Dieci anni dall'omicidio di Stato di Giulio Regeni, il 2026 sarà l'anno della giustizia?

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Il tempo inesorabilmente corre, va per la sua strada senza guardare in faccia a nessuno. Imperterrito. Dieci anni possono sembrare una inezia, oppure una eternità, Solo Paola, Claudio ed Irene possono sapere cosa significhi vivere senza Giulio, ma in questi dieci anni, di strada ne è stata percorsa parecchia, affrontando una miriade di difficoltà, a partire da quell'enorme muro mafioso ed omertoso nato dall'Egitto che ha ucciso Giulio e negato ogni forma di collaborazione, cosa che continua ancora oggi, cercando di ostacolare il processo che nel 2026, si spera, possa sentenziare quel primo tassello di giustizia che tutti si aspettano. La verità è pressoché oramai acquisita. Anche se delle zone grigie ancora esistono e probabilmente continueranno ad esistere e non avere mai risposta. Riuscire ad ottenere la sentenza che possa fare giustizia nel caso dell'omicidio di Giulio, è un qualcosa di enorme, in un Paese come il nostro che ha sempre ostacolato la giustizia nei processi...

SICUREZZA SUL LAVORO - Tutela della maternità

SICUREZZA SUL LAVORO - Tutela della maternità - Gravidanza e puerperio - Divieto di adibire la lavoratrice a mansioni pericolose - Astensione prolungata - Rapporto di lavoro a termine per sostituzione di altra dipendente - Durata dell’astensione - Individuazione. Alla Direzione provinciale del Lavoro è demandato l’accertamento di due condizioni (pericolosità delle mansioni e impossibilità di spostamento ad altre) in relazione ad un divieto (di adibire la lavoratrice ai lavori di cui all’art.7 del T.U.) che è proprio di un rapporto in corso: mentre infatti l’astensione obbligatoria ex lege è correlata al solo stato obiettivo della gravidanza e del puerperio ( e non viene toccata dalla risoluzione del rapporto a termine), quella prolungata di cui si discute trova il suo presupposto nelle concrete condizioni di lavoro in cui versa la lavoratrice e dunque nell’esistenza su un piano di effettività del rapporto di lavoro in atto. Pertanto, in caso di rapporto a termine per la sostituzione di una dipendente in maternità, è legittimo che all’interdizione prolungata della sostituta, a sua volta in maternità, sia apposto lo stesso termine, spirato il quale non si può più parlare di pericolosità delle mansioni e di possibilità di spostamento ad altre. Pres. Piscitello, Est.Brini - T.D. (avv.ti Reni e Sacco) c. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e altro (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 29/04/2009, n. 555

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