I simboli della guerra in Ucraina, da Marina Julia al Carso isontino

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  C’è una vecchia verità che noi storici conosciamo fin troppo bene, e cioè che le guerre si sa sempre come e quando cominciano, ma non si sa mai, mai, come andranno a finire . È la tragica, quasi grottesca banalità del disastro, che di umano non ha niente perchè le guerre, tutte le guerre, sono semplicemente l'apice della disumanità.  Oggi, di fronte a quello che sta accadendo in Ucraina, l’opinione pubblica si è spaccata – com’è sempre accaduto nella storia – in due grandi scuole di pensiero.  Da un lato c’è la narrazione di chi vi dice: "No, badate, questa è un’operazione speciale, un atto preventivo necessario per anticipare le mosse della NATO" .  Dall’altro lato , invece, c’è chi constata una realtà molto più classica, e vi dice: "Ma quale operazione speciale! Queste sono le canoniche, vecchie mire espansionistiche di un impero in declino" . Un impero decadente che lancia il suo ultimo, feroce ruggito. Ad un prezzo elevatissimo.  Spaventoso.  Pagato ...

Docenti inidonei e diritto di elettorato


In alcune scuole i docenti inidonei, ma idonei ad altri compiti e funzioni, vedono riconosciuto il diritto di elettorato, ma in molte scuole ciò viene negato.
L'articolo 12 dell' Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 come successivamente modificata ed integrata, prevede testualmente che:
Art. 12 - Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato
1. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11.
2. Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

Come si evince già dal titolo, la norma riguarda l'assenza del personale docente. Il personale docente inidoneo, ma idoneo ad altri compiti e funzioni, è utilizzato, stante il regime come previsto dal CCNL integrativo del 2008, e le nuove previsioni del decreto legge 104 del 2013, in altre funzioni, ma sempre all'interno della scuola e del proprio istituto.Dunque non sono assenti.L'ordinanza, quando effettua il riferimento al personale esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altri compiti, fa riferimento, per esempio, alle disposizioni di cui all'articolo 453 del Testo Unico della Scuola Decreto legislativo 16.04.1994 n° 297, penso agli incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali.Così' come quando si parla di personale comandato o collocato fuori ruolo, si può  fare riferimento al personale che viene impiegato per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica,come ora previsto, per esempio, dalla Legge 23.12.1998, n.448, art. 26, comma 8 e successive modifiche ed integrazioni.Stante il fatto che il personale in questione, dunque, non è assente, stante il fatto che il personale in questione esercita effettivamente servizio presso la scuola considerata ha diritto pieno di elettorato. A fortiori è da rilevare che le scuole, visti i compiti del Consiglio d'Istituto, quando tendono a deliberare in modo dettagliato e specifico su materie e questioni che possono anche riguardare la sorte di questi docenti, penso alle biblioteche scolastiche, come possono escludere dall'elettorato chi è parte integrante ed attivo del sistema scolastico e rischia di avere anche delle ricadute, sul proprio status, in merito ad atti o delibere come attuate dagli organi collegiali? La cosa che mi preme sottolineare è che il diritto di elettorato, di questi docenti, va difeso e rivendicato da tutti, per una giusta questione di democrazia. In passato quando sono intervenuto in materia, evidenziavo come la norma in questione fosse ed è ancora oggi ,appunto, applicata in modo restrittivo, ma nulla osta che questa possa e debba essere applicata in modo estensivo ed a dirla tutta non sarebbe necessaria neanche una interpretazione estensiva stante la situazione come sopra prospettata. Ed infine è il caso di precisare che tale diritto di elettorato deve essere esercitato in qualità di docente e non di ATA, poiché non è mutato l'inquadramento professionale del dipendente inidoneo ed utilizzato in altri compiti, non vi è stato alcun passaggio di profilo ad ATA, nonostante l'utilizzo con l'orario tipico del personale ATA ecc.






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