Chi decide cos'è un capolavoro? Arte, denaro, passione e la lezione della Storia

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  Se ci guardiamo intorno oggi, c'è una sensazione quasi paradossale: in questo mondo ci sono forse più scrittori che libri, più poeti che poesie, più artisti che quadri! Tutti che creano, tutti che producono! Ma la vera domanda — e qui c'è il nocciolo della questione — è: chi è che decide che cos'è davvero un'opera d'arte?  Eh, la risposta è semplicissima, la storia ce lo insegna benissimo! È quello che un tempo avremmo chiamato il mondo della grande borghesia. Quell'uno percento della popolazione che detiene una ricchezza spropositata e che, a un certo punto, cosa fa? Si china, si mescola con l'umiltà del mondo, va a cercare l'artista squattrinato per fare una cosa ben precisa: capitalizzare l'arte . Non c'è nulla di scandaloso! Sia chiaro, è una constatazione quasi banale, fisiologica. Sono due mondi completamente diversi che però diventano assolutamente complementari: l'uno ha bisogno dell'altro. L'artista ha bisogno del mecenate ...

Scuola: supplente di sostegno condannato a restituire l'intero stipendio, perché senta titolo di specializzazione





La Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, con una Sentenza del 5 ottobre 2012 n° 243, afferma un principio, che se interpretato in modo estensivo, potrebbe recare molti problemi ai docenti di sostegno che per anni hanno insegnato nella scuola pubblica italiana, con il tacito consenso della stessa Amministrazione, senza il titolo richiesto dalla normativa esistente.
Il caso parte da un docente che negli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, aveva ottenuto il conferimento di incarichi a tempo determinato come insegnante di sostegno nelle scuole materne, mediante la presentazione di false dichiarazioni scritte in ordine al possesso del titolo di studio indispensabile per l’espletamento di tale tipo d’attività.
Dopo le verifiche del caso, emergeva che il lavoratore, aveva in sostanza dichiarato il falso.
Dunque viene condannato a restituire la somma di € 80.338,98, da maggiorarsi degli accessori (rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati secondo le modalità ivi specificate) e delle spese processuali, per i danni cagionati al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La Corte dei Conti rileva che l’art. 8 del D.P.R. 31.10.1975, n.970, e l’art. 325 del D.L.vo 16.4.1994, n.297, e successive modificazioni, hanno espressamente stabilito che gli insegnanti di sostegno, incaricati di svolgere attività didattiche nelle classi in cui sono inseriti alunni “portatori di handicap”, debbono essere in possesso di uno specifico diploma di specializzazione, che può essere conseguito soltanto al termine della frequenza di un corso di formazione teorico-pratico di durata biennale, tenuto da Istituti di rango universitario, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Per effetto di tale normativa, quindi, l’espletamento dell’attività come insegnante di sostegno presuppone il possesso di una preparazione professionale di tipo specialistico, la quale deve aggiungersi a quella richiesta al docente “comune”.
Ma la Corte dei Conti rileva che quando l’Amministrazione scolastica affida un incarico d’insegnamento di sostegno, essa non richiede l’espletamento di un’attività didattica qualsiasi ma esige che sia resa una prestazione professionale particolarmente qualificata, per l’effettuazione della quale la legge impone, come regola generale, il possesso di un particolare titolo di specializzazione.
Ne consegue che l’attività svolta dal soggetto privo delle cognizioni tecnico-culturali tassativamente prescritte dalla legge (conseguibili soltanto mediante la frequenza dell’apposito corso di formazione ed il superamento dei relativi esami) non può affatto qualificarsi come “insegnamento di sostegno” in senso tecnico e dunque la prestazione lavorativa che venga, comunque, resa dal soggetto sfornito del titolo di specializzazione non può ontologicamente produrre (a causa dell’oggettiva carenza del necessario di capacità professionale) l’utilità che l’Amministrazione aveva preventivato di conseguire in sede di stipula del contratto di lavoro.
Un principio che è un monito all'Amministrazione centrale, ma anche ai genitori, che ricorda l'importanza dell'insegnamento del sostegno e che non può essere effettuato da chi è privo di titolo. Detto in breve il docente di sostegno che ha insegnato la detta disciplina, privo del titolo di specializzazione prescritto, avrebbe compiuto una attività illegittima perché non utile all'Amministrazione poiché privo della preparazione specifica. Attività illegittima che però, questo deve essere detto, per non creare allarmismo, si è realizzata nella maggior parte dei casi con il pieno consenso e complicità dell'Amministrazione scolastica ed in casi come questi l'azione di rivalsa sarebbe a dir poco fuorviante.
Il caso della onerosa condanna trova luogo per altro principio come riportato nella presente sentenza ovvero, nell’ipotesi in cui un soggetto abbia fraudolentemente ottenuto il conferimento di un incarico come insegnante di sostegno mediante false dichiarazioni sul possesso del prescritto titolo di studio, deve ritenersi che: il rapporto sinallagmatico, che deve sussistere tra la prestazione lavorativa specializzata prevista nel contratto e la retribuzione erogata dall’Amministrazione scolastica (in conformità al C.C.N.L. di categoria), sia irrimediabilmente inficiato dal fatto che il docente in questione sia privo della professionalità richiesta dalla legge; le retribuzioni da questi percepite siano giuridicamente prive di “giusta causa”, ragion per cui, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti (v. ex plurimis: Sez. Lazio n.16/1998; Sez. Puglia n.14/2000; Sez. III^ Centrale d’Appello n.279/2001; Sez. d’Appello per la Sicilia n.154/2006, n.127 e n.234 del 2010 e n.127/2011), determinano l’insorgenza di danno erariale e della conseguenziale responsabilità amministrativa a carico.
Dunque i lavoratori sono avvisati, le amministrazioni scolastiche anche e le famiglie pure.
All'attività di sostegno si deve conferire la giusta dignità.
Purtroppo si registrano corsi e business tipici ed affermati nel settore della Pubblica Amministrazione, il cui unico scopo è quello di realizzare profitto che eticamente ed ontologicamente si scontra con il concetto di dignità.
Ma quale colpa? D'altronde è la società che funziona così.


Marco Barone

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