I rifugiati riconosciuti come tali sono a tutti gli effetti potenziali cittadini italiani perchè una volta ottenuto lo status di rifugiato se risiedono da almeno 5 anni in Italia possono richiedere la cittadinanza senza aspettare i canonici 10 anni. Cosa che in Italia pare essere stata letteralmente rimossa. Certo, è assolutamente vero che principi inderogabili della nostra Costituzione in materia di protezione sociale, si applicano a prescindere dello status effettivo di cittadinanza. Almeno in teoria. Perchè quando accaduto e continua ad accadere a Gorizia è la conferma che la Costituzione è solo una minuta e sfumata idea astratta . Con una partita a ping pong che non appassiona più. Son anni che si ripetono sempre le stesse cose, che si leggono gli stessi comunicati, le stesse rimostranze ecc ecc ecc che pare non finire più.
Nel caos fallimentare politico tra chi ha voluto e favorito il depotenziamento della commissione territoriale, tra chi ne pretende la chiusura e chi ne pretende un suo potenziamento.
L'interrogativo che sorge è tanto banale quanto immenso.
I potenziali e futuri "nuovi" cittadini italiani ed indirettamente europei come li stiamo preparando a divenire tali? Lasciandoli in mezzo alla strada?
Negandogli l'insegnamento dell'italiano? Favorendo l'emarginazione? Invitandoli ad andarsene? Con gli sgomberi? Con situazioni di degrado sociale pieno? Con situazioni di sfruttamento lavorativo? Quale reale e diffuso processo di integrazione laico e non religioso? Quale processo reale di formazione ed istruzione?
Ad ogni omissione, od azione, seguirà sempre un determinato ed inevitabile effetto. Anche se a dirla tutta sarebbe interessante avere dei dati aggiornati in materia, sapere quante richieste di cittadinanza sono state complessivamente fatte in tal senso.
Gli
ultimi dati parlano genericamente di 2496 pratiche andate a buon fine in FVG nel 2014 su un totale di circa 85 mila pratiche andate a buon fine in tutta Italia, di cui 194 a Gorizia, 1001 a Pordenone, 392 a Trieste e 909 ad Udine, ma i motivi di concessione della cittadinanza sono stati vari.
Marco Barone
Lo straniero
riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni
stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato
all'apolide
Lo straniero
riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni
stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato
all'apolide
Lo straniero
riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni
stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato
all'apolide
Lo straniero
riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni
stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato
all'apolide
Lo straniero
riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni
stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato
all'apolide
Art. 16. 1. L'apolide
che risiede legalmente nel territorio della Repubblica e' soggetto alla
legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili
ed agli obblighi del servizio militare. 2. Lo straniero riconosciuto
rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla
legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato all'apolide ai
fini dell'applicazione della presente legge,
Art. 16. 1. L'apolide
che risiede legalmente nel territorio della Repubblica e' soggetto alla
legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili
ed agli obblighi del servizio militare. 2. Lo straniero riconosciuto
rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla
legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato all'apolide ai
fini dell'applicazione della presente legge,
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