C'era una volta Gorz. Gorizia, la città più tedesca del "nord est italiano"

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    Gorizia è oggi, a causa degli eventi del '900, conosciuta forse come la città più italiana, delle italiane, anche se la sua peculiarità discende dal passato asburgico, quello che affascina, quello che interessa i turisti, insieme alla questione dell'ultimo "muro" caduto che divideva Gorizia da Nova Gorica. A partire dal 1500 Gorizia conobbe la sua svolta, una città dove convivevano, senza ghettizzarsi, idiomi diversi, dove la cultura germanofona era rilevante, con l'ultimo censimento dell'Impero che arrivava a contare poco più di 3000 cittadini di lingua tedesca. Tedesco, sloveno, friulano, italiano. Il nome Gorizia, è un nome slavo, una città dallo spirito tedesco, di cui oggi si è praticamente perso pressoché ogni traccia. Salvo iniziative di qualche realtà associativa privata, che mantengono con impegno e passione viva la lingua tedesca a Gorizia e contributi da parte di alcuni storici e studiosi, in città si è assistito ad un vero e proprio annichilime

Le affissioni pubblicitarie “abusive” dei candidati politici possono configurare sia un illecito amministrativo, sia un vero e proprio reato penale.

E’ ormai in atto lo “sprint finale” della campagna elettorale relativa ai vari candidati politici in corsa per le elezioni regionali , che si svolgeranno domenica 28 e lunedì 29 marzo. La importante consultazione elettorale interesserà tredici regioni a statuto ordinario, i cui cittadini saranno chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio Regionale e, contestualmente, il Presidente di Regione.

E’, fortunatamente, altresì alle “battute conclusive” l’ennesima massiccia “campagna propagandistica”, caratterizzata , ancora una volta, dal fenomeno cosiddetto dell’ “affissione selvaggia” di manifesti e cartelloni pubblicitari abusivi, posizionati su pressocchè ogni spazio libero disponibile, presente nelle città, dai muri agli alberi, dai cartelli relativi alla segnaletica stradale ai contenitori per l’immondizia, collocati ai margini delle strade.

Eppure le norme di legge in materia esistono e, anche se non con un’ ampissima casistica , sono state già oggetto di applicazione da parte di magistrati solerti, e di dirigenti comunali, attenti e puntuali nel far rispettare i regolamenti comunali in vigore per il settore.

Anche la Suprema Corte di Cassazione si è ,autorevolmente, pronunciata sull’ argomento, affermando che “..le affissioni pubblicitarie, anche a contenuto politico, sono soggette alle norme ordinarie sulle affissioni (e segnatamente al d.lg. 507/93), quando siano compiute al di fuori dei periodi di “campagna elettorale”, e non già alla legge n. 212 del 1956, che disciplina le affissioni elettorali. Ne consegue che l'affissione di pubblicità elettorale, al di fuori degli spazi consentiti ,può dar luogo sia alla commissione del reato di cui all'art. 8, comma III, della legge n. 212 del 1956, del quale risponde il solo autore della violazione; sia all'illecito amministrativo, previsto dai regolamenti comunali, del quale può essere chiamato a rispondere sia l'autore della violazione, sia il committente della pubblicità.” ( così ,difatti, Cassazione civile , sez. I, 05 marzo 2004, n. 4506)

La pronuncia della Suprema Corte, in materia, autorizza, pertanto, i Comuni a poter “irrogare” , nei confronti dei movimenti e dei partiti politici ,colpevoli di “affissioni pubblicitarie abusive”, tramite “determinazioni dirigenziali” , onerose sanzioni pecuniarie, a titolo di contravvenzioni amministrative, per la violazione degli articoli del regolamento comunale in materia di “affissioni e pubblicità” .

Il decreto legislativo 507/93 disciplina ,infatti, la materia dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto alle pubbliche affissioni. In particolare, l'articolo 3 del predetto decreto legislativo stabilisce che “ ..il comune è tenuto ad adottare un apposito regolamento per l'applicazione della imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni (comma 1). Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse (comma 2). Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti (comma 3)”.

L'art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prescrive, poi, che “il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e Il del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. In attuazione degli articoli 3 e 24 del d.lvo 507/93 risulta emanato l'art. 28 del Regolamento AA-PP. (Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni in esecuzione del Decreto Legislativo n. 507/1993) secondo il quale “ …l'affissione abusiva di manifesti è sottoposta all'applicazione della sanzione amministrativa da lire duecentomila (€. 103,29) a lire due milioni ( €. 1032,91) con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle sezioni I e Il del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Venendo ora all'esame della legge n. 212/1956, si osserva, in primo luogo, che essa reca “norme per la disciplina della propaganda elettorale”, e che l'art. 8, comma 1, in essa contenuto, persegue “…chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti”.


È evidente la sostanziale differenza che esiste tra le disposizioni normative del d.lvo 507/93 e quelle della legge 212/56 che disciplinano,pertanto, fattispecie giuridiche diverse. Le prime infatti disciplinano il normale sistema di affissione pubblicitaria, sia sotto il profilo fiscale e dei diritti da percepire, che sotto quello amministrativo-organizzativo, afferente alle modalità ed alle procedure da seguire per effettuare legittimamente le affissioni in cui, oltre all'interesse finanziario del comune, sono altresì tutelati altri aspetti afferenti l'ambiente, il decoro urbano, l'igiene etc.
Le seconde, invece, si riferiscono esclusivamente alle affissioni relative alla propaganda elettorale ed hanno la funzione di garantire la correttezza e la regolarità della competizione elettorale impedendo una sorte di “guerra delle affissioni”, in cui una parte politica possa distruggere le affissioni dell'altra o viceversa, ed in cui si possa estendere la propaganda a spazi non consentiti pervenendo in tal modo a conseguire un indebito vantaggio sotto il profilo della propaganda politica. Quest’ ultima fattispecie configura un vero e proprio reato penale, il cui autore è punito con la reclusione fino ad un anno, e con la multa da lire 100.000 ( €. 51,64) a lire 1.000.000 (€. 516,45).
Foggia, 24 marzo 2010

Avv. Eugenio Gargiulo
http://www.reportonline.it/2010032441798/cronaca/affissioni-pubblicitarie-qabusiveq-dei-candidati-politici-tra-illecito-amministrativo-e-reato-penale.html

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