Stefano Furlan ricordato ovunque ma a Ronchi non esiste neanche una targa

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  Ci sono vicende che sembrano chiudersi nel giro di un attimo, e invece no. Rimangono lì, aggrappate alla memoria, perché  non è questione di fare della retorica inutile, quella che, insomma, lascia il tempo che trova, ma di non permettere che l'esistenza di una persona svanisca nel nulla. Di dire chiaramente: questa è stata un'ingiustizia. Come ad esempio nel caso di Stefano Furlan. Lui era di Ronchi, una famiglia semplice, gente comune. Ma la sua storia,  la ricordano tutti. La ricordano le tifoserie di mezza Italia nel mondo del calcio, persino quelle avversarie. Perché Stefano, nel febbraio del 1984, si trova esattamente dove nessuno vorrebbe mai trovarsi: nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. C'erano stati disordini, scaramucce tra i tifosi della Triestina e quelli dell'Udinese, fuori dallo stadio Grezar, a Trieste. I dettagli, nella storia, sono sempre sfuggenti. Stefano esce dalla curva, deve raggiungere la sua macchina, una Fiat 128 blu parcheggiata in vi...

Quello che alcuni media non vi diranno: il Garante per la privacy, diffida media, polizia ed operatori sanitari


Questa volta il Garante non bacchetta solamente la stampa, ma anche le forze di polizia e gli operatori sanitari.
Ciò è una novità, ma che ovviamente non è stata ripresa come notizia da buona parte della solita stampa dai soliti media, per ovvio conflitto di interessi.
Il Garante il 29 maggio 2013 scrive: “In riferimento al caso del tentato suicidio del minore a Roma, fortunatamente sopravvissuto al terribile gesto, il Garante per la privacy rivolge un appello ai media, alle forze di polizia e agli operatori sanitari affinché si astengano dal fornire informazioni e dal riportare dettagli eccessivi, raccolti anche on line, che possano rendere identificabile il ragazzo e ledere la sua riservatezza. Pur nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, riguardo a fatti che destano allarme sociale e richiamano giustamente l'attenzione dell'opinione pubblica, è necessario tenere sempre presente che il libero sviluppo della personalità e la salvaguardia della dignità del minore devono considerarsi sempre come prioritari. La pubblicazione di dettagli eccessivi contrasta con i principi fissati dal Codice deontologico dei giornalisti e dalla normativa italiana e dalle Convenzioni internazionali che riconoscono al minore una tutela rafforzata.”

Ciò, salvo la novità del rimprovero sollevato verso le forze di polizia ed operatori sanitari, si pone in linea con altri comunicati.
Ottobre 2012: Il Garante per la protezione dei dati personali, di fronte al diffondersi in rete e nei media del video con le immagini del bambino prelevato a scuola dalle forze di polizia e di dati personali riguardanti anche la sua salute, pur se forniti dai familiari, richiama i media e i siti web al più rigoroso rispetto della riservatezza del minore e raccomanda loro di astenersi dal pubblicare e diffondere immagini del bambino e dettagli eccessivi che possano lederne la dignità.
Agosto 2012: Con riferimento alla vicenda della bambina deceduta in un tragico incidente su una spiaggia francese, il Garante per la protezione dei dati personali, anche su richiesta dei familiari della vittima, motivata in particolare dalla necessità di tutelare gli altri minori presenti nel nucleo familiare, invita gli organi di informazione al rispetto delle garanzie poste a tutela dei minori dal Codice deontologico dei giornalisti e dalla Carta di Treviso.
Luglio 2011: Il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un'istruttoria sulla vicenda delle due gemelline siamesi, dopo aver ricevuto la segnalazione dei genitori che hanno lamentato la diffusione da parte di organi di informazione dei nomi delle due piccole. L'Autorità, sottolineando con forza la necessità di aderire alla richiesta di riservatezza espressa dalla famiglia delle due bambine, raccomanda a tutti i media il rigoroso rispetto delle garanzie poste a tutela dei minori dal Codice deontologico dei giornalisti e dalla Carta di Treviso. Tali disposizioni prevedono espressamente che, ai fini di tutelare la loro personalità, i giornalisti non pubblichino i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca e che il diritto del minore alla riservatezza deve sempre essere considerato come primario rispetto al diritto di cronaca. L'Autorità raccomanda inoltre ai media di astenersi dall'ulteriore pubblicazione di dati identificativi delle due bambine e dal riportare dettagli eccedenti che possono ledere la dignità delle due piccole, anche rimuovendoli dai siti on line.
Dicembre 2010: In riferimento al caso della giovane Yara Gambirasio, il Garante per la protezione dei dati personali invita i media, nell'esercitare il legittimo diritto di cronaca riguardo ad un fatto di sicuro interesse pubblico, a usare sempre la necessaria responsabilità e sensibilità e a rispettare la richiesta di riservatezza che proviene dalla famiglia e dalla comunità cittadina.
La vicenda di Yara, infatti, va purtroppo profilandosi come un fatto di cronaca particolarmente doloroso, le cui circostanze e implicazioni potrebbero ledere gravemente la dignità della minore, colpire la famiglia nei suoi affetti più intimi e provocare ulteriore dolore e lacerazione nella comunità nella quale Yara è cresciuta.
Il Garante chiede, dunque, ai media di evitare accanimenti informativi sul caso e di limitarsi a profili di stretta essenzialità, astenendosi dal riportare dettagli e particolari che rendano la ragazzina e la sua famiglia vittime di inutili morbosità.


Nonostante tutto si persevera ancora nella violazione di norme e principi che vengono raggirati per interessi mediatici.Deve essere solo la sanzione penale  e risarcitoria ad indurre verso il rispetto dell'etica? Della privacy?

Marco Barone

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