Che fine ha fatto la fantomatica prigione di Moro di via Massimi?

Ne avevamo parlato anche su queste pagine, pur esprimendo delle perplessità, su quella che poteva essere stata la prima prigione di Moro, in relazione all'inchiesta del giornalista Zatti della Rai. Il reperto 777 sarebbe stato determinante per indicare la Loyola University di via Massimi. Ma, come già era stato segnalato dal gruppo 16 di marzo e poi in un post significativo pubblicato su insorgenze.net si è sostanzialmente smentito in modo evidente che il reperto 777 corrispondesse a Loyola University. La location era invece la prigione di Ascoli Piceno. Bisognerebbe sul punto chiedersi perchè Morucci avrebbe fatto quel disegno, per quale scopo, e chi gli aveva fornito i dettagli di quel sito carcerario. Altro discorso, è invece, la questione della prima prigione di Moro. Effettivamente non si può escludere che presso la Loyola University possa essere stata la prima temporanea prigione di Moro. Ma la cosa sconcertante è che si è passati dal parlare per alcuni giorni con tanto di s...

Se i rifugiati politici, dopo cinque anni,possono diventare cittadini italiani

I rifugiati riconosciuti come tali sono a tutti gli effetti potenziali cittadini italiani perchè una volta ottenuto lo status di rifugiato se risiedono da almeno 5 anni in Italia possono richiedere la cittadinanza senza aspettare i canonici 10 anni. Cosa che in Italia pare essere stata letteralmente rimossa. Certo, è assolutamente vero che principi inderogabili della nostra Costituzione in materia di protezione sociale, si applicano a prescindere dello status effettivo di cittadinanza. Almeno in teoria. Perchè quando accaduto e continua ad accadere a Gorizia è la conferma che la Costituzione è solo una minuta e sfumata idea astratta . Con una partita a ping pong che non appassiona più. Son anni che si ripetono sempre le stesse cose, che si leggono gli stessi comunicati, le stesse rimostranze ecc ecc ecc che pare non finire più.  
Nel caos fallimentare politico tra chi  ha voluto e favorito il depotenziamento della commissione territoriale, tra chi ne pretende la chiusura e chi ne pretende un suo potenziamento.  
L'interrogativo che sorge è tanto banale quanto immenso.  
I potenziali e futuri "nuovi" cittadini italiani ed indirettamente europei come li stiamo preparando a divenire tali? Lasciandoli in mezzo alla strada? 
Negandogli l'insegnamento dell'italiano? Favorendo l'emarginazione? Invitandoli ad andarsene? Con gli sgomberi? Con situazioni di degrado sociale pieno? Con situazioni di sfruttamento lavorativo? Quale reale e diffuso processo di integrazione laico e non religioso? Quale processo reale di formazione ed istruzione? 
Ad ogni omissione, od azione, seguirà sempre un determinato ed inevitabile effetto.  Anche se a dirla tutta sarebbe interessante avere dei dati aggiornati in materia, sapere quante richieste di cittadinanza sono state complessivamente fatte in tal senso. 
Gli ultimi dati parlano genericamente di 2496 pratiche andate a buon fine in FVG nel 2014 su un totale di circa 85 mila pratiche andate a buon fine in tutta Italia, di cui 194 a Gorizia, 1001 a Pordenone, 392 a Trieste e 909 ad Udine, ma i motivi di concessione della cittadinanza sono stati vari.

Marco Barone

Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato all'apolide
Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato all'apolide

Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato all'apolide
Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato all'apolide
Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato all'apolide
Art. 16. 1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica e' soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare. 2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge,
Art. 16. 1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica e' soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare. 2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge,

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