Nel 2026, 80 anni dalla strage di Vergarolla, come per la strategia della tensione, senza verità, anche se non si era più in Italia

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  Ancora oggi non c'è una lapide istituzionale che ricordi a dovere le vittime della strage di Vergarolla di cui non si conosce il numero esatto dei morti, 64 furono  le vittime identificate. Quanto accaduto il 18 agosto del 1946 ha lasciato il segno indelebile nella storia delle complesse vicende del confine orientale spesso strumentalizzate per revisionismi storici, nazionalismi nostalgici, che nulla c'entrano con la verità e la giustizia negata alle vittime di quel fatto drammatico. Come accaduto durante lo stragismo neofascista durante la strategia della tensione, praticamente non vi è stata alcuna verità, nessuna inchiesta degna di nota. Solo supposizioni, teorie, ipotesi, spesso istanze degne di ultras più che di seguaci della verità. Quel fatto tragico è stato chiaramente utilizzato dalla retorica revisionista per le proprie battaglie ideologiche anticomuniste e contro la Jugoslavia comunista di Tito. Quando accadde quel fatto, Pola, era una zona enclave all'interno ...

Diritto di critica: offendere una persona non è sempre reato ma insultare l'Italia è Vilipendio



Premesso che sono contrario ad ogni reato di opinione, con questo breve scritto voglio evidenziare alcune "perle" di saggezza della nostra giurisprudenza in tema di diritto di critica, opinione che a volte intraprende la via dell'offesa ma ad essere realmente lesa è in sostanza la libera manifestazione del pensiero dell'individuo. Ognuno chiaramente si assume la responsabilità delle proprie affermazioni ma continuare a mantenere il reato di opinione, dunque illecito penale, dal vilipendio alla diffamazione, è un qualcosa che ben contrasta con i principi fondanti ogni libertà di espressione che in Trattati ed anche nella nostra Costituzione avrebbero trovato protezione. Ma è anche vero che la Costituzione italiana non è perfetta e dunque ben si presta, a secondo del vento che soffia, ad interpretazioni ora restrittive ora estensive, è una questione di volontà politica e di sentimento politico che spesso coincide con la protezione dell'ordine esistente.

La Corte di Cassazione, sezione Penale, con sentenza pubblicata il 4 luglio 2013 afferma che “il diritto di manifestare il proprio pensiero in qualsiasi modo non può trascendere in offese grossolane e brutali prive di alcuna correlazione con una critica obiettiva” dunque per integrare il reato, previsto dall'articolo 291 del codice penale, "è sufficiente una manifestazione generica di vilipendio alla nazione, da intendersi come comunità avente la stessa origine territoriale, storia, lingua e cultura, effettuata pubblicamente".
Il reato in esame, spiega la Suprema Corte, "non consiste in atti di ostilità o di violenza o in manifestazioni di odio: basta l'offesa alla nazione, cioè un'espressione di ingiuria o di disprezzo che leda il prestigio o l'onore della collettività nazionale, a prescindere dai vari sentimenti nutriti dall'autore".
Questa sentenza della Cassazione è semplicemente scandalosa. Basta una manifestazione generica di pensiero offensivo verso l'Italia, per essere condannati per vilipendio. Si è andati oltre la nota sentenza sul tricolore del Tribunale di Como del 22 giugno 2001, il quale, in merito alle note offese di Bossi sul tricolore, ricordava che “la nozione di vilipendio implica disprezzo, ludibrio o manifestazioni di ostilità. Ed è indiscutibile il significato pesantemente offensivo e la connotazione manifestamente dispregiativa delle espressioni utilizzate dall'imputato nel descrivere l'uso e le finalità della bandiera nazionale, paragonato ripetutamente durante il suo discorso alla carta igienica”.
Ma la Corte Costituzionale ha più volte dichiarato infondate le questioni di legittimità delle disposizioni punitive del vilipendio riaffermando che la libertà di pensiero trova limiti impliciti derivanti dagli altri valori costituzionalmente protetti, tra i quali si annovera il prestigio delle istituzioni e dei loro emblemi (v. anche Cass. 6822/89).
Teoricamente i passibili di tale reato sarebbero una moltitudine indefinita di soggettività sociali e politiche ed individuali, quale diritto di critica? 
Eppure la Corte di Cassazione con la sentenza sentenza 24 aprile – 20 giugno 2013, n. 15443 rilevava che in materia di diffamazione non sussiste una generica prevalenza del diritto all’onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua reputazione; del resto, negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell’onore (Cass. n.4545/2012, n.12420/08)”

Dunque l'offesa può essere esercitata, nell'ambito del diritto di critica, verso l'individuo, ma non verso i simboli delle Istituzioni? Ognuno tragga le sue conclusioni.

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