Fincantieri, come è noto, è uno dei
maggiori gruppi cantieristici e numero uno al mondo per diversificazione
e innovazione. Buona parte, se non tutta a dire il vero, l'economia del
monfalconese dipende in sostanza dalla Fincantieri. In questi giorni
si è discusso della questione delle guardie giurate particolari armate e
della loro presenza all'interno dello stabilimento. Facendo una ricerca
su internet già in passato emersero delle problematicità su tale questione. Si era nel 2007 ed il DM del 2010 come poi
rivisto nel 2015 che ne norma in parte la materia su alcune questioni
specifiche doveva ancora essere emanato. Cosa si denunciava nel 2007? Una interrogazione da parte di
Olivieri del
2007 al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Per sapere -
premesso che: da qualche mese la Direzione del personale del cantiere
«Fincantieri» di Sestri Ponente (Genova) ha adottato modalità di
gestione della vigilanza che, a giudizio degli interroganti, sono lesive
della dignità e dei diritti dei lavoratori; tali atteggiamenti
aziendali hanno provocato giustificate proteste da parte della
Rappresentanza Sindacale Unitaria del cantiere; in particolare, secondo
informazioni in possesso degli interroganti, lavoratori in uscita dal
cantiere, in violazione a quanto disposto dalla legge n. 300 del 1970,
sono sottoposti a perquisizione di borse, zainetti eccetera a
discrezione del personale di vigilanza, senza quindi che siano attivi i
sistemi di selezione automatica previsti; il personale preposto alla
vigilanza, composto da guardie giurate dipendenti della stessa
Fincantieri o dalla società «La portuale», secondo informazioni in
possesso degli interroganti, è presente abitualmente nelle officine ed a
bordo delle navi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e, in
più occasioni, ha contestato a lavoratori dipendenti Fincantieri o delle
ditte d'appalto comportamenti e fatti non inerenti la tutela del
patrimonio aziendale; secondo informazioni in possesso degli
interroganti, inoltre, si sarebbero verificati casi di lavoratori
dipendenti di ditte d'appalto che sarebbero stati privati del permesso
di entrare in cantiere per il solo fatto di aver protestato nei
confronti degli abusi segnalati. Tale circostanza appare particolarmente
grave ove si consideri che il ritiro del permesso di entrare in
cantiere può significare la perdita del posto di lavoro per chi operasse
alle dipendenze di ditte che non hanno altri appalti oltre a quelli in
essere nel cantiere di Sestri Ponente. Occorre poi considerare le
conseguenze nel caso in cui il permesso di entrata fosse ritirato ad uno
dei tanti lavoratori extracomunitari che operano alle dipendenze delle
ditte d'appalto -: se il Governo intenda intervenire su Fincantieri,
gruppo industriale pubblico, per far sì che nello stabilimento di Sestri
Ponente cessino i soprusi e venga ripristinata la legalità
democratica".
Chiaramente con ciò non si vuole rilevare che a Monfalcone debba accadere la medesima cosa. Ma delle preoccupazioni sussistono,
sicuramente dal punto di vista etico e generale. Emerge uno stato securitario nei luoghi di lavoro con la scusante
della protezione e tutela del patrimonio aziendale?
Lo Statuto dei
Lavoratori è chiaro su tale materia. Il datore di lavoro può impiegare
le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 ,
soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie
giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da
quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. È fatto
divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività
lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono
accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento
della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze
attinenti ai compiti di cui al primo comma. In caso di inosservanza da
parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al
presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il
questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca
della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
Dunque, stante
anche la giurisprudenza, le guardie addette alla vigilanza negli
stabilimenti devono svolgere servizi di portineria, le guardie giurate
hanno il compito della tutela del patrimonio aziendale ma non possono,
in alcun modo, controllare l’attività dei lavoratori, annotare chi si
presenta in ritardo (Cass. pen., n. 7954/1982) o riprendere con le
telecamere i partecipanti ad uno sciopero, ecc. Quale reale necessità di
ricorrere a Monfalcone a tale simile misura?
Quale eventuale concertazione con i rappresentanti dei lavoratori e
con i lavoratori su tale questione che è delicatissima e rischia di
fomentare situazioni di alta tensione? Non è questa una battaglia che può
essere condotta solo dai sindacati, ma è necessaria una sinergia con la
società civile e politica locale.
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