Dieci anni dall'omicidio di Stato di Giulio Regeni, il 2026 sarà l'anno della giustizia?

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Il tempo inesorabilmente corre, va per la sua strada senza guardare in faccia a nessuno. Imperterrito. Dieci anni possono sembrare una inezia, oppure una eternità, Solo Paola, Claudio ed Irene possono sapere cosa significhi vivere senza Giulio, ma in questi dieci anni, di strada ne è stata percorsa parecchia, affrontando una miriade di difficoltà, a partire da quell'enorme muro mafioso ed omertoso nato dall'Egitto che ha ucciso Giulio e negato ogni forma di collaborazione, cosa che continua ancora oggi, cercando di ostacolare il processo che nel 2026, si spera, possa sentenziare quel primo tassello di giustizia che tutti si aspettano. La verità è pressoché oramai acquisita. Anche se delle zone grigie ancora esistono e probabilmente continueranno ad esistere e non avere mai risposta. Riuscire ad ottenere la sentenza che possa fare giustizia nel caso dell'omicidio di Giulio, è un qualcosa di enorme, in un Paese come il nostro che ha sempre ostacolato la giustizia nei processi...

Trib. Bari, 7 maggio 2009, G.U. Zaza – “ALUNNO SI FA MALE A SCUOLA: RISARCITO IL DANNO”

I genitori di un alunno evocavano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Direttore del Circolo per il risarcimento dei danni patiti dal figlio a scuola. Il minore aveva riportato una ferita lacero-contusa con prognosi di sette giorni.

Secondo il Giudice di primo grado la domanda non trova fondamento giuridico nell'art. 2048 c.c. che prevede la responsabilità dei precettori per culpa in vigilando, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, né nell' art. 2043 c.c.: siamo, infatti, di fronte ad un danno che l'allievo non procura a terzi, ma a se stesso.

Alla fattispecie è invece applicabile l'art. 1218 c.c.. Ne consegue che l'attore deve provare solo il danno, mentre la parte convenuta deve dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a lui non imputabile.

Con l'iscrizione scolastica, difatti, si instaura un vincolo negoziale e tra le obbligazioni dell' Istituto rientra quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica.

Il Giudice, quindi, accoglie la domanda attorea condannando il Ministero al risarcimento del danno ammontante ad € 4.613,28 .

Elisa BUCCI personaedanno

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