L'organizzazione O che ha anticipato GLADIO aveva come principale obiettivo il monfalconese ma fu Gorizia ad avere il primato di strutture paramilitari

Da pochi mesi è disponibile una mole di documentazione enorme che riguarda l'attività della commissione Moro (XVII legislatura),  come desecretata dall’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati. Tra i vari documenti che interessano le indagini sulle zone ancora oggi tutt'altro che pienamente risolte sull'omicidio di Moro e gli agenti della sua scorta ve ne sono alcuni focalizzati su GLADIO e le organizzazioni di guerra ritenute non ortodosse che hanno avuto affermazione anche nel nostro territorio. Come la Organizzazione O    derivata dalla analoga organizzazione "Osoppo", che a sua volta traeva origine dalla omonima formazione partigiana anticomunista. Secondo quanto affermato in una scheda informativa proveniente dal Sismi alla quale ha attinto anche il Comitato Parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza per la relazione presentata il 4 marzo 1992, dopo la smobilitazione della formazione partigiana, avvenuta in data 24 giugno 194...

SICUREZZA SUL LAVORO - Tutela della maternità

SICUREZZA SUL LAVORO - Tutela della maternità - Gravidanza e puerperio - Divieto di adibire la lavoratrice a mansioni pericolose - Astensione prolungata - Rapporto di lavoro a termine per sostituzione di altra dipendente - Durata dell’astensione - Individuazione. Alla Direzione provinciale del Lavoro è demandato l’accertamento di due condizioni (pericolosità delle mansioni e impossibilità di spostamento ad altre) in relazione ad un divieto (di adibire la lavoratrice ai lavori di cui all’art.7 del T.U.) che è proprio di un rapporto in corso: mentre infatti l’astensione obbligatoria ex lege è correlata al solo stato obiettivo della gravidanza e del puerperio ( e non viene toccata dalla risoluzione del rapporto a termine), quella prolungata di cui si discute trova il suo presupposto nelle concrete condizioni di lavoro in cui versa la lavoratrice e dunque nell’esistenza su un piano di effettività del rapporto di lavoro in atto. Pertanto, in caso di rapporto a termine per la sostituzione di una dipendente in maternità, è legittimo che all’interdizione prolungata della sostituta, a sua volta in maternità, sia apposto lo stesso termine, spirato il quale non si può più parlare di pericolosità delle mansioni e di possibilità di spostamento ad altre. Pres. Piscitello, Est.Brini - T.D. (avv.ti Reni e Sacco) c. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e altro (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 29/04/2009, n. 555

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