52 pagine, vari
emendamenti del governo come approvati il 31 maggio 2012 al Senato
della Repubblica impopolare italiana.
52 pagine nel complesso
difficili da leggere e comprendere da persone non addette ai lavori,
ed infatti i primi commenti che ho intravisto sulla stampa classica,
riportano errori grossolani e non hanno ben compreso il vero spirito di
questa riforma.
Una riforma che è
sostenuta dalla politica istituzionale, destra e sinistra non
sfiduciando il governo, hanno voluto questa riforma.
Ogni critica successiva
sarà solo sterile retorica, ipocrita demagogia.
Evidenzierò
contrariamente dagli altri solo alcuni aspetti particolari di questa
riforma, diciamo delle chicche che devono essere lette e colte con
attenzione.
Già il titolo del primo
emendamento lascia trapelare in cosa consisterà questa riforma,
poiché si sottolinea il termine flessibilità in uscita,
anche se nel contenuto del testo si parlerà pure di flessibilità in
entrata.
Ma il titolo rappresenta
bene l'essenza di queste 52 pagine che riscrivono anni di diritto del
lavoro e gettano letteralmente nel cesso,fatemi passare questo
termine, battaglie sindacali, operaie, che hanno sempre creato malore
e dispiacere a chi ora si vendica.
Perché questa è una
vendetta del sistema.
Una vendetta bestiale.
Nella premessa si legge
che le disposizioni della presente legge costituiscono principi e
criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, quindi i dipendenti pubblici sono
avvisati. A breve si perfezionerà la totale privatizzazione del
pubblico impiego, con la realizzazione di quei licenziamenti che
vengono da settimane invocati e che solo gli illusi ancora non vedono
e non vogliono vedere.
Essere consapevoli è
necessario per resistere, per difendersi.
Negare l'esistenza altro
non farà che rafforzare proprio chi ti vuole licenziare.
Ora hanno modificato, con
il passaggio al Senato, in peggio, alcuni aspetti del testo
originario.
Per esempio in tema di
contratto a tempo determinato,
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato potrà fare a meno delle motivazioni volte a
giustificare le ragioni di di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria
attività del datore di lavoro per il primo contratto non superiore
ai 12 mesi. Nel testo originario i mesi erano 6.
Gran
passo, complimenti.
Si
specifica però che questo contratto, quello senza causale, non potrà
essere soggetto a proroga e che dovrà essere computato nel canonico
36 mesi oltre il quale l'apposizione del termine non sarebbe
possibile.
Dico
sarebbe perché in Italia anche se non si può in realtà si può.
Dunque
12 mesi di contratto franco.
Sorvolo tutte le
questioni che riguardano gli altri contratti atipici ma in realtà
tipici, rilevando solo che molto si punta sull'apprendistato ed in
particolar modo tale forma contrattuale di sfruttamento per i
lavoratori è incentivata nelle imprese sotto i 10 dipendenti.
Veniamo alla materia che
se da un lato ha avuto effetto distrazione, perché si è parlato
solo di questo e non del corpus integrale della riforma del lavoro,
dall'altro in queste 52 pagine si pone fine al principio che ha
salvaguardato lo Statuto dei Lavoratori, si attacca e si colpisce con
efficacia il simbolo della lotta operaia, l'articolo 18.
In caso di licenziamento
cosa accade?
Allora il padrone, anzi
il datore di lavoro, anzi l'imprenditore, come oggi deve essere
chiamato, se decide di licenziarti, deve inviare una comunicazione
alla Direzione Territoriale del luogo e solo per conoscenza al
lavoratore.
Così è scritto nella
riforma.
La Direzione Territoriale
entro 7 giorni trasmette la convocazione alle parti, si avvia il
tentativo di conciliazione che si conclude entro 20 giorni dalla
convocazione fatta salva l'ipotesi di richiesta congiunta di rinvio
per trattative.
Il Giudice, qualora non
si raggiunga l'accordo, dovrà valutare, quasi come una minaccia, il
comportamento delle parti in sede di conciliazione sia per
risarcimento danno che per l'adozione delle spese processuali.
In sede di conciliazione,
si specifica sempre nel testo della riforma, è possibile un solo
impedimento giustificato del lavoratore che può determinare la
sospensione della procedura non oltre i 15 giorni dalla comunicazione
dell'evento.
Nel caso di
licenziamento disciplinare, leggete con attenzione, emerge che questo
produce effetto dal giorno in cui ha avuto luogo l'inizio del
procedimento disciplinare e non più dalla data della ricezione
del licenziamento.
Altra chicca in negativo
ovviamente è che si specifica la nullità del licenziamento intimato
in caso di matrimonio tra uomo e donna, e si specifica tra
uomo e donna, giusto per non lasciare trapelare dubbi, le coppie
di fatto o quelle omosessuali in Italia non devono avere diritti.
Dunque tale licenziamento
sarebbe nullo per tutte le aziende a prescindere dal criterio
dimensionale e produrrebbe gli stesse effetti del licenziamento
inefficace perché intimato in forma orale ovvero la reintegra che
non dovrà essere inferiore alle 5 mensilità della retribuzione
globale di fatto ivi incluse ovviamente pagamenti previdenziali
dedotto il percepito in itinere.
Però il lavoratore entro
30 giorni dal deposito della Sentenza o invito del datore a
rientrare al lavoro, potrà optare per una indennità pari a 15
mensilità ma che non sarà soggetta a contribuzione
previdenziale.
Altro elemento dunque
peggiorativo rispetto al passato.
Nel caso invece di di
annullabilità del licenziamento, quando non sussistono le
ragioni,quando si può adottare una sanzione conservativa del posto
di lavoro anziché l'espulsione dal lavoro, si applica la reintegra
con risarcimento che prevede una retribuzione globale di fatto dalla
data del licenziamento al momento della reintegra dedotto
ovviamente il reddito percepito in itinere con altra attività, ma
follia normativa vuole che dovrà essere dedotto anche quanto il
lavoratore avrebbe percepito se avesse cercato con diligenza altro
lavoro.
Ma con quale criterio un
Giudice potrà mai definire questo ultime parametro?
Follia pura, eppure è
stata normata.
E' interessante leggere anche, sempre in tema di
licenziamento, che se il datore di lavoro lo revoca entro 15 giorni ,
il lavoratore avrà diritto solo alla retribuzione e nessuna
sanzione verrà comminata al datore.
E certo, prima ti licenzio, ti cagiono stress e
preoccupazioni senza inizio e senza fine, e poi per convenienza pura
decido di revocare il licenziamento e per questo vile atto di natura
intimidatoria non pagherò nulla? In base alla riforma, no!
Si deve ricordare che si introdurranno dei riti
speciali per i casi di licenziamento ma anche per la qualificazione
del rapporto di lavoro e si specifica che le parti devono produrre
una duplice copia dei documenti.
Di norma in Tribunale si produce solo una copia, il
fatto di produrne due è per risparmiare i costi al Ministero, ma
ovviamente questi costi si rifletteranno sul lavoratore che dovrà
ovviamente pagare la duplice copia documentale, e poi un semplice
interrogativo, visto che anche i procedimenti di qualificazione del
rapporto di lavoro saranno soggetti al procedimento speciale, visto
che gli organici dei Giudici sono carenti, quanto dureranno gli altri
processi?
Veniamo brevemente all'ASPI che dovrebbe sostituire
il sistema degli ammortizzatori sociali come oggi esistente.
Si specifica che i dipendenti pubblici che
perderanno il lavoro non avranno alcun ASPI, così come non lo
avranno i lavoratori che producono le dimissioni.
Oggi giorno chi si dimette per giusta causa,
mobbing, perché non percepisce lo stipendio da tre mesi, ha diritto
alla disoccupazione, all'ASPI però no.
Infine si evidenzia, quella che è stata lanciata
come una grande conquista, l'obbligo di astenersi dal lavoro per
un giorno nei primi cinque mesi del proprio figlio per il padre il
quale può per due giorni sempre nell'arco dei cinque mesi
assentarsi però ad una sola condizione, ovvero essere in
sostituzione della madre...
Ogni commento è superfluo.
In tema di mobilità voglio sottolineare che
perde la detta indennità il lavoratore che rifiuta lavoro con
retribuzione non inferiore del 20% rispetto all'importo lordo
dell'indennità di cui ha diritto,ed infine che entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge si devono riformare gli enti, le
realtà che possono offrire formazione formale ed informale,
la certificazione delle competenze e le modalità di rilascio dei
crediti formativi; quali saranno gli enti che potranno organizzare
corsi di formazione per il personale dipendente? Quali saranno i
criteri? Lo decideranno i Ministeri tutti interessati sentite le
solite parti sociali, probabilmente da un lato incrementeranno il
business delle certificazioni delle competenze e dall'altro
colpiranno chi forma i lavoratori in modo libero ed anti-sistemico,
chi forma i lavoratori solo con l'unico scopo di tutelare, oltre ogni
logica corporativa, i diritti dei lavoratori.
E la chicca delle chicche è che l' Inps e l' Inail
sono chiamate ad effettuare misure di razionalizzazione
organizzativa pari ad una spesa di 18 milioni annui per Inail e 72
milioni per Inps.
Altri licenziamenti?
Ecco perché questa riforma si apriva con un titolo
chiaro, ove si evidenziava,appunto, la flessibilità in uscita.
Commenti
Posta un commento