Il
Ministero del Lavoro ed il Ministero dell'Interno con la circolare
congiunta prot. n. 4175 del 2 luglio 2013 informano che l'Italia si
è avvalsa del regime transitorio di 2 anni prima di liberalizzare
completamente l'accesso al lavoro subordinato per i cittadini della
Croazia. Rimarrà privo di ogni limitazione il lavoro autonomo e le
seguenti categorie previste nel Testo Unico dell'Immigrazione
(decreto
legislativo n. 286/1998):
art.
27, comma 1 (ad eccezione delle lettere g) e i)ovvero:
a)
dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede
o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società
estere che abbi ano la sede principale di attività nel territorio di
uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di
società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b)
lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c)
i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico;
d)
traduttori e interpreti;
e)
collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da
almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con
cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea
residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f)
persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso
datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano
nell'ambito del lavoro subordinato;
h)
lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di
attuazione;
l)
lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m)
personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n)
ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o)
artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da
imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti
pubblici , nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p)
stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività
sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi
della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q)
giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e
dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r)
persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
r-bis)
infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche
e private.
Saranno
privi di limitazioni anche i ricercatori scientifici, come previsto
ai sensi dell'articolo 27 ter del Testo unico citato ed i lavoratori
altamente qualificati come previsto dall'articolo 27 quater sempre
del detto T.U, ma anche i lavoratori stagionali, ivi compresi coloro
che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito
per prestare lavoro stagionale ed i lavoratori domestici.
La
circolare rileva altresì che le restrizioni non saranno applicabili
qualora i cittadini croati risultino occupati, alla data del 1°
luglio 2013, per un periodo non inferiore a 12 mesi nel territorio
italiano.
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