Quando a Ronchi nel 1890 si rischiò un incendio devastante

Correva il 6 agosto 1890, può iniziare così questa storia finita letteralmente nel dimenticatoio. Accaduta in una notte d'estate rovente a Ronchi sotto l'Impero asburgico.  Siamo intorno alla mezzanotte. Tutti dormono, o almeno ci provano, quando all'improvviso.  scoppia un temporale di quelli spaventosi tipici estivi.  E dove va a cadere un fulmine? Non su un albero in mezzo alla campagna ! Va a schiantarsi dritto sulla palazzina dell'elegante villa di Pongibeau. Una villa signorile.  Che in quel momento, peraltro, ospitava dei villeggianti di un certo rango: nientemeno che la famiglia del Cavaliere de Juriscovich, signori arrivati apposta da Trieste. Ora, la traiettoria di questo fulmine ha del romanzesco. Buca il soffitto, s'infila direttamente nella sala maggiore – immaginatevi il botto, la puzza di zolfo! – poi decide di scendere per le scale, attraversa la cucina, e va a finire la sua corsa nel cortile posteriore.  E sfortuna volle che in...

Ci risiamo, nuova proposta di legge per la “natura” editoriale di internet



E' stata depositata la nuova proposta di Legge A.C. 925 che riproduce il testo unificato atto Camera n. 26-385-539-588-1177-1243-2084- 2764-3021-4355- A, approvato dalla Camera dei deputati nella XIV legislatura dopo un approfondito esame durato oltre due anni.

Lo scopo di questa proposta di legge è duplice.
Da un lato si eliminano le pene detentive per reati di diffamazione con il mezzo della stampa. Si riduce ad un anno il termine della prescrizione dell’azione civile,  si introducono limiti per la liquidazione del danno in via equitativa, l’entita` del danno non patrimoniale non puo` comunque eccedere la somma di 30.000 euro, e le pene, in caso di diffamazione a mezzo stampa, non supereranno i 10 mila euro così come potrà essere condannato anche lo stesso querelante a 10 mila euro, però tutto ciò ha un prezzo.
L’articolo 1 della presente proposta di legge interviene sulla legge sulla stampa, la legge 8 febbraio 1948, n. 47, specificando che essa si applica anche ai siti internet aventi natura editoriale, ampliando l’ambito applicativo dell’istituto della rettifica, prevedendolo anche per la stampa non periodica, come, per esempio, i libri, riformulando il reato di diffamazione con il mezzo della stampa per fatto determinato e disciplinando il risarcimento del danno.
Nel testo della proposta si specifica che per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese, su non piu` di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verita` , purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata ;

Insomma, da un lato si eliminano le pene detentive per il reato di diffamazione, si pone un limite alla natura risarcitoria, ma dall'altro, si equipara internet alla stampa, con tutte le implicazioni del caso. La legge 7 marzo 2001, n. 62 intende per "prodotto editoriale", il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
Teoricamente vi potrebbero rientrare tutti i blog e siti, sarà, come sempre, una questione di interpretazione. La Cassazione con la sentenza n° 10535 del 2009 ha fornito una interpretazione restrittiva, ma, come è noto, la giurisprudenza muta nel tempo, si adegua, spesso, alla volontà del sistema. Fino a quando non vi saranno dei paletti fermi che possano definire con chiarezza ed in modo tassativo cosa sia il prodotto editoriale per internet, ci si dovrà rimettere alle valutazioni dei tribunali, ma, in via precauzionale, certamente si adotteranno tutte le misure del caso, per non incorrere nei rischi correlati.
E' questo il prezzo da pagare per l' eliminazione delle pene detentive dal reato di diffamazione?
D'altronde, come è noto, colpire le tasche di chi cura un sito internet, è più efficace per contrastare chi osa scrivere fatti, o manifestare opinioni non gradite.
No al reato di diffamazione, no alla natura risarcitoria per la diffamazione, no all'estensione del prodotto editoriale per internet, la libertà di pensiero e di opinione non si processa.


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