Andare avanti con il passo del gambero..c'erano una volta i bunker della guerra fredda e GLADIO

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L'organizzazione GLADIO fu voluta non tanto dalla NATO ma dagli americani per costituire un gruppo paramilitare, clandestino e incostituzionale, di migliaia di persone, prevalentemente civili, pronto ad intervenire in caso di invasione da parte dei comunisti jugoslavi od eventualmente sovietici. Come la storia ha insegnato non ci fu alcuna invasione, ma i rapporti tra pezzi di GLADIO e la strategia della tensione rimangono una delle pagine più nebulose della storia repubblicana italiana su cui probabilmente non ci sarà mai piena verità. Collisioni tra massoneria, servizi deviati, neofascisti, con l'obiettivo unico di non consentire l'avanzata del comunismo in Italia ed in Europa, perchè Stay Behind era presente ovunque non solo in Italia, ma quello che accadde in Italia non ebbe eguali nel resto d'Europa.    Attraversando il Carso, devastato dalle trincee, può capitare di imbattersi anche in  alcuni bunker della guerra fredda che dovevano essere utilizzati per cercare d

Riforma PA ed il concetto di unità produttiva nella mobilità

L'articolo 4 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 affronta il tema della mobilità obbligatoria e volontaria per tutti i dipendenti pubblici. Ancora una volta si registra l'ennesimo intervento calato dall'alto, come accaduto per le ferie, come accaduto per esempio per i docenti idonei ad altri compiti, sorvolando di fatto la contrattazione collettiva, pur ben potendo e forse dovendo essere questa materia di contrattazione collettiva, non solo perché la materia della mobilità determina diritti ed obblighi diretti  e pertinenti con riferimento al rapporto di lavoro in essere, e dunque non riguarda unicamente l'aspetto della organizzazione degli uffici, ma anche perché è la stessa legge a prevedere la possibilità di  far rientrare questa materia nella contrattazione collettiva pur negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. Invece si decide, ancora una volta, di scrivere che sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni previste nell'articolo ora citato
Dunque privatizzazione del rapporto del pubblico impiego anomala.
 Anomala perché da un lato hai uno Stato che centralizza la gestione del rapporto di lavoro e l'organizzazione degli uffici ma dall'altro si avvale, per gli aspetti funzionali al risparmio di spesa ed alla limitazione dei diritti dei lavoratori, di alcuni principi propri del datore di lavoro privato. La mobilità di cui all'articolo 4 comma 1 e 2 del decreto citato rileva che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti della PA, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Due dunque i requisiti necessari, l'atto di richiesta da parte del lavoratore ed il consenso dell'amministrazione di appartenenza. Bisogna capire come verranno individuate le qualifiche corrispondenti, perché di norma, nella PA, quando si sono registrati passaggi di simile natura, spesso i dipendenti hanno avuto trattamenti di inquadramento peggiorativi, stante la difficoltà nell'individuare la qualifica di corrispondenza in modo adeguato. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. 

In via sperimentale, però, e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Bisognerà anche capire i criteri di mera individuazione del personale che farà domanda, se verranno stilate delle graduatorie e quali saranno i criteri di queste graduatorie. Insomma si registra una grande discrezionalità a favore del datore di lavoro pubblico senza alcun controllo vincolante da parte delle organizzazioni sindacali. Si introduce formalmente il concetto di unità produttiva. Non è una finzione giuridica, ma l'estensione piena al pubblico del concetto proprio del settore privato.

"Nell'ambito dei rapporti di lavoro riguardanti i dipendenti pubblici le sedi delle amministrazioni pubbliche collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unita' produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unita' produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente e' adibito. I dipendenti possono prestare attività' lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell'ambito dell'unita' produttiva come definita nel presente comma". Chiaramente bisognerà capire come verranno calcolati i cinquanta chilometri

Ora, tenendo anche conto del fatto che l'unità produttiva rientrante all'interno dello spazio dei cinquanta chilometri è la stessa, cioè una sola unità produttiva, il dipendente avrà o non avrà diritto ad eventuali indennità per trasferimento, trasferta? Nel settore privato la giurisprudenza, ben tenendo conto dei riferimenti come previsti dai vari CCNL di categoria, tende a riconoscere il diritto per il lavoratore ad un’indennità di trasferta così come al lavoratore verrà riconosciuta la concessione del tempo per effettuare materialmente il trasloco (proporzionata all'eventuale presenza di congiunti) e l’indennizzo in caso di rescissione anticipata del contratto di affitto (dell’abitazione) così come previsto nei termini legali dei contratti di locazione. Nel pubblico la norma di riferimento è la LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836 "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali", ma in questo caso quanto è applicabile? Come è noto, in base al DLGS 30 marzo 2001, n. 165 per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il concetto di unità produttiva veniva, di norma, individuato tramite l'articolo 35 dello Statuto dei Lavoratori ben ricordando che la giurisprudenza ha anche affermato che “l'ambito della nozione di unità produttiva …può legittimamente essere determinato dalla contrattazione collettiva”(Corte di Cassazione, sentenza n.3889 del 08-09-1989). 
Per il settore pubblico, la nozione di unità produttiva e l’ambito di applicazione dell’art.22 della L.300/1970 sono stati chiariti dall’art. 18, comma 4 del CCNQ del 7.8.1998 (modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali), secondo il quale “il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente”. In base all'articolo 2103 del codice civile si evince che:" Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive". 

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 11395 del 22 maggio 2014 ha affermato che “La disposizione dell’art. 2103 cod. civ. sulla disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va interpretata alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra l’altro, interventi di ristrutturazione aziendale, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile“


Ora come ben sappiamo nel pubblico impiego, nella pubblica amministrazione, svolgere mansioni superiori anche per diversi mesi non comporta l'acquisizione automatica del livello superiore, ciò è vietato, diverse battaglie sono state fatte per riconoscere almeno il pagamento di indennità economiche nel caso di svolgimento di compiti od attività attinenti a profili superiori. Ma del concetto del privato lo Stato decide di prendere solo l'utile, con riferimento al concetto di unità produttiva, per esempio si nega il ruolo della contrattazione, la possibilità di maturare automaticamente un profilo superiore nel caso dell'esercizio concreto e diretto e continuativo di mansioni superiori,e non è da escludere che possa legittimare anche, visto il chiaro riferimento all'articolo 2103 del cc, vista l'equiparazione tra rapporto di lavoro pubblico e privato, una dequalificazione od un demansionamento, pur di salvaguardare il posto di lavoro del dipendente ivi citato.

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