Cosa è rimasto del primo maggio nazionale a Monfalcone?

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Si parlava di Gorizia, della storia del suo confine, anche se si era a Monfalcone, che non ha avuto alcun muro nel corso della sua storia, ma solo un confine con Duino, quando si dovevano scegliere le sorti del territorio con la questione del TLT osteggiata tanto dall'Unione Sovietica, quanto dagli americani. Altri tempi, altre storie, nella storia. Ma come è risaputo la scelta di Monfalcone per il primo maggio 2024 è stata logistica ed un ripiego rispetto alla scelta principale di Gorizia in vista della capitale europea della cultura 2025. Una piazza della Repubblica gremita di militanti sindacali, tanti provenienti dal vicino Veneto e anche dal resto d'Italia, tante bandiere, ci si aspettava forse una partecipazione più importante della rappresentanza dei lavoratori immigrati della Fincantieri. Scesero in piazza in 6 mila per rivendicare il diritto a pregare. Il diritto sul lavoro e le questioni del lavoro non sono sicuramente meno importanti, anzi, tutto parte da lì. E gli i

Scuola: la formazione a distanza in tema di sicurezza deve essere retribuita?



Anche se le scuole italiane continuano, in buona misura, ad essere insicure, tra quelle che necessitano di manutenzione straordinaria ed ordinaria, ma urgente, si è perso il conto, i corsi sulla sicurezza trovano affermazione, come è giusto che sia.
Verrai anche formato in via teorica sulla sicurezza sul lavoro, ma nella maggior parte dei casi continuerai ad operare in un luogo di lavoro non pienamente sicuro.
Paradossi del sistema.
Tra i tanti problemi che vengono segnalati in tema di sicurezza sul lavoro, emerge quello della così detta formazione a distanza,come prevista dal D. Lgs 81/2008 e Accordi Stato Regioni dd. 21.12.2011 e 25.07.2012 .
Una formazione che, leggendo l'allegato dell'Accordo Stato Regioni del 2011 e richiamato dall'accordo del luglio del 2012,“può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione”.
Di norma si realizza tramite una piattaforma sulla quale viene implementato il percorso di AUTOFORMAZIONE  “generale” in e-learning, considerata come  OBBLIGATORIA per tutto il personale in servizio.
Il percorso  può essere composto da tre moduli (A, B e C o 1-2-3); alla fine di ogni modulo è previsto un questionario di verifica a risposte chiuse che consentirà di accedere al successivo modulo, se eseguito correttamente (il questionario potrà essere eseguito per tre volte); se non superato l’utente dovrà ripercorrere il modulo di autoformazione.
Ma se incrociamo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni con l'articolo 37 comma 12 del Testo unico sulla sicurezza del lavoro, lì ove prevede che tale formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori, cosa di deduce?

Che quel personale scolastico che svolge la formazione a distanza, a casa , la così detta modalità e-Learning, e sorvolo sul business collegato,  deve essere considerato in servizio.
Dunque deve essere retribuito.
Come? Le interpretazioni possono essere di varia natura, si possono applicare le disposizione della Tabella 5 del CCNL scuola ancora vigente, oppure considerare le ore effettivamente dedicate alla formazione a distanza presso il proprio domicilio, come ora ordinaria di lavoro ed essere retribuita come tale, oppure come lavoro supplementare, perché rientrante all'interno delle 40 ore, o come straordinario se nella settimana considerata il personale considerato ha sforato le 40 ore ma rientra all'interno delle 48 ore. Insomma, premesso che la formazione del personale scolastico deve avvenire durante l'ordinario orario di lavoro, diurno per i docenti, anche se a distanza, a parer mio, deve essere retribuita od in alternativa riconoscere un riposo compensativo. La giurisprudenza è consolidata su un principio abbastanza chiaro, ovvero rientra nell’orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni (Cass. 7/2/2012 n. 1697, Pres. Roselli Est. Curzio, in Lav. nella giur. 2012, 404) . In via analogia, considerandosi la formazione a distanza come attività lavorativa, anche se svolta presso il domicilio del personale scolastico, ed essendo lo stesso a disposizione del datore di lavoro per alcune ore della propria giornata, sottraendo del proprio tempo libero per soddisfare quanto sopra detto, deve altresì essere soddisfatto l'obbligo del riconoscimento economico della prestazione lavorativa ivi considerata.
Il tempo libero non deve diventare lavorativo, salvo libera ed incondizionata scelta, ma quando anche il proprio tempo libero diventa lavorativo, perché imposto, perché richiesto per ragioni organizzative, questo deve essere retribuito.



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