Decreto
del fare? Certo, fare la violazione della privacy.
Il
Garante interviene, duramente, in merito ad alcuni provvedimenti
adottati dal Governo italiano, nel così detto decreto del fare, ed
in particolare in tema di Wi-fi
libero, sanità elettronica.
Sul
wi-fi libero il Garante sottolinea che l' articolo 10 del decreto
legge n.69 del 21 giugno scorso prevede, come già avviene adesso,
che quanti offrono accessi a Internet tramite wi-fi (es. bar,
ristoranti, alberghi) non debbano più identificare i clienti che
utilizzano il terminale. Ma stabilisce al contempo l'obbligo di
tracciare alcune informazioni relative all'accesso alla rete (come il
cosiddetto "indirizzo fisico" del terminale, MAC Address)
che, a differenza di quanto sostenuto nella norma, sono - ai sensi
della Direttiva europea sulla riservatezza e del Codice privacy -
dati personali, in quanto molto spesso riconducibili all'utente che
si è collegato a Internet. Peraltro, l'adempimento richiesto,
sottolinea il Garante, non solo grava su una platea considerevole di
imprese, ma reintroduce obblighi di monitoraggio e registrazione dei
dati che, stabiliti a suo tempo dal decreto Pisanu per categorie di
gestori diverse da quanti offrono accesso ad Internet con modalità
wireless, sono stati successivamente soppressi anche in ragione delle
difficoltà e degli oneri legati alla loro applicazione. Il Garante
auspica lo stralcio della norma e l'approfondimento di questi aspetti
nell'ambito di un provvedimento che non abbia carattere d'urgenza.
In
tema di fascicolo sanitario elettronico, denuncia invece il rischio
elevato di una vera e propria indiscriminata schedatura dei pazienti.
L'art.17 dello stesso
decreto, ricorda il Garante, poi, modificando precedenti
disposizioni in materia di Fascicolo sanitario elettronico (Fse),
prevede che, a fini di ricerca epidemiologica e di programmazione e
controllo della spesa sanitaria, le Regioni e le Province autonome,
il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute possano accedere
alle informazioni sanitarie presenti nel Fse di tutti gli assistiti,
compresi i documenti clinici prima espressamente esclusi. In questo
modo tali amministrazioni si troverebbero ad utilizzare una enorme
mole di dati sensibili (ricoveri, accessi ambulatoriali, referti,
risultati di analisi cliniche, farmaci prescritti) che, per quanto
non immediatamente riconducibili agli interessati, non sono
indispensabili per il raggiungimento di finalità diverse da quella
della cura.
L'Autorità chiede dunque al Governo ed
al Parlamento che le norme in questione vengano modificate
affinché i soggetti pubblici interessati possano accedere alle sole
informazioni effettivamente necessarie per lo svolgimento di tali
finalità.
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