Che fine ha fatto la fantomatica prigione di Moro di via Massimi?

Ne avevamo parlato anche su queste pagine, pur esprimendo delle perplessità, su quella che poteva essere stata la prima prigione di Moro, in relazione all'inchiesta del giornalista Zatti della Rai. Il reperto 777 sarebbe stato determinante per indicare la Loyola University di via Massimi. Ma, come già era stato segnalato dal gruppo 16 di marzo e poi in un post significativo pubblicato su insorgenze.net si è sostanzialmente smentito in modo evidente che il reperto 777 corrispondesse a Loyola University. La location era invece la prigione di Ascoli Piceno. Bisognerebbe sul punto chiedersi perchè Morucci avrebbe fatto quel disegno, per quale scopo, e chi gli aveva fornito i dettagli di quel sito carcerario. Altro discorso, è invece, la questione della prima prigione di Moro. Effettivamente non si può escludere che presso la Loyola University possa essere stata la prima temporanea prigione di Moro. Ma la cosa sconcertante è che si è passati dal parlare per alcuni giorni con tanto di s...

Trib. Bari, 7 maggio 2009, G.U. Zaza – “ALUNNO SI FA MALE A SCUOLA: RISARCITO IL DANNO”

I genitori di un alunno evocavano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Direttore del Circolo per il risarcimento dei danni patiti dal figlio a scuola. Il minore aveva riportato una ferita lacero-contusa con prognosi di sette giorni.

Secondo il Giudice di primo grado la domanda non trova fondamento giuridico nell'art. 2048 c.c. che prevede la responsabilità dei precettori per culpa in vigilando, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, né nell' art. 2043 c.c.: siamo, infatti, di fronte ad un danno che l'allievo non procura a terzi, ma a se stesso.

Alla fattispecie è invece applicabile l'art. 1218 c.c.. Ne consegue che l'attore deve provare solo il danno, mentre la parte convenuta deve dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a lui non imputabile.

Con l'iscrizione scolastica, difatti, si instaura un vincolo negoziale e tra le obbligazioni dell' Istituto rientra quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica.

Il Giudice, quindi, accoglie la domanda attorea condannando il Ministero al risarcimento del danno ammontante ad € 4.613,28 .

Elisa BUCCI personaedanno

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