Chiamare ancora oggi Ronchi "dei Legionari" sarebbe come chiamare Latina, Littoria

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Come è risaputo dal 1925, la città di Ronchi di Monfalcone, ha visto mutare il proprio nome in Ronchi dei Legionari, per la precisione il 2 novembre del 1925 con il Regio Decreto firmato da Rocco pubblicato nella G.U n° 283 del 5 dicembre 1925. Quest'anno pertanto ricorrono ben cent'anni da questa ricorrenza dovuta all'omaggio voluto dal fascismo per celebrare la presa di Fiume da parte di D'Annunzio che partì casualmente da Ronchi dopo aver dormito per qualche ora in una dimora nella vecchia via di Trieste. E come è ben risaputo nessun cittadino di Ronchi partecipò a quell’atto eversivo che ha subito la città di Fiume per 500 giorni con tutte le conseguenze che ne derivarono per i fiumani che nel 1924 scivolarono anche grazie a quel fatto storico e politico sotto il fascismo. Continuare a chiamare Ronchi "dei Legionari" come se appartenesse a chi mai ha appartenuto nel corso della sua storia, minandosi pertanto ogni identità storica del territorio, sarebbe co...

Scuola: la formazione a distanza in tema di sicurezza deve essere retribuita?



Anche se le scuole italiane continuano, in buona misura, ad essere insicure, tra quelle che necessitano di manutenzione straordinaria ed ordinaria, ma urgente, si è perso il conto, i corsi sulla sicurezza trovano affermazione, come è giusto che sia.
Verrai anche formato in via teorica sulla sicurezza sul lavoro, ma nella maggior parte dei casi continuerai ad operare in un luogo di lavoro non pienamente sicuro.
Paradossi del sistema.
Tra i tanti problemi che vengono segnalati in tema di sicurezza sul lavoro, emerge quello della così detta formazione a distanza,come prevista dal D. Lgs 81/2008 e Accordi Stato Regioni dd. 21.12.2011 e 25.07.2012 .
Una formazione che, leggendo l'allegato dell'Accordo Stato Regioni del 2011 e richiamato dall'accordo del luglio del 2012,“può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione”.
Di norma si realizza tramite una piattaforma sulla quale viene implementato il percorso di AUTOFORMAZIONE  “generale” in e-learning, considerata come  OBBLIGATORIA per tutto il personale in servizio.
Il percorso  può essere composto da tre moduli (A, B e C o 1-2-3); alla fine di ogni modulo è previsto un questionario di verifica a risposte chiuse che consentirà di accedere al successivo modulo, se eseguito correttamente (il questionario potrà essere eseguito per tre volte); se non superato l’utente dovrà ripercorrere il modulo di autoformazione.
Ma se incrociamo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni con l'articolo 37 comma 12 del Testo unico sulla sicurezza del lavoro, lì ove prevede che tale formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori, cosa di deduce?

Che quel personale scolastico che svolge la formazione a distanza, a casa , la così detta modalità e-Learning, e sorvolo sul business collegato,  deve essere considerato in servizio.
Dunque deve essere retribuito.
Come? Le interpretazioni possono essere di varia natura, si possono applicare le disposizione della Tabella 5 del CCNL scuola ancora vigente, oppure considerare le ore effettivamente dedicate alla formazione a distanza presso il proprio domicilio, come ora ordinaria di lavoro ed essere retribuita come tale, oppure come lavoro supplementare, perché rientrante all'interno delle 40 ore, o come straordinario se nella settimana considerata il personale considerato ha sforato le 40 ore ma rientra all'interno delle 48 ore. Insomma, premesso che la formazione del personale scolastico deve avvenire durante l'ordinario orario di lavoro, diurno per i docenti, anche se a distanza, a parer mio, deve essere retribuita od in alternativa riconoscere un riposo compensativo. La giurisprudenza è consolidata su un principio abbastanza chiaro, ovvero rientra nell’orario di lavoro il tempo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni (Cass. 7/2/2012 n. 1697, Pres. Roselli Est. Curzio, in Lav. nella giur. 2012, 404) . In via analogia, considerandosi la formazione a distanza come attività lavorativa, anche se svolta presso il domicilio del personale scolastico, ed essendo lo stesso a disposizione del datore di lavoro per alcune ore della propria giornata, sottraendo del proprio tempo libero per soddisfare quanto sopra detto, deve altresì essere soddisfatto l'obbligo del riconoscimento economico della prestazione lavorativa ivi considerata.
Il tempo libero non deve diventare lavorativo, salvo libera ed incondizionata scelta, ma quando anche il proprio tempo libero diventa lavorativo, perché imposto, perché richiesto per ragioni organizzative, questo deve essere retribuito.



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