L'organizzazione O che ha anticipato GLADIO aveva come principale obiettivo il monfalconese ma fu Gorizia ad avere il primato di strutture paramilitari

Da pochi mesi è disponibile una mole di documentazione enorme che riguarda l'attività della commissione Moro (XVII legislatura),  come desecretata dall’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati. Tra i vari documenti che interessano le indagini sulle zone ancora oggi tutt'altro che pienamente risolte sull'omicidio di Moro e gli agenti della sua scorta ve ne sono alcuni focalizzati su GLADIO e le organizzazioni di guerra ritenute non ortodosse che hanno avuto affermazione anche nel nostro territorio. Come la Organizzazione O    derivata dalla analoga organizzazione "Osoppo", che a sua volta traeva origine dalla omonima formazione partigiana anticomunista. Secondo quanto affermato in una scheda informativa proveniente dal Sismi alla quale ha attinto anche il Comitato Parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza per la relazione presentata il 4 marzo 1992, dopo la smobilitazione della formazione partigiana, avvenuta in data 24 giugno 194...

Trib. Bari, 7 maggio 2009, G.U. Zaza – “ALUNNO SI FA MALE A SCUOLA: RISARCITO IL DANNO”

I genitori di un alunno evocavano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Direttore del Circolo per il risarcimento dei danni patiti dal figlio a scuola. Il minore aveva riportato una ferita lacero-contusa con prognosi di sette giorni.

Secondo il Giudice di primo grado la domanda non trova fondamento giuridico nell'art. 2048 c.c. che prevede la responsabilità dei precettori per culpa in vigilando, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, né nell' art. 2043 c.c.: siamo, infatti, di fronte ad un danno che l'allievo non procura a terzi, ma a se stesso.

Alla fattispecie è invece applicabile l'art. 1218 c.c.. Ne consegue che l'attore deve provare solo il danno, mentre la parte convenuta deve dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a lui non imputabile.

Con l'iscrizione scolastica, difatti, si instaura un vincolo negoziale e tra le obbligazioni dell' Istituto rientra quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica.

Il Giudice, quindi, accoglie la domanda attorea condannando il Ministero al risarcimento del danno ammontante ad € 4.613,28 .

Elisa BUCCI personaedanno

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