E'
stata depositata la nuova proposta di Legge A.C.
925
che riproduce
il testo unificato atto Camera n. 26-385-539-588-1177-1243-2084-
2764-3021-4355- A, approvato dalla Camera dei deputati nella XIV
legislatura dopo un approfondito esame durato oltre due anni.
Lo
scopo di questa proposta di legge è duplice.
Da
un lato si eliminano le pene detentive per reati di diffamazione con
il mezzo della stampa. Si riduce ad un anno il termine della
prescrizione dell’azione civile, si introducono limiti per la
liquidazione del danno in via equitativa, l’entita` del danno non
patrimoniale non puo` comunque eccedere la somma di 30.000 euro, e le
pene, in caso di diffamazione a mezzo stampa, non supereranno i 10
mila euro così come potrà essere condannato anche lo stesso
querelante a 10 mila euro, però tutto ciò ha un prezzo.
L’articolo
1 della presente proposta di legge interviene sulla legge sulla
stampa, la legge 8 febbraio 1948, n. 47, specificando che essa si
applica anche ai siti internet aventi natura editoriale,
ampliando l’ambito applicativo dell’istituto della rettifica,
prevedendolo anche per la stampa non periodica, come, per esempio, i
libri, riformulando il reato di diffamazione con il mezzo della
stampa per fatto determinato e disciplinando il risarcimento del
danno.
Nel
testo della proposta si specifica che per la stampa non periodica
l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo
57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della
persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non
piu` di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa,
delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano
state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o
pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro
reputazione o contrari a verita` , purché le dichiarazioni o le
rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione
penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro
sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica
grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha
determinata ;
Insomma,
da un lato si eliminano le pene detentive per il reato di
diffamazione, si pone un limite alla natura risarcitoria, ma
dall'altro, si equipara internet alla stampa, con tutte le
implicazioni del caso. La legge 7 marzo 2001, n. 62 intende per
"prodotto editoriale", il prodotto realizzato su supporto
cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico,
destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di
informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico,
o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con
esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
Teoricamente
vi potrebbero rientrare tutti i blog e siti, sarà, come sempre, una
questione di interpretazione. La Cassazione con la sentenza n° 10535
del 2009 ha fornito una interpretazione restrittiva, ma, come è
noto, la giurisprudenza muta nel tempo, si adegua, spesso, alla
volontà del sistema. Fino a quando non vi saranno dei paletti fermi
che possano definire con chiarezza ed in modo tassativo cosa sia il
prodotto editoriale per internet, ci si dovrà rimettere alle
valutazioni dei tribunali, ma, in via precauzionale, certamente si
adotteranno tutte le misure del caso, per non incorrere nei rischi
correlati.
E'
questo il prezzo da pagare per l' eliminazione delle pene detentive
dal reato di diffamazione?
D'altronde,
come è noto, colpire le tasche di chi cura un sito internet, è più
efficace per contrastare chi osa scrivere fatti, o manifestare
opinioni non gradite.
No
al reato di diffamazione, no alla natura risarcitoria per la
diffamazione, no all'estensione del prodotto editoriale per internet,
la libertà di pensiero e di opinione non si processa.
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