma riguarda l'assenza del personale docente. Il personale docente inidoneo, ma idoneo ad altri compiti e funzioni, è utilizzato, stante il regime come previsto dal CCNL integrativo del 2008, e le nuove previsioni del decreto legge 104 del 2013, in altre funzioni, ma sempre all'interno della scuola e del proprio istituto.Dunque non sono assenti.L'ordinanza, quando effettua il riferimento al personale esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altri compiti, fa riferimento, per esempio, alle disposizioni di cui all'articolo 453 del Testo Unico della Scuola Decreto legislativo 16.04.1994 n° 297, penso agli incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali.Così' come quando si parla di personale comandato o collocato fuori ruolo, si può  fare riferimento al personale che viene impiegato per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica,come ora previsto, per esempio, dalla Legge 23.12.1998, n.448, art. 26, comma 8 e successive modifiche ed integrazioni.Stante il fatto che il personale in questione, dunque, non è assente, stante il fatto che il personale in questione esercita effettivamente servizio presso la scuola considerata ha diritto pieno di elettorato. A fortiori è da rilevare che le scuole, visti i compiti del Consiglio d'Istituto, quando tendono a deliberare in modo dettagliato e specifico su materie e questioni che possono anche riguardare la sorte di questi docenti, penso alle biblioteche scolastiche, come possono escludere dall'elettorato chi è parte integrante ed attivo del sistema scolastico e rischia di avere anche delle ricadute, sul proprio status, in merito ad atti o delibere come attuate dagli organi collegiali? La cosa che mi preme sottolineare è che il diritto di elettorato, di questi docenti, va difeso e rivendicato da tutti, per una giusta questione di democrazia. In passato quando sono intervenuto in materia, evidenziavo come la norma in questione fosse ed è ancora oggi ,appunto, applicata in modo restrittivo, ma nulla osta che questa possa e debba essere applicata in modo estensivo ed a dirla tutta non sarebbe necessaria neanche una interpretazione estensiva stante la situazione come sopra prospettata. Ed infine è il caso di precisare che tale diritto di elettorato deve essere esercitato in qualità di docente e non di ATA, poiché non è mutato l'inquadramento professionale del dipendente inidoneo ed utilizzato in altri compiti, non vi è stato alcun passaggio di profilo ad ATA, nonostante l'utilizzo con l'orario tipico del personale ATA ecc.






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