Che fine ha fatto la fantomatica prigione di Moro di via Massimi?

Ne avevamo parlato anche su queste pagine, pur esprimendo delle perplessità, su quella che poteva essere stata la prima prigione di Moro, in relazione all'inchiesta del giornalista Zatti della Rai. Il reperto 777 sarebbe stato determinante per indicare la Loyola University di via Massimi. Ma, come già era stato segnalato dal gruppo 16 di marzo e poi in un post significativo pubblicato su insorgenze.net si è sostanzialmente smentito in modo evidente che il reperto 777 corrispondesse a Loyola University. La location era invece la prigione di Ascoli Piceno. Bisognerebbe sul punto chiedersi perchè Morucci avrebbe fatto quel disegno, per quale scopo, e chi gli aveva fornito i dettagli di quel sito carcerario. Altro discorso, è invece, la questione della prima prigione di Moro. Effettivamente non si può escludere che presso la Loyola University possa essere stata la prima temporanea prigione di Moro. Ma la cosa sconcertante è che si è passati dal parlare per alcuni giorni con tanto di s...

SICUREZZA SUL LAVORO - Tutela della maternità

SICUREZZA SUL LAVORO - Tutela della maternità - Gravidanza e puerperio - Divieto di adibire la lavoratrice a mansioni pericolose - Astensione prolungata - Rapporto di lavoro a termine per sostituzione di altra dipendente - Durata dell’astensione - Individuazione. Alla Direzione provinciale del Lavoro è demandato l’accertamento di due condizioni (pericolosità delle mansioni e impossibilità di spostamento ad altre) in relazione ad un divieto (di adibire la lavoratrice ai lavori di cui all’art.7 del T.U.) che è proprio di un rapporto in corso: mentre infatti l’astensione obbligatoria ex lege è correlata al solo stato obiettivo della gravidanza e del puerperio ( e non viene toccata dalla risoluzione del rapporto a termine), quella prolungata di cui si discute trova il suo presupposto nelle concrete condizioni di lavoro in cui versa la lavoratrice e dunque nell’esistenza su un piano di effettività del rapporto di lavoro in atto. Pertanto, in caso di rapporto a termine per la sostituzione di una dipendente in maternità, è legittimo che all’interdizione prolungata della sostituta, a sua volta in maternità, sia apposto lo stesso termine, spirato il quale non si può più parlare di pericolosità delle mansioni e di possibilità di spostamento ad altre. Pres. Piscitello, Est.Brini - T.D. (avv.ti Reni e Sacco) c. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e altro (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 29/04/2009, n. 555

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