L’Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica (AGIDAE) ha avanzato
istanza di interpello a questa Direzione per sapere se, per i soli docenti, sia possibile compilare il calendario presenze del Libro Unico del Lavoro, segnando la loro presenza al lavoro con la lettera “P”.
In particolare l’interpellante osserva che il contratto individuale dei docenti fa riferimento al solo orario di insegnamento mentre la retribuzione, mensilizzata, comprende altre attività (specificate nell’art. 28, comma 3 del CCNL AGIDAE Scuola) non prettamente didattiche ma proprie della funzione docente, difficilmente quantificabili e, comunque, svolte nell’ambito della normale prestazione lavorativa.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Il rapporto di lavoro svolto dai docenti appartenenti ad istituti dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica risulta disciplinato dal CCNL AGIDAE Scuola 2006/2009.
Più in particolare e limitatamente alla soluzione del quesito avanzato, si può evidenziare quanto riportato dagli articoli 28 e 49 del CCNL citato, relativi alla retribuzione mensile e all’orario di lavoro dei dipendenti degli istituti scolastici in questione.
In proposito, il comma 3 dell’art. 28 del CCNL AGIDAE Scuola afferma che “per il
personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, nonché per le attività proprie della funzione docente: correzione degli elaborati, schede valutative e pagelle, ricevimento/colloquio settimanale individuale dei genitori, e in un piano programmato dal Collegio docenti e secondo gli ordinamenti scolastici vigenti:
scrutini, Consigli di classe, interclasse, inter-sezione e Collegio docenti”.
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Il successivo art. 49, punto 1, del CCNL AGIDAE, nel disciplinare l’orario dei docenti
inquadrati al 4° e 5° livello, indicandone le ore di lavoro settimanali differenziate in base al grado di
ì scuola (infanzia o primaria), stabilisce, inoltre, che nella retribuzione curricolare sono comprese fino a 50 ore annue, in caso di tempo pieno, per attività di aggiornamento, programmazione, gestione del POF etc.; d’altronde, ai sensi del punto 2 del medesimo articolo, fino a 70 ore annue possono essere richieste per attività o discipline varie programmate dal Collegio Docenti o dai
Consigli di classe, con recupero mediante 26 giorni di ferie aggiuntive.
Peraltro occorre aggiungere che l’orario delle docenze è rilevabile dal piano delle lezioni, mentre tutte le suddette attività possono essere rilevate dai documenti di programmazione didattica elaborati da ciascun Istituto in via generale e preventiva, secondo un ambito di pianificazione annuale; pertanto, essendo tale documentazione reperibile presso ciascun Istituto, e nota anche ad ogni docente, la registrazione sul Libro Unico del Lavoro delle singole ore dedicate alle diverse attività menzionate risulterebbe obiettivamente ridondante, oltre che particolarmente onerosa per le particolari caratteristiche delle attività considerate.
Ne consegue che per tutte le attività comprese nelle tipologie sopra richiamate può ritenersi sufficiente, ai fini della compilazione del calendario presenze del Libro Unico del Lavoro, indicare con una “P” l’attività di ciascun docente corrispondente al piano programmato, senza alcuna indicazione analitica dell’orario svolto, dovendo essere altresì indicate, in ogni caso, le eventuali
assenze secondo le specifiche causali.
Si ritiene, infine, che debbano comunque essere evidenziate singolarmente, nella parte del Libro Unico del Lavoro dedicata alla valorizzazione della retribuzione, le sole ore supplementari, straordinarie o comunque eccedenti le fattispecie richiamate, che richiedano il pagamento di quote supplementari di retribuzione, secondo quando stabilito dal comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, per cui “le somme erogate a titolo di
premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente”.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
CC/PR
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