Nel 2026, 80 anni dalla strage di Vergarolla, come per la strategia della tensione, senza verità, anche se non si era più in Italia

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  Ancora oggi non c'è una lapide istituzionale che ricordi a dovere le vittime della strage di Vergarolla di cui non si conosce il numero esatto dei morti, 64 furono  le vittime identificate. Quanto accaduto il 18 agosto del 1946 ha lasciato il segno indelebile nella storia delle complesse vicende del confine orientale spesso strumentalizzate per revisionismi storici, nazionalismi nostalgici, che nulla c'entrano con la verità e la giustizia negata alle vittime di quel fatto drammatico. Come accaduto durante lo stragismo neofascista durante la strategia della tensione, praticamente non vi è stata alcuna verità, nessuna inchiesta degna di nota. Solo supposizioni, teorie, ipotesi, spesso istanze degne di ultras più che di seguaci della verità. Quel fatto tragico è stato chiaramente utilizzato dalla retorica revisionista per le proprie battaglie ideologiche anticomuniste e contro la Jugoslavia comunista di Tito. Quando accadde quel fatto, Pola, era una zona enclave all'interno ...

La responsabilità della scuola per infortuni o incidenti agli allievi si estende anche dopo che gli stessi sono usciti dalla scuola...

La responsabilità della scuola per infortuni o incidenti agli allievi si estende anche dopo che gli stessi sono usciti dalla scuola, fin quando non vengono riaffidati ai genitori.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 17574/10, depositata il 7 maggio 2010) ha ritenuto la responsabilità penale, oltre che del conducente dell’autobus, anche del personale scolastico, a partire dal dirigente fino ai collaboratori, nonché dei responsabili del Comune, per non aver vigilato o comunque predisposto adeguati accorgimenti, al fine di evitare un grave incidente stradale che ha portato alla morte di un ragazzo di prima media.

In particolare, secondo gli Ermellini, il dirigente scolastico avrebbe dovuto predisporre un adeguato regolamento scolastico e adoperarsi affinché i competenti servizi comunali attuassero semplici misure organizzative (arrivo degli autobus prima del suono della campanella, delimitazione con apposita segnaletica orizzontale e verticale degli spazi idonei alla fermata) che sarebbero state sufficienti ad impedire l’evento.

Meno censurabile il comportamento dell’insegnante dell’ultima ora, in mancanza di precise indicazioni nel regolamento d’istituto.
Per la Suprema Corte, comunque, la medesima avrebbe dovuto in ogni caso segnalare la pericolosità della situazione.
http://www.dirittoscolastico.it/corte_di_cassazione_-_sentenza_n_375-2010.html

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