Come
è noto l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di seguito
denominato «Istituto», è ente di ricerca di diritto pubblico, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213.
L'articolo
2 del decreto legislativo n. 213 del 2009 riconosce autonomia
statutaria agli enti di ricerca, nel rispetto dell’articolo 33,
sesto comma, della Costituzione, in coerenza con i principi della
Carta Europea dei Ricercatori allegata alla Raccomandazione n.
2005/251/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, adottando i
propri statuti in conformità alle disposizione della legge n. 165
del 2007. Il medesimo articolo prevede che gli enti di ricerca
devono adottare e
adeguare
i propri statuti in conformità con quelli compatibili dei rispettivi
ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di
ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonché
modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e
rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di
riferimento.
L'articolo
3 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che lo statuto
specifichi ed articoli la missione e gli obiettivi di ricerca tenuto
conto degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione
europea, nonché dei fabbisogni e del modello strutturale di
organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli
scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività, disponendo
la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione,
amministrazione, consulenza e controllo, nonché l'adozione di forme
organizzative atte a garantire trasparenza ed efficienza della
gestione, garantendo comunque l'alto profilo scientifico e
professionale, le competenze tecnico organizzative e la
rappresentatività dei componenti, secondo i criteri previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge n. 165 del 2007,
citata.
Ma
l'InValsi, che doveva dotarsi di uno Statuto, a partire dal 16
febbraio 2010, momento da cui discendeva l'obbligo di adozione di
questo importante atto giuridico, a ciò non provvedeva.
E
sarà solo con il Decreto n. 11 - Prot. 5657 del 2 settembre 2011,
che il MIUR, con intervento unilaterale e d'ufficio, come previsto
dalla legge, imponeva e scriveva di fatto lo Statuto dell'InValsi.
Di
certo, tanto per cambiare, non vi è nulla. L'unica certezza del
diritto è data dalla incertezza del diritto vigente.
Gli
enti pubblici, in quanto persone giuridiche perseguono fini e scopi
di carattere ed interesse pubblico. E lo Statuto in tutto ciò svolge
un ruolo determinante.
Ma
il punto è quanto la sussistenza di uno Statuto o meno può
determinare la validità degli atti posti in essere dall'ente
considerato?
In
giurisprudenza si trova precisato che la natura pubblica di una
persona giuridica dipende dall’inquadramento istituzionale della
stessa nell’apparato organizzativo della p.A., cioè dal rapporto
in cui tale soggetto di diritto, in conseguenza dell’attività
espletata, viene a trovarsi rispetto allo Stato o all’ente
territoriale di riferimento; pertanto, la qualificazione di un ente
come pubblico o privato, allorché la sua natura non sia dichiarata
espressamente, costituisce il risultato di una ricerca ermeneutica
che ha per oggetto le norme legislative, regolamentarie e statutarie
Cons. St., sez. VI, 23 ottobre 1973 n. 397. Anche T.A.R. Lombardia,
15 luglio 1981 n. 796, in Tributi, 1981, 819,
il quale afferma che “nei casi in cui sia difficile
accertare la natura – pubblica o privata – di un ente, diviene
decisivo l'aspetto formale attinente al regime delle norme, di
diritto pubblico o privato, in cui l'ente, in virtù degli atti che
ne disciplinano l'attività, è tenuto a operare”
Il
quesito, dalla non facile soluzione, sorge spontaneo.
Gli
atti posti in essere dall'InValsi nell'anno scolastico 2009/2010 e
2010/11, poiché non dotato di Statuto, ed inadempiente sul punto,
quanto sono da considerarsi legittimi? Quanto sono legittime le
sanzioni disciplinari che sono derivate da situazioni conflittuali
correlate alle prove dell'InValsi in quell'anno? Quanto sono
legittimi gli ordini di servizio emanati dai dirigenti scolastici,
che obbligavano i docenti a somministrare le prove e correggere le
stesse? Prove realizzate dall'InValsi privo di Statuto?
Già,
proprio quello Statuto che delinea gli scopi e l'attività
dell'InValsi?
L'amministrazione,
potrebbe in via di autotutela, disporre l'annullamento di tutti gli
atti consequenziali alle prove dell'InValsi degli anni scolastici
considerati, prove,che potrebbero non avere alcun tipo di validità
formale e giuridica?
Questa
problematica rischierebbe di travolgere anche la prova dell'esame
finale della scuola secondaria di primo grado.
Sarebbe
interessante sapere cosa pensa il MIUR di tutto ciò.
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