A Lussino, salvate diverse tombe di cittadini italiani dall'oblio, ma c'è ancora molto da fare per il riconoscimento dei diritti della minoranza italiana

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Viene reso noto che a Lussino, grazie all'operato di alcuni cittadini sensibili alla salvaguardia della memoria storica ed identità dei luoghi, sono state salvate una trentina di tombe, esattamente ben 37, nel cimitero di San Martino, dall'oblio e dal degrado a cui erano destinate. I cittadini in questione, tramite la nota pagina facebook dedicata a Lussino hanno reso noto che grazie al finanziamento promosso dall'Università Popolare di Trieste, attraverso i fondi del MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,hanno potuto  attivarsi per salvarle. Iniziativa di gran pregio che merita il giusto riconoscimento e gratitudine in un contesto dove la comunità degli italiani,con difficoltà , essendo anche gli italiani autoctoni  ridotti al minimo storico, cerca di attivarsi per quanto possibile anche tramite l'operato di singole individualità per la difesa della memoria storica. Una delle battaglie che stanno conducendo da anni ad esempio è il  r...

Scontri nelle manifestazioni di piazza? Sarà terrorismo con condanne anche oltre i 12 anni di carcere


Il consiglio regionale del Veneto, nella seduta del 3 maggio 2018, ha deliberato di riproporre nuovamente all’esame del Parlamento, nell’identico testo, l’iniziativa di legge statale già presentata nella XVII legislatura (atto Camera n. 4693). Essendo ora "fertili" le condizioni politiche è altamente probabile che il detto disegno di legge possa essere approvato dal Parlamento, un disegno di legge che introduce il reato di "terrorismo tramite la piazza".
 
Scrivono che per meglio inquadrare tali fatti, pur non essendoci una definizione univoca di terrorismo, corre in soccorso quella formulata nel 1937 dalla Società delle Nazioni, nella quale si parla di « fatti criminali diretti contro lo Stato in cui lo scopo è di provocare terrore nella popolazione o in gruppi di persone ». 
 
E dunque a detta di costoro, "In un momento, quindi, di massima emergenza per la sicurezza(quale non è dato sapere) in cui, soventemente, nelle manifestazioni che richiamano la maggiore risonanza mediatica si annidano criminali violenti che scendono in piazza con il solo intento di violentare le regole del vivere civile e la vita degli operatori delle forze di polizia ivi preposte in servizio d’ordine e sicurezza pubblica e lo Stato che rappresentano, la politica deve rispondere con fermezza e con strumenti normativi idonei, per quanto di sua competenza." Ed ancora " Non è più tollerabile che nell’immaginario collettivo di questi criminali passi come « normale » il tentativo di ammazzare dei poliziotti che fanno il proprio dovere, approfittando di una manifestazione(....)".
 
Quali le misure previste?


« ART. 613-quater. – (Terrorismo tramite la piazza). – Chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, cagiona lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo, ad un pubblico ufficiale, ivi preposto in servizio di ordine e sicurezza pubblica, anche con il lancio di oggetti pericolosi o atti ad offendere, mentre egli impedisce che venga messo in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini o la commissione di reati, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità preavvisate o prescritte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni. La stessa pena si applica per i fatti di cui al primo comma che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un terzo. Se dal fatto deriva una lesione personale gravissima, le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di due terzi. Se dal fatto deriva la morte, quale conseguenza non voluta, le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.

ART. 613-quinquies – (Istigazione a commettere terrorismo tramite la piazza). – Fuori dei casi previsti dall’articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, istiga a commettere il delitto di terrorismo tramite la piazza, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
 
ART. 613-sexies – (Arresto differito). – Nei casi di cui agli articoli 613-quater e 613-quinquies, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto ».
 
Marco Barone

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