Cosa è rimasto del primo maggio nazionale a Monfalcone?

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Si parlava di Gorizia, della storia del suo confine, anche se si era a Monfalcone, che non ha avuto alcun muro nel corso della sua storia, ma solo un confine con Duino, quando si dovevano scegliere le sorti del territorio con la questione del TLT osteggiata tanto dall'Unione Sovietica, quanto dagli americani. Altri tempi, altre storie, nella storia. Ma come è risaputo la scelta di Monfalcone per il primo maggio 2024 è stata logistica ed un ripiego rispetto alla scelta principale di Gorizia in vista della capitale europea della cultura 2025. Una piazza della Repubblica gremita di militanti sindacali, tanti provenienti dal vicino Veneto e anche dal resto d'Italia, tante bandiere, ci si aspettava forse una partecipazione più importante della rappresentanza dei lavoratori immigrati della Fincantieri. Scesero in piazza in 6 mila per rivendicare il diritto a pregare. Il diritto sul lavoro e le questioni del lavoro non sono sicuramente meno importanti, anzi, tutto parte da lì. E gli i

Gli atti dell'InValsi dell'anno scolastico 2009/10 e 2010/11 sono illegittimi?



Come è noto l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di seguito denominato «Istituto», è ente di ricerca di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
L'articolo 2 del decreto legislativo n. 213 del 2009 riconosce autonomia statutaria agli enti di ricerca, nel rispetto dell’articolo 33, sesto comma, della Costituzione, in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori allegata alla Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, adottando i propri statuti in conformità alle disposizione della legge n. 165 del 2007. Il medesimo articolo prevede che gli enti di ricerca devono adottare e
adeguare i propri statuti in conformità con quelli compatibili dei rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonché modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento.
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che lo statuto specifichi ed articoli la missione e gli obiettivi di ricerca tenuto conto degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea, nonché dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività, disponendo la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonché l'adozione di forme organizzative atte a garantire trasparenza ed efficienza della gestione, garantendo comunque l'alto profilo scientifico e professionale, le competenze tecnico organizzative e la rappresentatività dei componenti, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge n. 165 del 2007, citata.

Ma l'InValsi, che doveva dotarsi di uno Statuto, a partire dal 16 febbraio 2010, momento da cui discendeva l'obbligo di adozione di questo importante atto giuridico, a ciò non provvedeva.
E sarà solo con il Decreto n. 11 - Prot. 5657 del 2 settembre 2011, che il MIUR, con intervento unilaterale e d'ufficio, come previsto dalla legge, imponeva e scriveva di fatto lo Statuto dell'InValsi.

Di certo, tanto per cambiare, non vi è nulla. L'unica certezza del diritto è data dalla incertezza del diritto vigente.
Gli enti pubblici, in quanto persone giuridiche perseguono fini e scopi di carattere ed interesse pubblico. E lo Statuto in tutto ciò svolge un ruolo determinante.
Ma il punto è quanto la sussistenza di uno Statuto o meno può determinare la validità degli atti posti in essere dall'ente considerato?
In giurisprudenza si trova precisato che la natura pubblica di una persona giuridica dipende dall’inquadramento istituzionale della stessa nell’apparato organizzativo della p.A., cioè dal rapporto in cui tale soggetto di diritto, in conseguenza dell’attività espletata, viene a trovarsi rispetto allo Stato o all’ente territoriale di riferimento; pertanto, la qualificazione di un ente come pubblico o privato, allorché la sua natura non sia dichiarata espressamente, costituisce il risultato di una ricerca ermeneutica che ha per oggetto le norme legislative, regolamentarie e statutarie Cons. St., sez. VI, 23 ottobre 1973 n. 397. Anche T.A.R. Lombardia, 15 luglio 1981 n. 796, in Tributi, 1981, 819, il quale afferma che “nei casi in cui sia difficile accertare la natura – pubblica o privata – di un ente, diviene decisivo l'aspetto formale attinente al regime delle norme, di diritto pubblico o privato, in cui l'ente, in virtù degli atti che ne disciplinano l'attività, è tenuto a operare”

Il quesito, dalla non facile soluzione, sorge spontaneo.
Gli atti posti in essere dall'InValsi nell'anno scolastico 2009/2010 e 2010/11, poiché non dotato di Statuto, ed inadempiente sul punto, quanto sono da considerarsi legittimi? Quanto sono legittime le sanzioni disciplinari che sono derivate da situazioni conflittuali correlate alle prove dell'InValsi in quell'anno? Quanto sono legittimi gli ordini di servizio emanati dai dirigenti scolastici, che obbligavano i docenti a somministrare le prove e correggere le stesse? Prove realizzate dall'InValsi privo di Statuto?
Già, proprio quello Statuto che delinea gli scopi e l'attività dell'InValsi?
L'amministrazione, potrebbe in via di autotutela, disporre l'annullamento di tutti gli atti consequenziali alle prove dell'InValsi degli anni scolastici considerati, prove,che potrebbero non avere alcun tipo di validità formale e giuridica?
Questa problematica rischierebbe di travolgere anche la prova dell'esame finale della scuola secondaria di primo grado.
Sarebbe interessante sapere cosa pensa il MIUR di tutto ciò.

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