La pubblicazione è accaduta nel periodo estivo, come da prassi, forse per cogliere il
momento della distrazione da parte dei soggetti interessati, il corpo
docente e gli studenti. Questo
regolamento, contrariamente alla bozza che circolava in rete, (questo
il link
della bozza) ha
accolto parzialmente le indicazioni come fornite dal Consiglio di
Stato con l'atto NUMERO
AFFARE 12458/2012.
Per
esempio il nome, il nuovo Servizio nazionale di valutazione non verrà
indicato più come Snv, ma come S.N.V. Infatti, il Consiglio di
Stato, scriveva “Si raccomanda all’amministrazione di verificare
l’efficacia dell’acronimo “Snv”, utilizzato per definire il
sistema nel suo complesso, anche se la locuzione è già adoperata in
alcuni precedenti contesti. Potrebbe essere preferibile una formula
diversa, quale, per esempio, l’espressione “Si.Na.V.”, o altra
simile”.
E'
stato modificato l'articolo 1 seguendo le indicazioni del Consiglio
di Stato, così come l'articolo 2, è stato per esempio spostato
all'articolo 6 ( prima contenuta all'articolo 2) la seguente
disposizione che introduce per il prossimo anno scolastico le
prove Invalsi anche nell'ultima classe della scuola secondaria di
secondo grado: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo
51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni
scolastiche sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli
apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e
organizzate dall’Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative
internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria
nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza
della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola
secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere
dall’anno 2013, dell’assegnazione finanziaria disposta a valere
sul Fondo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204”.
Rimane
il contingente
ispettivo
e su tale questione rinvio alle mie riflessioni come maturate in
questo scritto : RegolamentoValutazione scuola, l'illegittimità del contingente ispettivo
dove in sostanza rilevavo, in linea con quanto affermato dal
Consiglio di Stato, che il Contingente
ispettivo, nucleo di valutazione, valutazione esterna, formazione e
selezione del nucleo ispettivo, sono termini e concetti che esulano
dalle competenze del regolamento citato e certamente non delegate o
richiamate dalla legge fonte primaria di diritto.
Probabilmente
questa disposizione lascerà aperti dubbi interpretativi, così come
quella dell'articolo 2 comma 5 lì ove si precisa che “È
istituita presso l’Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale
dell’S.N.V.”.
Il
Consiglio di Stato scriveva nel 2012 che “dubita
della opportunità della istituzione, formale, di un nuovo organismo,
del quale la legge non parla. La circostanza che non siano previsti
né compensi aggiuntivi per i componenti, né altri oneri finanziari
non elimina le perplessità, collegate alla circostanza che il
compito di coordinamento funzionale del sistema compete all’Invalsi,
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a): tale
funzione comprende, ovviamente, anche quella di effettuare periodici
confronti con gli altri soggetti del sistema”.
Insomma
sono state accolte le indicazioni del Consiglio di Stato in via
parziale, rimangono ferme le perplessità sul Contingente Ispettivo e
sulla Conferenza per il Coordinamento funzionale del S.N.V ed
ovviamente rimane ferma tutta la mia assoluta contrarietà su quello
che è il Servizio Nazionale di Valutazione, ancora una volta imposto
dall'alto.
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