L'organizzazione O che ha anticipato GLADIO aveva come principale obiettivo il monfalconese ma fu Gorizia ad avere il primato di strutture paramilitari

Da pochi mesi è disponibile una mole di documentazione enorme che riguarda l'attività della commissione Moro (XVII legislatura),  come desecretata dall’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati. Tra i vari documenti che interessano le indagini sulle zone ancora oggi tutt'altro che pienamente risolte sull'omicidio di Moro e gli agenti della sua scorta ve ne sono alcuni focalizzati su GLADIO e le organizzazioni di guerra ritenute non ortodosse che hanno avuto affermazione anche nel nostro territorio. Come la Organizzazione O    derivata dalla analoga organizzazione "Osoppo", che a sua volta traeva origine dalla omonima formazione partigiana anticomunista. Secondo quanto affermato in una scheda informativa proveniente dal Sismi alla quale ha attinto anche il Comitato Parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza per la relazione presentata il 4 marzo 1992, dopo la smobilitazione della formazione partigiana, avvenuta in data 24 giugno 194...

In Italia sono reato le tradizioni violente contro le donne. Anche alle straniere vanno garantiti gli stessi diritti degli uomini


In Italia la famiglia è intoccabile, a moglie e marito vanno garantiti gli stessi diritti: le tradizioni di alcuni popoli di relegare le proprie donne in un ruolo subordinato, di vessarle e sottoporle a violenze qui è un grave reato.

Il monito arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22700 del 29 maggio 2009, ha confermato la condanna nei confronti di un marocchino che aveva sottoposto a continue violenze e vessazioni la moglie, anche se lei in aula aveva ritrattato tutto.

“Tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato sono tenuti ad osservare la legge italiana”. Ma non solo. La rilevanza della disciplina e le ragioni di carattere generale su cui si fonda escludono che possa esservi apportata qualsiasi deroga non espressamente prevista dal diritto pubblico interno o dal territorio internazionale e implicano che le tradizioni etico-sociali di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, di natura essenzialmente consuetudinaria, benché nel complesso di indiscusso valore culturale, possano essere praticate solo fuori dall’ambito di operatività della norma penale. Il principio assume particolare valore morale e sociale allorché la tutela riguardi la famiglia che la legge fondamentale dello Stato riconosce quale società naturale, ordinata sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, uguaglianza che costituisce pertanto un valore garantito, in quanto inserito in un ordinamento incentrato sulla dignità dell a persona umana e sul rispetto e la garanzia dei diritti insopprimibili a lei spettanti”.

Debora Alberici cassazione net

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